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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 47963/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] lamenta violazione di legge e vizio della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio per il reato di cui all'art. 73 D.P.R. 309/1990, per non aver il giudice di merito concesso le circostanze attenuanti generiche, in considerazione del comportamento cooperativo tenuto, consistito nel mettere a disposizione il proprio telefono cellulare e nell'aver consegnato spontaneamente la sostanza stupefacente; Considerato che le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito.

Le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento all'assenza di un quadro complessivo che consenta di attenuare la responsabilità, in assenza di situazioni criminogene sottostanti e considerando che il comportamento del ricorrente, confrontato con gli ulteriori dati della quantità e qualità della droga posseduta nonché del silenzio tenuto alla richiesta di identificare il proprio fornitore, non vale a mostrare un atteggiamento collaborativo; Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 25.11.2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] lamenta violazione di legge e vizio della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio per il reato di cui all'art. 73 D.P.R. 309/1990, per non aver il giudice di merito concesso le circostanze attenuanti generiche, in considerazione del comportamento cooperativo tenuto, consistito nel mettere a disposizione il proprio telefono cellulare e nell'aver consegnato spontaneamente la sostanza stupefacente; Considerato che le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento all'assenza di un quadro complessivo che consenta di attenuare la responsabilità, in assenza di situazioni criminogene sottostanti e considerando che il comportamento del ricorrente, confrontato con gli ulteriori dati della quantità e qualità della droga posseduta nonché del silenzio tenuto alla richiesta di identificare il proprio fornitore, non vale a mostrare un atteggiamento collaborativo; Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25.11.2
Sentenza Cassazione n. 47963/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris