CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12272/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natcl1/4i121/05/1988 avverso la sentenza del 18/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Bologna il 18 febbraio 2022 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputata, con la quale il Tribunale di Rimini il 19 luglio 2018, all'esito del dibattimento, la ha riconosciuta responsabile dei reati di detenzione illecita e di cessione di stupefacenti, fatti, qualificati come violazioni dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commessi I'll novembre 2015, in conseguenza condannandola, con le circostanze attenuanti generiche ed operato l'aumento per la continuazione, alla pena stimata di giustizia. 2. La ricorrente si affida ad un unico motivo, con il quale lamenta promiscuamente violazione di legge (art. 133 cod. pen.) e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, avendo la Corte di appello, a suo avviso, confermato una pena superiore al minimo edittale senza fornire al riguardo idonea giustificazione, Chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata. 3.11 ricorso è manifestamente infondato. Infatti, rispetto alla decisione impugnata, che è congruamente e logicamente motivata in tema di trattamento sanzionatorio, l'impugnazione prospetta deduzioni vaghe e non specifiche, che non assolvono alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710); in ogni caso, il ricorso trascura che il lieve discostamento dal minimo edittale risulta congruamente e logicamente giustificato alla penultima pagine dalla sentenza impugnata, con la quale il ricorso omette il doveroso confronto. 4.Essendo, in definitiva, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art.616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, che è indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,