Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14051/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o a NAPOLI il 17/07/1972 avverso la sentenza del 29/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ha confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale; rilevato che, con il primo motivo, il ricorso denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla affermata responsabilità dell'imputato fondata sulla mancata risposta alla convocazione inviatagli del curatore fallimentare, deducendo che il suo difensore di fiducia fosse decaduto a seguito della dichiarazione di fallimento e, dunque, avesse interrotto ogni rapporto con lo stesso [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il motivo in questione non si confronti con la motivazione resa dalla Corte di merito, risultando pertanto aspecifico, avendo la sentenza impugnata sottolineato che il difensore contattato dal curatore era quello che aveva proposto reclamo avverso la sentenza dichiarativa del fallimento e che, pertanto, egli doveva avere ricevuto un mandato successivamente al fallimento medesimo; rilevato che, con il secondo motivo, il ricorso censura l'assenza di motivazione in ordine all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti contestate; ritenuto che esso sia manifestamente infondato alla luce dell'adeguata motivazione che, sul punto, è stata resa dalla sentenza impugnata (si veda, in particolare, la pag. 4) e tenuto conto dell'indirizzo giurisprudenziale secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (ex plurimis Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 — 02); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichi P.Q.MIl consigliere estensore Il rkAiidéRte DEPOSITATA .[OSCURATO:PERSONA] IMn ldi [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1.1 APpí 2026 F Urf7- i ( M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o a NAPOLI il 17/07/1972 avverso la sentenza del 29/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ha confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale; rilevato che, con il primo motivo, il ricorso denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla affermata responsabilità dell'imputato fondata sulla mancata risposta alla convocazione inviatagli del curatore fallimentare, deducendo che il suo difensore di fiducia fosse decaduto a seguito della dichiarazione di fallimento e, dunque, avesse interrotto ogni rapporto con lo stesso [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il motivo in questione non si confronti con la motivazione resa dalla Corte di merito, risultando pertanto aspecifico, avendo la sentenza impugnata sottolineato che il difensore contattato dal curatore era quello che aveva proposto reclamo avverso la sentenza dichiarativa del fallimento e che, pertanto, egli doveva avere ricevuto un mandato successivamente al fallimento medesimo; rilevato che, con il secondo motivo, il ricorso censura l'assenza di motivazione in ordine all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti contestate; ritenuto che esso sia manifestamente infondato alla luce dell'adeguata motivazione che, sul punto, è stata resa dalla sentenza impugnata (si veda, in particolare, la pag. 4) e tenuto conto dell'indirizzo giurisprudenziale secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (ex plurimis Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 — 02); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichi P.Q.MIl consigliere estensore Il rkAiidéRte DEPOSITATA .[OSCURATO:PERSONA] IMn ldi [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1.1 APpí 2026 F Urf7- i ( M
Sentenza Cassazione n. 14051/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris