CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 45620/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2017 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; udito per l'imputato l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. o [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza del 02/04/2012 del Tribunale di Velletri - che aveva dichiarato Puccio we. fl-trJ D(1._ Francesco4e1 reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, per cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina (pari a due dosi) e lo aveva condannato alla pena di anni due di reclusione ed euro 9.000,00 di multa- , rideterminava la pena in anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 4.500,00 di multa. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deduce vizio di omessa motivazione in relazione alla configurabilità dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990. Argomenta che la Corte di appello aveva omesso di motivare, con adeguato percorso logico, in ordine alla configurabilità del reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990, escludendo la riconducibilità dei fatti oggetto d'imputazione nell'alveo dell'illecito amministrativo del consumo di gruppo; l'istruttoria dibattimentale aveva fatto emergere numerosi elementi che comprovavano il consumo di gruppo (rapporto di amicizia tra gli acquirenti e gli altri consumatori, modesto quantitativo della sostanza, effettiva consumazione della sostanza nelle stesse circostanze i tempo e di luogo, unicità della confezione contenente la sostanza), i quali, unitamente alla circostanza che, a seguito della perquisizione, non veniva rinvenuta indosso all'imputato traccia di alcuna sostanza stupefacente né di somme di denaro, deponevano per il consumo di gruppo, Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. La difesa del ricorrente ha chiesto, a norma dell'art. 23, comma 8, d.I n. 137 del 2020, conv. in I. n. 176/2020, la trattazione orale del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo proposto è manifestamente infondato. 2. I Giudici di appello, sulla base della complessiva valutazione delle risultanze istruttorie, nel confermare la valutazione del Tribunale, hanno specificamente confutato la tesi difensiva incentrata sull'irrilevanza del fatto per essere la cessione a terzi fittizia, in quanto meramente adempitiva di un pregresso mandato all'acquisto conclusp nell'interesse comune alla assunzione dello stupefacente, escludendo la ricorrenza dei presupposti applicativi e rilevando che il cedente, nell'assumere di aver operato per conto di una terza persona, non era stato in grado di fornire elementi identificativi e che il cessionario non aveva fornito alcun elemento utile in proposito (cfr pag 2 della sentenza impugnata).La Corte territoriale ha fatto buon governo dei principi espressi dalla consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte in tema di "consumo di gruppo" di sostanze stupefacenti che, sia nell'ipotesi di acquisto congiunto, che in quella di mandato all'acquisto collettivo ad uno dei consumatori, non è penalmente rilevante, ma integra l'illecito amministrativo sanzionato dall'art. 75 stesso d.P.R., a condizione che: a) l'acquirente sia uno degli assuntori; b) l'acquisto avvenga sin dall'inizio per conto degli altri componenti del gruppo; c) sia certa sin dall'inizio l'identità dei mandanti e la loro manifesta volontà di procurarsi la sostanza per mezzo di uno dei compartecipi, contribuendo anche finanziariamente all'acquisto. (Sez. U [OSCURATO:DATA_NASCITA] n 4, Iacolare, che ha affermato che non sono punibili - e rientrano pertanto nella sfera dell'illecito amministrativo di cui all'art. 75 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 - l'acquisto e la detenzione di sostanze stupefacenti destinate all'uso personale che avvengano sin dall'inizio per conto e nell'interesse anche di soggetti diversi dall'agente, quando è certa fin dall'inizio l'identità dei medesimi nonché manifesta la loro volontà di procurarsi le sostanze destinate al proprio consumo, nonchè Sez. U, n.25401 del 31/01/2013, [OSCURATO:PERSONA].255258 che ha precisato che con il riferimento all'uso "esclusivamente personale", inserito dall'art. 4-bis del D.L. n. 272 del 2005, conv. in legge n. 49 del 2006, il legislatore non ha introdotto una nuova norma penale incriminatrice, con una conseguente restrizione dei comportamenti rientranti nell'uso personale dei componenti del gruppo, ma ha di fatto ribadito che la non punibilità riguarda solo i casi in cui la sostanza non è destinata a terzi, ma all'utilizzo personale degli appartenenti al gruppo che la codetengono). 3. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec