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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 dicembre 2025

Cassazione n. 33142/2025

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26793/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 5737/2022 depositata il 03/08/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La ricorrente è proprietaria, tra l’altro, di immobili in Pozzuoli, tra cui: - un seminterrato, in comproprietà a metà con il fratello Pasquale, sito in via I traversa Italia n. 1, già Piazzale Italia n. 3, accatastato al foglio 48, n. 65 sub 3, poi divenuto sub 4, di complessivi mq 137; - un box di proprietà esclusiva sito in via Miliscola n. 133 p s 2, accatastato al foglio 79 p.lla 114 sub 26, di mq

28. La stessa impugnò avanti la [OSCURATO:PERSONA] di Napoli due solleciti di pagamento notificatile dal dal Comune di Pozzuoli in relazione alla TARI rispettivamente per il 2019 e per il 2020, chiedendone l’annullamento parziale quanto ai due immobili sopraindicati.

Lamentò l’erronea determinazione della superficie imponibile e, quanto al seminterrato, la carenza di legittimazione passiva atteso che il locale era utilizzato da terzi che provvedevano al pagamento della relativa tassa. [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza n. 6223/2021 e nel contraddittorio con il Comune, respinse il ricorso.

Sull’appello proposto dalla contribuente e con la sentenza indicata in epigrafe, la [OSCURATO:PERSONA] di Napoli accolse solo parzialmente l’appello rettificando gli importi di cui agli avvisi impugnati.

Ricorre per cassazione la contribuente affidando le sue censure a un unico motivo, integrato da successiva memoria.

Il Comune, pur notificato del ricorso in via telematica il 7 novembre 2022, è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va preliminarmente dichiarato inammissibile. 1.1 Si tratta infatti di un’impugnazione proposta avverso “solleciti” di pagamento conseguenti all’emissione d’avvisi prodromici che la stessacontribuente afferma avere regolarmente impugnato. 1.2 Come emerge implicitamente dal ricorso ed esplicitamente dalla memoria integrativa (punto 2): “Pendono una serie di altri ricorsi n rg 27645/19 Rg 26793/22, Rg 18860/23, Rg 26791/22 Rg 2910/21, nei quali si discute della impugnativa di numerosi accertamenti tari per annualità dal 2011 al 2020 tutti impugnati per erroneità della superfice tassata e disapplicazione della normativa che impone, ai fini della determinazione della superfice tassabile, la riduzione al 25 % per i cespiti costituenti superfice accessoria”. 1.2 Secondo costante insegnamento di questa Corte, in tema di contenzioso tributario, la natura tassativa dell'elencazione degli atti impugnabili, contenuta nell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, non preclude al contribuente la facoltà di impugnare atti impositivi atipici, che portino a conoscenza le ragioni fattuali e giuridiche di una ben individuata pretesa tributaria; tale facoltà, tuttavia, non esclude l'onere di impugnare successivamente l'atto impositivo tipico, per evitare il consolidamento della pretesa dell'ente impositore, tanto che l'impugnazione dell'atto tipico fa venir meno l'interesse alla decisione sull'atto impugnato in via facoltativa (Cass. Sez. 5, 08/04/2022, n. 11481, Rv. 664353 –01, 11/07/2024, n. 19049, Rv. 671638). 1.3 Nel caso specifico risulta che era stata proposta opposizione agli atti impositivi tipici sicché il destino della pretesa tributaria segue quel procedimento. 2.0 Poiché il Comune è rimasto intimato non vanno adottati provvedimenti sulle spese del presente giudizio.

2.1. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo

13. P.Q.M la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26793/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 5737/2022 depositata il 03/08/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La ricorrente è proprietaria, tra l’altro, di immobili in Pozzuoli, tra cui: - un seminterrato, in comproprietà a metà con il fratello Pasquale, sito in via I traversa Italia n. 1, già Piazzale Italia n. 3, accatastato al foglio 48, n. 65 sub 3, poi divenuto sub 4, di complessivi mq 137; - un box di proprietà esclusiva sito in via Miliscola n. 133 p s 2, accatastato al foglio 79 p.lla 114 sub 26, di mq 28. La stessa impugnò avanti la [OSCURATO:PERSONA] di Napoli due solleciti di pagamento notificatile dal dal Comune di Pozzuoli in relazione alla TARI rispettivamente per il 2019 e per il 2020, chiedendone l’annullamento parziale quanto ai due immobili sopraindicati. Lamentò l’erronea determinazione della superficie imponibile e, quanto al seminterrato, la carenza di legittimazione passiva atteso che il locale era utilizzato da terzi che provvedevano al pagamento della relativa tassa. [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza n. 6223/2021 e nel contraddittorio con il Comune, respinse il ricorso. Sull’appello proposto dalla contribuente e con la sentenza indicata in epigrafe, la [OSCURATO:PERSONA] di Napoli accolse solo parzialmente l’appello rettificando gli importi di cui agli avvisi impugnati. Ricorre per cassazione la contribuente affidando le sue censure a un unico motivo, integrato da successiva memoria. Il Comune, pur notificato del ricorso in via telematica il 7 novembre 2022, è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va preliminarmente dichiarato inammissibile. 1.1 Si tratta infatti di un’impugnazione proposta avverso “solleciti” di pagamento conseguenti all’emissione d’avvisi prodromici che la stessacontribuente afferma avere regolarmente impugnato. 1.2 Come emerge implicitamente dal ricorso ed esplicitamente dalla memoria integrativa (punto 2): “Pendono una serie di altri ricorsi n rg 27645/19 Rg 26793/22, Rg 18860/23, Rg 26791/22 Rg 2910/21, nei quali si discute della impugnativa di numerosi accertamenti tari per annualità dal 2011 al 2020 tutti impugnati per erroneità della superfice tassata e disapplicazione della normativa che impone, ai fini della determinazione della superfice tassabile, la riduzione al 25 % per i cespiti costituenti superfice accessoria”. 1.2 Secondo costante insegnamento di questa Corte, in tema di contenzioso tributario, la natura tassativa dell'elencazione degli atti impugnabili, contenuta nell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, non preclude al contribuente la facoltà di impugnare atti impositivi atipici, che portino a conoscenza le ragioni fattuali e giuridiche di una ben individuata pretesa tributaria; tale facoltà, tuttavia, non esclude l'onere di impugnare successivamente l'atto impositivo tipico, per evitare il consolidamento della pretesa dell'ente impositore, tanto che l'impugnazione dell'atto tipico fa venir meno l'interesse alla decisione sull'atto impugnato in via facoltativa (Cass. Sez. 5, 08/04/2022, n. 11481, Rv. 664353 –01, 11/07/2024, n. 19049, Rv. 671638). 1.3 Nel caso specifico risulta che era stata proposta opposizione agli atti impositivi tipici sicché il destino della pretesa tributaria segue quel procedimento. 2.0 Poiché il Comune è rimasto intimato non vanno adottati provvedimenti sulle spese del presente giudizio. 2.1. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. P.Q.M la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
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