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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32167/2026

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[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bologna, che ha confermato la sentenza del Tribunale di gdr•Terziet:, con cui il medesimo è stato ritenuto responsabile per il delitto di cui all'art. 624 cod. pen. e condannato alla pena ritenuta di giustizia; - [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è del tutto aspecifico, poiché le invocate circostanze sono state, invece, applicate; - Rilevato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la determinazione del trattamento sanzionatorio, è inammissibile in quanto proposto per la prima volta con il ricorso di legittimità ed è, pertanto, inedito; - [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P P.Q.M28 AG 026L'ASSISTENTE G IARIO Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] L

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bologna, che ha confermato la sentenza del Tribunale di gdr•Terziet:, con cui il medesimo è stato ritenuto responsabile per il delitto di cui all'art. 624 cod. pen. e condannato alla pena ritenuta di giustizia; - [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è del tutto aspecifico, poiché le invocate circostanze sono state, invece, applicate; - Rilevato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la determinazione del trattamento sanzionatorio, è inammissibile in quanto proposto per la prima volta con il ricorso di legittimità ed è, pertanto, inedito; - [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P P.Q.M28 AG 026L'ASSISTENTE G IARIO Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] L
Sentenza Cassazione n. 32167/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris