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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 ottobre 2024

Cassazione n. 27844/2024

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4 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6639 R.G.anno 2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difesodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , domiciliato presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrenti nonché contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso quest’ultimo; controricorrente nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; intimata Sez.

I–RG 6639/2023 camera di consiglio2.10.2024 avverso la sentenza n. 26 del 2023 della Corte di Appello di Lecce, dell’11 gennaio 2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 ottobre 2024 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. ─ [OSCURATO:PERSONA] ha agito in giudizio dinanzi al T ribunale di Lecce nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], MaurizioPesari, [OSCURATO:SOCIETA]., per essere tenuto indenne delle eventuali conseguenze pregiudizievoli che, in suo danno, avrebbero potuto prodursi in ragione di un avviso di accertamento fiscale dell’ A genzia delle entrate, notificatogli il 30 dicembre 2012 e inerente al periodo di imposta 2006.

Hanno resistito alla domanda [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e MirellaTondo.

2. ─ La pronuncia di primo grado è stata dichiarata nulla dal Tribunale di Lecce per un vizio processuale.

Con sentenza dell’11 gennaio 2023 la Corte di appellodi Lecce ha pronunciato sentenza definitiva con cui ha dichiarato la natura fiduciaria della cessione di quote societarie disposta da Cava in favore di [OSCURATO:PERSONA] e ha respinto tutte le altre domande proposte dallo stesso [OSCURATO:PERSONA].

La Corte territoriale, per quanto qui ancora rileva, ha osservato quanto segue.

La domanda principale proposta da [OSCURATO:PERSONA] andava qualificata come azione di accertamento della natura fiduciaria del trasferimento di quote, disposto in suo favore da [OSCURATO:PERSONA] e la prova dell’esistenza delpactum fiduciaepoteva dirsi raggiunta . [OSCURATO:PERSONA], in seguito alla stipula del contratto del 29 ottobre 20 0 4, con cui Cava gli aveva trasferito la metà delle quote di [OSCURATO:SOCIETA]., aveva assunto formalmente la qualità di socio e dal 29 ottobre 2004 fino all’8 settembre 2006 aveva ricoperto pure la carica di amministratore, quale componente del consiglio di amministrazione: «In carenza di prova sulla correttezza del proprio operato, ovvero sull’espressa dissociazione dalle Sez.

I–RG 6639/2023 camera di consiglio2.10.2024 scelte gestorie altrui, [OSCURATO:PERSONA], avendo assunto la qualifica di amministratore con i pieni poteri alla stessa collegati ― poteri che gli avrebbero consentito di agire anche solo per contrastare condotte illecite ― è responsabile in solido con gli altri amministratori (Pesari e Cava) delle conseguenze pregiudizievoli di tali scelte, verificatesi in danno della società e dei singoli soci (e dunque anche di sé stesso), in termini di maggiore tassazione e di sanzioni amministrative».

In conseguenza, siala domanda di manleva, sia quella di risarcimento dei danni conseguenti all’accertamento dell’ A genzia delle entrate , danni comprensivi delle spese sostenute per la difesa nel giudizio tributario, erano da ritenere infondate.

3. ― Per la cassazione di questa pronuncia ricorre, con tre motivi, [OSCURATO:PERSONA].

Resistono, con un primo controricorso, Cava e Pesari e,con un secondo,[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. ― Col primo motivo viene lamentata la v iolazione dell’art . 2381, terzo e quinto comma, c.c., in combinato disposto con l’art.2392, primo comma, c.c..

Si rileva che «la responsabilitàdegli amministratori non può essere riconnessa ad una condotta di meraomissione di attività di vigilanza, giacché gli amministratori non operativi, quale era il [OSCURATO:PERSONA], che all'epoca era componente del consiglio di amministrazione senza deleghe, hanno solo il compito di valutare l'andamento della gestione svolta dagli amministratori operativi, sulla base delle informazioni da questi ricevute».

Il secondo mezzo oppone la violazionedell’art. 2381, commi 3 e 5,c.c. in combinato disposto con l’art. 2392, commi 2 e 3, c.c., e con l’art. 2697 c.c..

E’ spiegato che la Corte di merito aveva ritenuto responsabile il ricorrente, insolido con gli altri amministratori ― P esari quale amministratore effettivo e Cavaquale amministratore di fatto ― con riguardo alle conseguenze pregiudizievoli delle scelte che avevano provocato un danno alla società e ai singoli soci, per non avere lo stesso Sez.

I–RG 6639/2023 camera di consiglio2.10.2024 [OSCURATO:PERSONA] fornito prova sulla correttezza del suo operato, ovvero dell’espressasua dissociazione dalle scelte gestorie altrui.

Tale giudizio si porrebbe in contrasto con la regola posta dall’art. 2697 c.c. in tema di riparto dell'onere probatorio: l'istante avrebbe infatti dato riscontro delle determinazioni gestorie assunte dagli altri amministratori , onde spettava ai convenuti dar provadell’eventuale corresponsabilità d ello stessoDi Bello.

Col terzo mezzo si oppone l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti.

Si imputa alla Corte distrettuale di aver mancato di esaminare , ai fini dell ’affermata corresponsabilità di [OSCURATO:PERSONA] nelle scelte aziendali riguardanti la sanzionata mancata tassazione degli utili, la circostanza, oggetto di discussione, relativaalla cessazione dello stesso da ll'incarico di membro del consigliodi amministrazione nel giugno del 2006 (anno di esercizio patrimoniale e finanziario cui si riferiscono le sanzioni); si precisa che in detto anno la convocazione del consiglio di amministrazioneavvenne per la prima ed unica volta in data 15 aprile 2006 con all'ordine del giorno l'approvazione delbilancio dell'anno 2005 ― esercizio , questo , non riguardante la promossa azione ― e che in tale adunanza il ricorrente ebbe a rassegnarele proprie dimissioni, sicché il consiglio di amministrazione si sciolse.

La Corte di appello avrebbe inoltre omesso di considerareche il ruolo ricoperto da D i B ello era quello di consigliere di amministrazione privo di deleghe, posizione che non gli consentiva di intervenire nella gestione della società.

Inoltre,il Giudice distrettuale avrebbe mancato di valutare , ai fini dell'apprezzamento della corresponsabilità del ricorrente, alcune deposizioni testimoniali.

2. ― Si legge nella sentenza impugnata che [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto che fosse accertata la sua estraneità rispetto agli atti di mala gestio posti in essere dagli amministratori di [OSCURATO:SOCIETA].: «atti che avevano generato l’avviso di accertamento fiscale del 30 dicembre 2011, con cui l’Agenzia delle entrate aveva contestato, per il periodo d’imposta 2006, Sez.

I–RG 6639/2023 camera di consiglio2.10.2024 un presunto maggior reddito imponibile pari ad euro 89.897,00 , con conseguenti maggiori imposte e sanzioni per complessivi euro 72.505,61 (di cui euro 33.517,00 a titolo di sanzioni amministrative), sulla base di una presunzione di distribuzione di utili extracontabili» ai soci della detta società.La domanda ― è ancora esposto nella pronuncia ― era basata sul mancato compimento di atti di amministrazione e sull’assenza dipercezione di utili da parte dell’odierno ricorrente.

Come in precedenza detto, il rigetto della domanda di manleva svolta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti degli amministratori e d el fiduciante Cava ha trovato fondamento nel diretto coinvolgimento del ricorrente nell’attività amministrativa della società: e quindi anche nell’attività di occulta distribuzione degli utili che ha dato origine alla contestazione dell’Agenzia delle entrate.

3. ― Il ricorrente ha evo cato, col primo motivo , quanto enunciato da questa Corte con riguardo alla responsabilità degli amministratori di società di capitali privi di deleghe.Merita qui ricordare che, in base alla giurisprudenza di legittimità, a seguito della riforma delle società di capitali del 2003, gli amministratori privi di deleghe (onon operativi) non sono più sottoposti ad un generale obbligo di vigilanza, tale da trasmodare di fatto in una responsabilità oggettiva, per le condotte dannose degli altri amministratori, ma rispondono solo quando non abbiano impedito fatti pregiudizievoli di quest'ultimi in virtù della conoscenza ― o della possibilità di conoscenza, per il loro dovere di agire informati ex art. 2381 c.c. ― di elementi tali da sollecitare il loro intervento alla stregua della diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze(Cass. 31 agosto 2016, n. 17441 ): quando, pur a fronte di segnali di allarme, abbiano omesso di attivarsi con la diligenza imposta dalla natura della carica, adottando o proponendo i rimedi giuridici più adeguati alla situazione, detti amministratori rispondono in solido con gli amministratori delegati del danno cagionato, poiché un comportamento inerte si pone in contrasto Sez.

I–RG 6639/2023 camera di consiglio2.10.2024 con il dovere di agire in modo informato (Cass. 22 aprile 2024, n. 10739).

E’ stato infatti precisato che la colpa dell’amministratore può consistere o nell'inadeguata conoscenza del fatto di altri, il quale in concreto abbia cagionato il danno, o nel non essersi il soggetto con diligenza utilmente attivato al fine di evitare l'evento, aspetti entrambi ricompresi nel concetto di essere «immuni da colpa», di cui all'art. 2392 c.c., comma 3: se il fatto dannoso è stato compiuto da un altro amministratore, «la colpa concorrente dell'amministratore che non lo abbia direttamente posto in essere ― fattispecie omissiva colposa ― può dunque consistere: a) nella colposa ignoranza del fatto altrui, per non avere adeguatamente rilevato i ‘segnali d'allarme’dell'altrui illecita condotta, percepibili con la diligenza della carica; b) nell'inerzia colpevole, per non essersi utilmente attivato al fine di scongiurare l'evento evitabile con l'uso della diligenza predetta» (Cass. 26 gennaio 2018, n. 2038, in motivazione).

Ora,nel caso in esame la Corte di merito non ha rilevato alcuna delega di poteritra gli amministratori di SGS: il Giudice diappello, come in precedenza osservato, ha piuttosto dato atto che [OSCURATO:PERSONA] aveva assunto a tutti gli effetti la qualifica di amministratore e che lo stesso era munito dei poteri che gli avrebbero consentito di far fronte a condotte illecite.

Il fattoche il ricorrente fosse un amministratore non operativo, privo dei poteri che competevano ad altri amministratori,è dunque estraneo all’accertamento della Corte di appello e non risulta nemmeno riflettere una prospettazioneformulata nel giudizio di merito: essa non può in conseguenzaavere in ingresso in questa sede.

Infatti, in tema di ricorso per cassazione, èinammissibile il motivo che si fondi su una situazione di fatto diversa da quella prospettata ed accertata nel giudizio di merito (Cass. 11 novembre 2015, n. 23045; Cass. 25 novembre 1976, n. 4449).

Il primo motivo è dunque inammissibile.

4. ― Anche il secondo mezzo lo è .

Sez.

I–RG 6639/2023 camera di consiglio2.10.2024 La Corte di appello, come si è visto, ha positivamente accertato che [OSCURATO:PERSONA] aveva dato prova della correttezza del proprio operato o di essersi comunque dissociato dall’operatodegli altri amministratori: su tanto ha fondato la responsabilità del predetto.

L e risultanze istruttorierichiamate dall’istante nulla hanno a che vedere con la regola posta dall’art. 2697 c.c.: infatti, la violazione del precetto di cui a detta norma, censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. 31 agosto 2020, n. 18092; Cass. 29 maggio 2018, n. 13395; Cass. 17 giugno 2013, n. 15107).

5. ― Il terzo motivo è parimenti inammissibile.

Il ricorrente fa questione dell’omesso esame di fatti decisivi, giusta l’art. 360, n. 5, c.p.c..

Il primo di tali fatti è rappresentato dalla cessazione di [OSCURATO:PERSONA] dalla carica di amministratore.

La circostanza è stata presa in esame, anche se la Corte di appello non l’hacollocata, come il ricorrente, nel giugno 2006, ma alla data dell’8 settembre 2006 (e ciò sulla base delle risultanze del registro delle imprese e dei verbali del consiglio di amministrazione: cfr. pag. 13 della sentenza impugnata).

Il denunciato omesso esame dunque non ricorre.

Ma la circostanza dedotta non sarebbe, comunque, in sé decisiva,e ciò in quanto l’il lecito ascritto al ricorrente consiste nell’occulta distribuzione di utili, mentre dalla sentenza impugnata non emerge affatto che tale evenienza ebbe a prodursiallorché l’istante non era più amministratore.

L’istante ha poi lamentato non essere stato preso in considerazione che egli era un consigliere di amministrazione privo di deleghe.

Nemmeno sul punto la censura ex art. 360, n. 5. c.p.c. coglie Sez.

I–RG 6639/2023 camera di consiglio2.10.2024 nel segno.

Va qui rammentato che era onere del ricorrente non solo indicareil «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, ma anche il «dato», testuale o extratestuale, da cui esso risultasse esistente, il «come» e il «quando» tale fatto fosse stato oggetto di discussione processuale tra le parti, oltre che la sua «decisività» (Cass. Sez.

U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez.

U. 7 aprile 2014, n. 8054; Cass. 29 ottobre 2018, n. 27415).Nel ricorso non è spiegato se, nel corso del giudizio di merito, si siadibattuto del mancato conferimento di deleghe a [OSCURATO:PERSONA] e del conferimento di deleghe ad altri amministratori ; tantomeno si chiarisce se sul punto siano state acquisite specifiche prove.

Da ultimo, è inammissibile dolersi, con l’art. 360, n. 5, c.p.c., del mancato o scorretto esame di risultanze probatorie: e ciò in quanto quella norma ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario.

Nel caso in esame non viene isolato alcun fatto storico e l’ipot e tico cattivo es ercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non è inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, n. 5, c.p.c. ( Cass. 26 settembre 2018, n. 23153; Cass. 10 giugno 2016, n. 11892). 6.― Il ricorso deve essere dunque dichiarato inammissibile.

7. ― Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore delle due parti controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, per ciascuna di esse,in euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza Sez.

I–RG 6639/2023 camera di consiglio2.10.2024 dei presupposti per il versamento, da

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
4 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6639 R.G.anno 2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difesodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , domiciliato presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrenti nonché contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso quest’ultimo; controricorrente nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; intimata Sez. I–RG 6639/2023 camera di consiglio2.10.2024 avverso la sentenza n. 26 del 2023 della Corte di Appello di Lecce, dell’11 gennaio 2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 ottobre 2024 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ─ [OSCURATO:PERSONA] ha agito in giudizio dinanzi al T ribunale di Lecce nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], MaurizioPesari, [OSCURATO:SOCIETA]., per essere tenuto indenne delle eventuali conseguenze pregiudizievoli che, in suo danno, avrebbero potuto prodursi in ragione di un avviso di accertamento fiscale dell’ A genzia delle entrate, notificatogli il 30 dicembre 2012 e inerente al periodo di imposta 2006. Hanno resistito alla domanda [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e MirellaTondo. 2. ─ La pronuncia di primo grado è stata dichiarata nulla dal Tribunale di Lecce per un vizio processuale. Con sentenza dell’11 gennaio 2023 la Corte di appellodi Lecce ha pronunciato sentenza definitiva con cui ha dichiarato la natura fiduciaria della cessione di quote societarie disposta da Cava in favore di [OSCURATO:PERSONA] e ha respinto tutte le altre domande proposte dallo stesso [OSCURATO:PERSONA]. La Corte territoriale, per quanto qui ancora rileva, ha osservato quanto segue. La domanda principale proposta da [OSCURATO:PERSONA] andava qualificata come azione di accertamento della natura fiduciaria del trasferimento di quote, disposto in suo favore da [OSCURATO:PERSONA] e la prova dell’esistenza delpactum fiduciaepoteva dirsi raggiunta . [OSCURATO:PERSONA], in seguito alla stipula del contratto del 29 ottobre 20 0 4, con cui Cava gli aveva trasferito la metà delle quote di [OSCURATO:SOCIETA]., aveva assunto formalmente la qualità di socio e dal 29 ottobre 2004 fino all’8 settembre 2006 aveva ricoperto pure la carica di amministratore, quale componente del consiglio di amministrazione: «In carenza di prova sulla correttezza del proprio operato, ovvero sull’espressa dissociazione dalle Sez. I–RG 6639/2023 camera di consiglio2.10.2024 scelte gestorie altrui, [OSCURATO:PERSONA], avendo assunto la qualifica di amministratore con i pieni poteri alla stessa collegati ― poteri che gli avrebbero consentito di agire anche solo per contrastare condotte illecite ― è responsabile in solido con gli altri amministratori (Pesari e Cava) delle conseguenze pregiudizievoli di tali scelte, verificatesi in danno della società e dei singoli soci (e dunque anche di sé stesso), in termini di maggiore tassazione e di sanzioni amministrative». In conseguenza, siala domanda di manleva, sia quella di risarcimento dei danni conseguenti all’accertamento dell’ A genzia delle entrate , danni comprensivi delle spese sostenute per la difesa nel giudizio tributario, erano da ritenere infondate. 3. ― Per la cassazione di questa pronuncia ricorre, con tre motivi, [OSCURATO:PERSONA]. Resistono, con un primo controricorso, Cava e Pesari e,con un secondo,[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― Col primo motivo viene lamentata la v iolazione dell’art . 2381, terzo e quinto comma, c.c., in combinato disposto con l’art.2392, primo comma, c.c.. Si rileva che «la responsabilitàdegli amministratori non può essere riconnessa ad una condotta di meraomissione di attività di vigilanza, giacché gli amministratori non operativi, quale era il [OSCURATO:PERSONA], che all'epoca era componente del consiglio di amministrazione senza deleghe, hanno solo il compito di valutare l'andamento della gestione svolta dagli amministratori operativi, sulla base delle informazioni da questi ricevute». Il secondo mezzo oppone la violazionedell’art. 2381, commi 3 e 5,c.c. in combinato disposto con l’art. 2392, commi 2 e 3, c.c., e con l’art. 2697 c.c.. E’ spiegato che la Corte di merito aveva ritenuto responsabile il ricorrente, insolido con gli altri amministratori ― P esari quale amministratore effettivo e Cavaquale amministratore di fatto ― con riguardo alle conseguenze pregiudizievoli delle scelte che avevano provocato un danno alla società e ai singoli soci, per non avere lo stesso Sez. I–RG 6639/2023 camera di consiglio2.10.2024 [OSCURATO:PERSONA] fornito prova sulla correttezza del suo operato, ovvero dell’espressasua dissociazione dalle scelte gestorie altrui. Tale giudizio si porrebbe in contrasto con la regola posta dall’art. 2697 c.c. in tema di riparto dell'onere probatorio: l'istante avrebbe infatti dato riscontro delle determinazioni gestorie assunte dagli altri amministratori , onde spettava ai convenuti dar provadell’eventuale corresponsabilità d ello stessoDi Bello. Col terzo mezzo si oppone l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti. Si imputa alla Corte distrettuale di aver mancato di esaminare , ai fini dell ’affermata corresponsabilità di [OSCURATO:PERSONA] nelle scelte aziendali riguardanti la sanzionata mancata tassazione degli utili, la circostanza, oggetto di discussione, relativaalla cessazione dello stesso da ll'incarico di membro del consigliodi amministrazione nel giugno del 2006 (anno di esercizio patrimoniale e finanziario cui si riferiscono le sanzioni); si precisa che in detto anno la convocazione del consiglio di amministrazioneavvenne per la prima ed unica volta in data 15 aprile 2006 con all'ordine del giorno l'approvazione delbilancio dell'anno 2005 ― esercizio , questo , non riguardante la promossa azione ― e che in tale adunanza il ricorrente ebbe a rassegnarele proprie dimissioni, sicché il consiglio di amministrazione si sciolse. La Corte di appello avrebbe inoltre omesso di considerareche il ruolo ricoperto da D i B ello era quello di consigliere di amministrazione privo di deleghe, posizione che non gli consentiva di intervenire nella gestione della società. Inoltre,il Giudice distrettuale avrebbe mancato di valutare , ai fini dell'apprezzamento della corresponsabilità del ricorrente, alcune deposizioni testimoniali. 2. ― Si legge nella sentenza impugnata che [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto che fosse accertata la sua estraneità rispetto agli atti di mala gestio posti in essere dagli amministratori di [OSCURATO:SOCIETA].: «atti che avevano generato l’avviso di accertamento fiscale del 30 dicembre 2011, con cui l’Agenzia delle entrate aveva contestato, per il periodo d’imposta 2006, Sez. I–RG 6639/2023 camera di consiglio2.10.2024 un presunto maggior reddito imponibile pari ad euro 89.897,00 , con conseguenti maggiori imposte e sanzioni per complessivi euro 72.505,61 (di cui euro 33.517,00 a titolo di sanzioni amministrative), sulla base di una presunzione di distribuzione di utili extracontabili» ai soci della detta società.La domanda ― è ancora esposto nella pronuncia ― era basata sul mancato compimento di atti di amministrazione e sull’assenza dipercezione di utili da parte dell’odierno ricorrente. Come in precedenza detto, il rigetto della domanda di manleva svolta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti degli amministratori e d el fiduciante Cava ha trovato fondamento nel diretto coinvolgimento del ricorrente nell’attività amministrativa della società: e quindi anche nell’attività di occulta distribuzione degli utili che ha dato origine alla contestazione dell’Agenzia delle entrate. 3. ― Il ricorrente ha evo cato, col primo motivo , quanto enunciato da questa Corte con riguardo alla responsabilità degli amministratori di società di capitali privi di deleghe.Merita qui ricordare che, in base alla giurisprudenza di legittimità, a seguito della riforma delle società di capitali del 2003, gli amministratori privi di deleghe (onon operativi) non sono più sottoposti ad un generale obbligo di vigilanza, tale da trasmodare di fatto in una responsabilità oggettiva, per le condotte dannose degli altri amministratori, ma rispondono solo quando non abbiano impedito fatti pregiudizievoli di quest'ultimi in virtù della conoscenza ― o della possibilità di conoscenza, per il loro dovere di agire informati ex art. 2381 c.c. ― di elementi tali da sollecitare il loro intervento alla stregua della diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze(Cass. 31 agosto 2016, n. 17441 ): quando, pur a fronte di segnali di allarme, abbiano omesso di attivarsi con la diligenza imposta dalla natura della carica, adottando o proponendo i rimedi giuridici più adeguati alla situazione, detti amministratori rispondono in solido con gli amministratori delegati del danno cagionato, poiché un comportamento inerte si pone in contrasto Sez. I–RG 6639/2023 camera di consiglio2.10.2024 con il dovere di agire in modo informato (Cass. 22 aprile 2024, n. 10739). E’ stato infatti precisato che la colpa dell’amministratore può consistere o nell'inadeguata conoscenza del fatto di altri, il quale in concreto abbia cagionato il danno, o nel non essersi il soggetto con diligenza utilmente attivato al fine di evitare l'evento, aspetti entrambi ricompresi nel concetto di essere «immuni da colpa», di cui all'art. 2392 c.c., comma 3: se il fatto dannoso è stato compiuto da un altro amministratore, «la colpa concorrente dell'amministratore che non lo abbia direttamente posto in essere ― fattispecie omissiva colposa ― può dunque consistere: a) nella colposa ignoranza del fatto altrui, per non avere adeguatamente rilevato i ‘segnali d'allarme’dell'altrui illecita condotta, percepibili con la diligenza della carica; b) nell'inerzia colpevole, per non essersi utilmente attivato al fine di scongiurare l'evento evitabile con l'uso della diligenza predetta» (Cass. 26 gennaio 2018, n. 2038, in motivazione). Ora,nel caso in esame la Corte di merito non ha rilevato alcuna delega di poteritra gli amministratori di SGS: il Giudice diappello, come in precedenza osservato, ha piuttosto dato atto che [OSCURATO:PERSONA] aveva assunto a tutti gli effetti la qualifica di amministratore e che lo stesso era munito dei poteri che gli avrebbero consentito di far fronte a condotte illecite. Il fattoche il ricorrente fosse un amministratore non operativo, privo dei poteri che competevano ad altri amministratori,è dunque estraneo all’accertamento della Corte di appello e non risulta nemmeno riflettere una prospettazioneformulata nel giudizio di merito: essa non può in conseguenzaavere in ingresso in questa sede. Infatti, in tema di ricorso per cassazione, èinammissibile il motivo che si fondi su una situazione di fatto diversa da quella prospettata ed accertata nel giudizio di merito (Cass. 11 novembre 2015, n. 23045; Cass. 25 novembre 1976, n. 4449). Il primo motivo è dunque inammissibile. 4. ― Anche il secondo mezzo lo è . Sez. I–RG 6639/2023 camera di consiglio2.10.2024 La Corte di appello, come si è visto, ha positivamente accertato che [OSCURATO:PERSONA] aveva dato prova della correttezza del proprio operato o di essersi comunque dissociato dall’operatodegli altri amministratori: su tanto ha fondato la responsabilità del predetto. L e risultanze istruttorierichiamate dall’istante nulla hanno a che vedere con la regola posta dall’art. 2697 c.c.: infatti, la violazione del precetto di cui a detta norma, censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. 31 agosto 2020, n. 18092; Cass. 29 maggio 2018, n. 13395; Cass. 17 giugno 2013, n. 15107). 5. ― Il terzo motivo è parimenti inammissibile. Il ricorrente fa questione dell’omesso esame di fatti decisivi, giusta l’art. 360, n. 5, c.p.c.. Il primo di tali fatti è rappresentato dalla cessazione di [OSCURATO:PERSONA] dalla carica di amministratore. La circostanza è stata presa in esame, anche se la Corte di appello non l’hacollocata, come il ricorrente, nel giugno 2006, ma alla data dell’8 settembre 2006 (e ciò sulla base delle risultanze del registro delle imprese e dei verbali del consiglio di amministrazione: cfr. pag. 13 della sentenza impugnata). Il denunciato omesso esame dunque non ricorre. Ma la circostanza dedotta non sarebbe, comunque, in sé decisiva,e ciò in quanto l’il lecito ascritto al ricorrente consiste nell’occulta distribuzione di utili, mentre dalla sentenza impugnata non emerge affatto che tale evenienza ebbe a prodursiallorché l’istante non era più amministratore. L’istante ha poi lamentato non essere stato preso in considerazione che egli era un consigliere di amministrazione privo di deleghe. Nemmeno sul punto la censura ex art. 360, n. 5. c.p.c. coglie Sez. I–RG 6639/2023 camera di consiglio2.10.2024 nel segno. Va qui rammentato che era onere del ricorrente non solo indicareil «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, ma anche il «dato», testuale o extratestuale, da cui esso risultasse esistente, il «come» e il «quando» tale fatto fosse stato oggetto di discussione processuale tra le parti, oltre che la sua «decisività» (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054; Cass. 29 ottobre 2018, n. 27415).Nel ricorso non è spiegato se, nel corso del giudizio di merito, si siadibattuto del mancato conferimento di deleghe a [OSCURATO:PERSONA] e del conferimento di deleghe ad altri amministratori ; tantomeno si chiarisce se sul punto siano state acquisite specifiche prove. Da ultimo, è inammissibile dolersi, con l’art. 360, n. 5, c.p.c., del mancato o scorretto esame di risultanze probatorie: e ciò in quanto quella norma ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario. Nel caso in esame non viene isolato alcun fatto storico e l’ipot e tico cattivo es ercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non è inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, n. 5, c.p.c. ( Cass. 26 settembre 2018, n. 23153; Cass. 10 giugno 2016, n. 11892). 6.― Il ricorso deve essere dunque dichiarato inammissibile. 7. ― Le spese di giudizio seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore delle due parti controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, per ciascuna di esse,in euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza Sez. I–RG 6639/2023 camera di consiglio2.10.2024 dei presupposti per il versamento, da
Sentenza Cassazione n. 27844/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris