CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 38437/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza in data 9 settembre 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Cosenza in data 26 marzo 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato deducendo i seguenti motivi: - Violazione dell'art. 337 cod.(pen., in relazione agli artt. 178 e 181 cod. pen., nella parte in cui la querela sporta dalla persona offesa è stata ritenuta immune da vizi. - Violazione dì legge, nonché vizio dì motivazione, con riferimento alla ritenuta penale responsabilità penale dell'imputato per il delitto di cui all'art. 640 cod. pen. Il ricorso è inammissibile. Nello specifico, con riferimento al primo motivo, inerente all'asserita invalidità della querela presentata dalla persona offesa per mancata identificazione del querelante, si rileva come la questione, peraltro meramente reiterativa di questioni già proposte e correttamente ritenute infondate dal secondo giudice, non goda di alcun pregio. !Matti, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, di cui la sentenza impugnata dà compiutamente conto a pag. 2, la situazione censurata non costituisce causa di invalidità, bensì una mera irregolarità, essendo infatti sufficiente che il querelante sia identificato in qualsiasi modo. Ciò che nel caso di specie è certamente avvenuto. Né tantomeno la disposizione censurata richiede la specificazione delle modalità di identificazione del querelante da parte degli operatori di Polizia giudiziaria che hanno ricevuto la querela. La condizione di procedibilità, pertanto, non è affetta dai vizi evidenziati dalla difesa. Neppure coglie nel segno la seconda delle doglianze proposte avente ad oggetto l'accertamento di responsabilità per la truffa: la Corte di appello ha infatti ampiamente motivato circa la riconducibilità all'imputato delle società con cui la vittima della truffa aveva intrattenuto rapporti, e dunque sulla loro inesistenza. Su tali argomentazioni il ricorrente non si confronta, ma avanza censure che si limitano a contestare apoditticamente evidenze emerse nel corso del processo e poste a fondamento del provvedimento impugnato. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati ì profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. dichiara inammissibile H ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammend