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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 marzo 2026

Cassazione n. 07056/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZAsul ricorso 1896-2022 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -controAGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (già [OSCURATO:SOCIETA].), in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]2025TRIGONA;- controricorrente –avverso la sentenza n. 928/2021 della CORTE D'APPELLO diPALERMO, depositata il 04/08/2021 R.G.N. 1132/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del09/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 1896/2022Numero di raccolta generale 7056/2026Data pubblicazione 24/03/20261.

Il Tribunale di Palermo, in parziale accoglimento delricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], dipendente dellasocietà di riscossione, inquadrata al III livello CCNL dipendentiaziende della riscossione, accertava il diritto della lavoratrice aconseguire il livello superiore (IV) dal 28 marzo 2012 econdannava la società datrice di lavoro al pagamento delledifferenze retributive maturate, oltre accessori. [OSCURATO:PERSONA] che la ricorrente aveva partecipato con esito positivo altirocinio di durata semestrale previsto dall’art. 6 dell’accordoaziendale sottoscritto dalla società e dalle OO.SS. in data28.9.2010, al fine di accedere all’incarico di “Assistente tecniconell’ambito dei giudizi dinanzi le [OSCURATO:PERSONA]” e che,tuttavia, in violazione di quanto testualmente previsto dallapredetta norma contrattuale, la società datrice di lavoro nonaveva rilasciato alla dipendente la procura di rappresentanzatecnica né aveva assegnato il IV livello di inquadramento.2.

La Corte d’Appello di Palermo, in riforma della sentenzadel Tribunale, rigettava il ricorso di primo grado e condannavala lavoratrice appellata alla restituzione di quanto in suo favoreliquidato dalla società appellante in esecuzione della sentenzadi primo grado, oltre accessori.

La Corte territoriale affermavache dall’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA], interpretato alla luce dei criteridi cui agli artt. 1362 ss. c.c., emergeva la volontà delle parti diriconoscere a tutti i lavoratori che avessero superatopositivamente il periodo di tirocinio previsto ai fini delconseguimento del titolo di assistente tecnico (in viaautomatica, ossia senza alcuna ulteriore valutazionediscrezionale) il rilascio da parte del Direttore generale dellaprocura necessaria per svolgere attività di rappresentanzatecnica ai sensi dell’art. 12 d. lgs n. 546/1992, unitamenteNumero registro generale 1896/2022all’inquadramento nel livello IV, corrispondente all’attività Numero sezionale 61/2026Numero di raccolta generale 7056/2026propria di rappresentanza suddetta; che l’accordo aziendaDleat a pubblicazione 24/03/2026delineava una fattispecie complessa, per la quale, all’esitopositivo del tirocinio, il lavoratore maturava il diritto alconferimento della procura e allo svolgimento di mansioni dirappresentanza tecnica, con conseguente diritto alriconoscimento del livello corrispondente allo svolgimento dellepredette attività, ossia il IV livello del CCNL applicato; che, afronte dell’inadempimento all’accordo da parte del datore dilavoro che, nonostante la frequenza con esito positivo deltirocinio semestrale, non avesse rilasciato la procura impedendocosì, di fatto, al lavoratore lo svolgimento dell’attività dirappresentanza tecnica in giudizio (come nel caso in esame),non poteva però essere riconosciuto il diritto all’inquadramentonel livello superiore o al pagamento delle differenze retributive,in quanto la fattispecie non si era perfezionata.3.

Per la cassazione della sentenza d’appello propone ricorsola lavoratrice con tre motivi, illustrati da memoria (con allegatapertinente giurisprudenza di merito); resiste l’Agenzia concontroricorso; al termine della camera di consiglio, il Collegio siè riservato il deposito dell’ordinanza.Ragioni della decisione1.

Con il primo motivo parte ricorrente deduce, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione degli artt. 1362 e1363 c.c. con riferimento all’interpretazione dell’art. 6 delVerbale di accordo 28.9.2010.

Sostiene che la Corte d’Appelloha interpretato erroneamente la norma pattizia, ove ha ritenutoche il mancato riconoscimento della procura di rappresentanzatecnica, nonostante il superamento con esito positivo delNumero registro generale 1896/2022periodo di tirocinio, comportasse anche il diniego del diritto Numero sezionale 61/2026Numero di raccolta generale 7056/2026all’inquadramento superiore.

Data pubblicazione 24/03/20262.

Con il secondo motivo parte ricorrente deduce, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., violazione dell’art.112 c.p.c. per omesso esame della domanda di inquadramentoal livello superiore ex art. 2103 c.c.3.

I suddetti due motivi, da trattare congiuntamente perconnessione, sono fondati.4.

L’interpretazione dell’accordo aziendale di cui si discute(concluso il 28.9.2010 tra le Organizzazioni sindacaliDIRCREDITO, FABI, FIBA-CISL, FISAC/CGIL, SILCEA, UGL,ULCA/UIL e [OSCURATO:PERSONA], alla quale sono subentrate [OSCURATO:SOCIETA]. e poi Agenzia delle Entrate – Riscossione) operatadalla Corte territoriale non risulta plausibile, perché in contrastocon il dato letterale (la fissazione vincolata di tutte le scansionidella procedura per il tirocinio selettivo, il rilascio della procurain caso di superamento positivo, il conseguente diritto alsuperiore inquadramento) e con il dato sistematico (perché,all’accertamento di inadempimento datoriale, non vienericollegata alcuna conseguenza risarcitoria o ripristinatoria).5.

Invero, l’accordo in atti, nella parte in cui stabilisce che altermine del tirocinio, se superato positivamente, “verràrilasciata una procura di rappresentanza tecnica nonchél'inquadramento nel 4° livello”, delinea certamente unafattispecie complessa, ma configura altresì un vero e proprioduplice obbligo giuridico della datrice di lavoro (di rilascio dellaprocura e di superiore inquadramento) al quale corrispondenteil diritto soggettivo dei dipendenti interessati all’attuazionedell’accordo.6.

La tesi secondo cui, non rilasciata la procura, il dipendentenon potrebbe essere inquadrato nel livello professionaleNumero registro generale 1896/2022superiore per carenza di un elemento costitutivo del diritto, viola Numero sezionale 61/2026Numero di raccolta generale 7056/2026il criterio di cui all'art. 1366 c. c., secondo cui il contratto devDeat a pubblicazione 24/03/2026essere interpretato secondo buona fede, perché consente alladatrice di lavoro di sottrarsi all'adempimento dell'obbligo diinquadramento attraverso il previo inadempimento dell'obbligodi rilascio della procura, di fatto consentendo all’azienda digiovarsi del proprio inadempimento, in antitesi con gli obblighidi correttezza e buona fede delle parti del rapporto obbligatorioin genere.7.

L’espressione “verrà rilasciata” contenuta nell’accordo,con l’utilizzo del modo indicativo, non consente di condizionareil diritto del dipendente al superiore inquadramento ovvero dirimetterlo alla volontà pura e semplice della datrice di lavoro,perché, così interpretata, la clausola si risolverebbe in unacondizione meramente potestativa, nulla ai sensi dell’art. 1355c.c.8.

In accoglimento dei suddetti motivi, la sentenzaimpugnata deve essere cassata e rinviata alla Corte d’Appelloindividuata in dispositivo, per i necessari accertamenti in fattoalla luce dei principi interpretativi di diritto sopra ricordati.9.

Rimane assorbito il terzo motivo del ricorso percassazione, con il quale la sentenza impugnata viene censurata(art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.), per omesso esame di puntodecisivo della controversia, in relazione a mancata ammissionedi prove testimoniali.10.

Alla Corte di rinvio è demandata anche la regolazione dellespese di lite, incluse quelle del presente giudizio di legittimità.Numero registro generale 1896/2022Numero registro generale 1896/2022Numero sezionale 61/2026Numero di raccolta generale 7056/2026Data pubblicazione 24/03/2026AULA 'A'OggettoL A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E Accordosindacale -SEZIONE LAVOROComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:R.G.N.1896/2022Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Cron.Rep.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere-Ud [OSCURATO:DATA_NASCITA]Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere- CCDott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] -Rel.

Consigliere -ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso 1896-2022 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -controAGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (già [OSCURATO:SOCIETA].), in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]2025TRIGONA;- controricorrente –avverso la sentenza n. 928/2021 della CORTE D'APPELLO diPALERMO, depositata il 04/08/2021 R.G.N. 1132/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del09/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 1896/2022Numero di raccolta generale 7056/2026Data pubblicazione 24/03/20261.

Il Tribunale di Palermo, in parziale accoglimento delricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], dipendente dellasocietà di riscossione, inquadrata al III livello CCNL dipendentiaziende della riscossione, accertava il diritto della lavoratrice aconseguire il livello superiore (IV) dal 28 marzo 2012 econdannava la società datrice di lavoro al pagamento delledifferenze retributive maturate, oltre accessori. [OSCURATO:PERSONA] che la ricorrente aveva partecipato con esito positivo altirocinio di durata semestrale previsto dall’art. 6 dell’accordoaziendale sottoscritto dalla società e dalle OO.SS. in data28.9.2010, al fine di accedere all’incarico di “Assistente tecniconell’ambito dei giudizi dinanzi le [OSCURATO:PERSONA]” e che,tuttavia, in violazione di quanto testualmente previsto dallapredetta norma contrattuale, la società datrice di lavoro nonaveva rilasciato alla dipendente la procura di rappresentanzatecnica né aveva assegnato il IV livello di inquadramento.2.

La Corte d’Appello di Palermo, in riforma della sentenzadel Tribunale, rigettava il ricorso di primo grado e condannavala lavoratrice appellata alla restituzione di quanto in suo favoreliquidato dalla società appellante in esecuzione della sentenzadi primo grado, oltre accessori.

La Corte territoriale affermavache dall’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA], interpretato alla luce dei criteridi cui agli artt. 1362 ss. c.c., emergeva la volontà delle parti diriconoscere a tutti i lavoratori che avessero superatopositivamente il periodo di tirocinio previsto ai fini delconseguimento del titolo di assistente tecnico (in viaautomatica, ossia senza alcuna ulteriore valutazionediscrezionale) il rilascio da parte del Direttore generale dellaprocura necessaria per svolgere attività di rappresentanzatecnica ai sensi dell’art. 12 d. lgs n. 546/1992, unitamenteNumero registro generale 1896/2022all’inquadramento nel livello IV, corrispondente all’attività Numero sezionale 61/2026Numero di raccolta generale 7056/2026propria di rappresentanza suddetta; che l’accordo aziendaDleat a pubblicazione 24/03/2026delineava una fattispecie complessa, per la quale, all’esitopositivo del tirocinio, il lavoratore maturava il diritto alconferimento della procura e allo svolgimento di mansioni dirappresentanza tecnica, con conseguente diritto alriconoscimento del livello corrispondente allo svolgimento dellepredette attività, ossia il IV livello del CCNL applicato; che, afronte dell’inadempimento all’accordo da parte del datore dilavoro che, nonostante la frequenza con esito positivo deltirocinio semestrale, non avesse rilasciato la procura impedendocosì, di fatto, al lavoratore lo svolgimento dell’attività dirappresentanza tecnica in giudizio (come nel caso in esame),non poteva però essere riconosciuto il diritto all’inquadramentonel livello superiore o al pagamento delle differenze retributive,in quanto la fattispecie non si era perfezionata.3.

Per la cassazione della sentenza d’appello propone ricorsola lavoratrice con tre motivi, illustrati da memoria (con allegatapertinente giurisprudenza di merito); resiste l’Agenzia concontroricorso; al termine della camera di consiglio, il Collegio siè riservato il deposito dell’ordinanza.Ragioni della decisione1.

Con il primo motivo parte ricorrente deduce, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione degli artt. 1362 e1363 c.c. con riferimento all’interpretazione dell’art. 6 delVerbale di accordo 28.9.2010.

Sostiene che la Corte d’Appelloha interpretato erroneamente la norma pattizia, ove ha ritenutoche il mancato riconoscimento della procura di rappresentanzatecnica, nonostante il superamento con esito positivo delNumero registro generale 1896/2022periodo di tirocinio, comportasse anche il diniego del diritto Numero sezionale 61/2026Numero di raccolta generale 7056/2026all’inquadramento superiore.

Data pubblicazione 24/03/20262.

Con il secondo motivo parte ricorrente deduce, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., violazione dell’art.112 c.p.c. per omesso esame della domanda di inquadramentoal livello superiore ex art. 2103 c.c.3.

I suddetti due motivi, da trattare congiuntamente perconnessione, sono fondati.4.

L’interpretazione dell’accordo aziendale di cui si discute(concluso il 28.9.2010 tra le Organizzazioni sindacaliDIRCREDITO, FABI, FIBA-CISL, FISAC/CGIL, SILCEA, UGL,ULCA/UIL e [OSCURATO:PERSONA], alla quale sono subentrate [OSCURATO:SOCIETA]. e poi Agenzia delle Entrate – Riscossione) operatadalla Corte territoriale non risulta plausibile, perché in contrastocon il dato letterale (la fissazione vincolata di tutte le scansionidella procedura per il tirocinio selettivo, il rilascio della procurain caso di superamento positivo, il conseguente diritto alsuperiore inquadramento) e con il dato sistematico (perché,all’accertamento di inadempimento datoriale, non vienericollegata alcuna conseguenza risarcitoria o ripristinatoria).5.

Invero, l’accordo in atti, nella parte in cui stabilisce che altermine del tirocinio, se superato positivamente, “verràrilasciata una procura di rappresentanza tecnica nonchél'inquadramento nel 4° livello”, delinea certamente unafattispecie complessa, ma configura altresì un vero e proprioduplice obbligo giuridico della datrice di lavoro (di rilascio dellaprocura e di superiore inquadramento) al quale corrispondenteil diritto soggettivo dei dipendenti interessati all’attuazionedell’accordo.6.

La tesi secondo cui, non rilasciata la procura, il dipendentenon potrebbe essere inquadrato nel livello professionaleNumero registro generale 1896/2022superiore per carenza di un elemento costitutivo del diritto, viola Numero sezionale 61/2026Numero di raccolta generale 7056/2026il criterio di cui all'art. 1366 c. c., secondo cui il contratto devDeat a pubblicazione 24/03/2026essere interpretato secondo buona fede, perché consente alladatrice di lavoro di sottrarsi all'adempimento dell'obbligo diinquadramento attraverso il previo inadempimento dell'obbligodi rilascio della procura, di fatto consentendo all’azienda digiovarsi del proprio inadempimento, in antitesi con gli obblighidi correttezza e buona fede delle parti del rapporto obbligatorioin genere.7.

L’espressione “verrà rilasciata” contenuta nell’accordo,con l’utilizzo del modo indicativo, non consente di condizionareil diritto del dipendente al superiore inquadramento ovvero dirimetterlo alla volontà pura e semplice della datrice di lavoro,perché, così interpretata, la clausola si risolverebbe in unacondizione meramente potestativa, nulla ai sensi dell’art. 1355c.c.8.

In accoglimento dei suddetti motivi, la sentenzaimpugnata deve essere cassata e rinviata alla Corte d’Appelloindividuata in dispositivo, per i necessari accertamenti in fattoalla luce dei principi interpretativi di diritto sopra ricordati.9.

Rimane assorbito il terzo motivo del ricorso percassazione, con il quale la sentenza impugnata viene censurata(art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.), per omesso esame di puntodecisivo della controversia, in relazione a mancata ammissionedi prove testimoniali.10.

Alla Corte di rinvio è demandata anche la regolazione dellespese di lite, incluse quelle del presente giudizio di legittimità.Numero registro generale 1896/2022 P.Q.MNumero di raccolta generale 7056/2026Data pubblicazione 24/03/2026La Corte accoglie il primo e secondo motivo di ricorso, assorbitoil terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motiviaccolti, e rinvia alla Corte d’Appello di Palermo anche per lespese.Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 9 gennaio2026.[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] LeoneP.Q.MNumero di raccolta generale 7056/2026Data pubblicazione 24/03/2026La Corte accoglie il primo e secondo motivo di ricorso, assorbitoil terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motiviaccolti, e rinvia alla Corte d’Appello di Palermo anche per lespese.Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 9 gennaio2026.[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso 1896-2022 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -controAGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (già [OSCURATO:SOCIETA].), in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]2025TRIGONA;- controricorrente –avverso la sentenza n. 928/2021 della CORTE D'APPELLO diPALERMO, depositata il 04/08/2021 R.G.N. 1132/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del09/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 1896/2022Numero di raccolta generale 7056/2026Data pubblicazione 24/03/20261. Il Tribunale di Palermo, in parziale accoglimento delricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], dipendente dellasocietà di riscossione, inquadrata al III livello CCNL dipendentiaziende della riscossione, accertava il diritto della lavoratrice aconseguire il livello superiore (IV) dal 28 marzo 2012 econdannava la società datrice di lavoro al pagamento delledifferenze retributive maturate, oltre accessori. [OSCURATO:PERSONA] che la ricorrente aveva partecipato con esito positivo altirocinio di durata semestrale previsto dall’art. 6 dell’accordoaziendale sottoscritto dalla società e dalle OO.SS. in data28.9.2010, al fine di accedere all’incarico di “Assistente tecniconell’ambito dei giudizi dinanzi le [OSCURATO:PERSONA]” e che,tuttavia, in violazione di quanto testualmente previsto dallapredetta norma contrattuale, la società datrice di lavoro nonaveva rilasciato alla dipendente la procura di rappresentanzatecnica né aveva assegnato il IV livello di inquadramento.2. La Corte d’Appello di Palermo, in riforma della sentenzadel Tribunale, rigettava il ricorso di primo grado e condannavala lavoratrice appellata alla restituzione di quanto in suo favoreliquidato dalla società appellante in esecuzione della sentenzadi primo grado, oltre accessori. La Corte territoriale affermavache dall’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA], interpretato alla luce dei criteridi cui agli artt. 1362 ss. c.c., emergeva la volontà delle parti diriconoscere a tutti i lavoratori che avessero superatopositivamente il periodo di tirocinio previsto ai fini delconseguimento del titolo di assistente tecnico (in viaautomatica, ossia senza alcuna ulteriore valutazionediscrezionale) il rilascio da parte del Direttore generale dellaprocura necessaria per svolgere attività di rappresentanzatecnica ai sensi dell’art. 12 d. lgs n. 546/1992, unitamenteNumero registro generale 1896/2022all’inquadramento nel livello IV, corrispondente all’attività Numero sezionale 61/2026Numero di raccolta generale 7056/2026propria di rappresentanza suddetta; che l’accordo aziendaDleat a pubblicazione 24/03/2026delineava una fattispecie complessa, per la quale, all’esitopositivo del tirocinio, il lavoratore maturava il diritto alconferimento della procura e allo svolgimento di mansioni dirappresentanza tecnica, con conseguente diritto alriconoscimento del livello corrispondente allo svolgimento dellepredette attività, ossia il IV livello del CCNL applicato; che, afronte dell’inadempimento all’accordo da parte del datore dilavoro che, nonostante la frequenza con esito positivo deltirocinio semestrale, non avesse rilasciato la procura impedendocosì, di fatto, al lavoratore lo svolgimento dell’attività dirappresentanza tecnica in giudizio (come nel caso in esame),non poteva però essere riconosciuto il diritto all’inquadramentonel livello superiore o al pagamento delle differenze retributive,in quanto la fattispecie non si era perfezionata.3. Per la cassazione della sentenza d’appello propone ricorsola lavoratrice con tre motivi, illustrati da memoria (con allegatapertinente giurisprudenza di merito); resiste l’Agenzia concontroricorso; al termine della camera di consiglio, il Collegio siè riservato il deposito dell’ordinanza.Ragioni della decisione1. Con il primo motivo parte ricorrente deduce, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione degli artt. 1362 e1363 c.c. con riferimento all’interpretazione dell’art. 6 delVerbale di accordo 28.9.2010. Sostiene che la Corte d’Appelloha interpretato erroneamente la norma pattizia, ove ha ritenutoche il mancato riconoscimento della procura di rappresentanzatecnica, nonostante il superamento con esito positivo delNumero registro generale 1896/2022periodo di tirocinio, comportasse anche il diniego del diritto Numero sezionale 61/2026Numero di raccolta generale 7056/2026all’inquadramento superiore. Data pubblicazione 24/03/20262. Con il secondo motivo parte ricorrente deduce, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., violazione dell’art.112 c.p.c. per omesso esame della domanda di inquadramentoal livello superiore ex art. 2103 c.c.3. I suddetti due motivi, da trattare congiuntamente perconnessione, sono fondati.4. L’interpretazione dell’accordo aziendale di cui si discute(concluso il 28.9.2010 tra le Organizzazioni sindacaliDIRCREDITO, FABI, FIBA-CISL, FISAC/CGIL, SILCEA, UGL,ULCA/UIL e [OSCURATO:PERSONA], alla quale sono subentrate [OSCURATO:SOCIETA]. e poi Agenzia delle Entrate – Riscossione)    operatadalla Corte territoriale non risulta plausibile,  perché in contrastocon il dato letterale (la fissazione vincolata di tutte le scansionidella procedura per il tirocinio selettivo, il rilascio della procurain caso di superamento positivo, il conseguente diritto alsuperiore inquadramento) e con il dato sistematico (perché,all’accertamento di inadempimento datoriale, non vienericollegata alcuna conseguenza risarcitoria o ripristinatoria).5. Invero, l’accordo in atti, nella parte in cui stabilisce che altermine del tirocinio, se superato positivamente, “verràrilasciata una procura di rappresentanza tecnica nonchél'inquadramento nel 4° livello”, delinea certamente unafattispecie complessa, ma configura altresì un vero e proprioduplice obbligo giuridico della datrice di lavoro (di rilascio dellaprocura e di superiore inquadramento) al quale corrispondenteil diritto soggettivo dei dipendenti interessati all’attuazionedell’accordo.6. La tesi secondo cui, non rilasciata la procura, il dipendentenon potrebbe essere inquadrato nel livello professionaleNumero registro generale 1896/2022superiore per carenza di un elemento costitutivo del diritto, viola Numero sezionale 61/2026Numero di raccolta generale 7056/2026il criterio di cui all'art. 1366 c. c., secondo cui il contratto devDeat a pubblicazione 24/03/2026essere interpretato secondo buona fede, perché consente alladatrice di lavoro di sottrarsi all'adempimento dell'obbligo diinquadramento attraverso il previo inadempimento dell'obbligodi rilascio della procura, di fatto consentendo all’azienda digiovarsi del proprio inadempimento, in antitesi con gli obblighidi correttezza e buona fede delle parti del rapporto obbligatorioin genere.7. L’espressione “verrà rilasciata” contenuta nell’accordo,con l’utilizzo del modo indicativo, non consente di condizionareil diritto del dipendente al superiore inquadramento ovvero dirimetterlo alla volontà pura e semplice della datrice di lavoro,perché, così interpretata, la clausola si risolverebbe in unacondizione meramente potestativa, nulla ai sensi dell’art. 1355c.c.8. In accoglimento dei suddetti motivi, la sentenzaimpugnata deve essere cassata e rinviata alla Corte d’Appelloindividuata in dispositivo, per i necessari accertamenti in fattoalla luce dei principi interpretativi di diritto sopra ricordati.9. Rimane assorbito il terzo motivo del ricorso percassazione, con il quale la sentenza impugnata viene censurata(art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.), per omesso esame di puntodecisivo della controversia, in relazione a mancata ammissionedi prove testimoniali.10. Alla Corte di rinvio è demandata anche la regolazione dellespese di lite, incluse quelle del presente giudizio di legittimità.Numero registro generale 1896/2022Numero registro generale 1896/2022Numero sezionale 61/2026Numero di raccolta generale 7056/2026Data pubblicazione 24/03/2026AULA 'A'OggettoL A  C O R T E  S U P R E M A  D I  C A S S A Z I O N E  Accordosindacale -SEZIONE LAVOROComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:R.G.N.1896/2022Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Cron.Rep.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere-Ud [OSCURATO:DATA_NASCITA]Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere- CCDott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]   -Rel. Consigliere -ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso 1896-2022 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -controAGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (già [OSCURATO:SOCIETA].), in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]2025TRIGONA;- controricorrente –avverso la sentenza n. 928/2021 della CORTE D'APPELLO diPALERMO, depositata il 04/08/2021 R.G.N. 1132/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del09/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 1896/2022Numero di raccolta generale 7056/2026Data pubblicazione 24/03/20261. Il Tribunale di Palermo, in parziale accoglimento delricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], dipendente dellasocietà di riscossione, inquadrata al III livello CCNL dipendentiaziende della riscossione, accertava il diritto della lavoratrice aconseguire il livello superiore (IV) dal 28 marzo 2012 econdannava la società datrice di lavoro al pagamento delledifferenze retributive maturate, oltre accessori. [OSCURATO:PERSONA] che la ricorrente aveva partecipato con esito positivo altirocinio di durata semestrale previsto dall’art. 6 dell’accordoaziendale sottoscritto dalla società e dalle OO.SS. in data28.9.2010, al fine di accedere all’incarico di “Assistente tecniconell’ambito dei giudizi dinanzi le [OSCURATO:PERSONA]” e che,tuttavia, in violazione di quanto testualmente previsto dallapredetta norma contrattuale, la società datrice di lavoro nonaveva rilasciato alla dipendente la procura di rappresentanzatecnica né aveva assegnato il IV livello di inquadramento.2. La Corte d’Appello di Palermo, in riforma della sentenzadel Tribunale, rigettava il ricorso di primo grado e condannavala lavoratrice appellata alla restituzione di quanto in suo favoreliquidato dalla società appellante in esecuzione della sentenzadi primo grado, oltre accessori. La Corte territoriale affermavache dall’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA], interpretato alla luce dei criteridi cui agli artt. 1362 ss. c.c., emergeva la volontà delle parti diriconoscere a tutti i lavoratori che avessero superatopositivamente il periodo di tirocinio previsto ai fini delconseguimento del titolo di assistente tecnico (in viaautomatica, ossia senza alcuna ulteriore valutazionediscrezionale) il rilascio da parte del Direttore generale dellaprocura necessaria per svolgere attività di rappresentanzatecnica ai sensi dell’art. 12 d. lgs n. 546/1992, unitamenteNumero registro generale 1896/2022all’inquadramento nel livello IV, corrispondente all’attività Numero sezionale 61/2026Numero di raccolta generale 7056/2026propria di rappresentanza suddetta; che l’accordo aziendaDleat a pubblicazione 24/03/2026delineava una fattispecie complessa, per la quale, all’esitopositivo del tirocinio, il lavoratore maturava il diritto alconferimento della procura e allo svolgimento di mansioni dirappresentanza tecnica, con conseguente diritto alriconoscimento del livello corrispondente allo svolgimento dellepredette attività, ossia il IV livello del CCNL applicato; che, afronte dell’inadempimento all’accordo da parte del datore dilavoro che, nonostante la frequenza con esito positivo deltirocinio semestrale, non avesse rilasciato la procura impedendocosì, di fatto, al lavoratore lo svolgimento dell’attività dirappresentanza tecnica in giudizio (come nel caso in esame),non poteva però essere riconosciuto il diritto all’inquadramentonel livello superiore o al pagamento delle differenze retributive,in quanto la fattispecie non si era perfezionata.3. Per la cassazione della sentenza d’appello propone ricorsola lavoratrice con tre motivi, illustrati da memoria (con allegatapertinente giurisprudenza di merito); resiste l’Agenzia concontroricorso; al termine della camera di consiglio, il Collegio siè riservato il deposito dell’ordinanza.Ragioni della decisione1. Con il primo motivo parte ricorrente deduce, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione degli artt. 1362 e1363 c.c. con riferimento all’interpretazione dell’art. 6 delVerbale di accordo 28.9.2010. Sostiene che la Corte d’Appelloha interpretato erroneamente la norma pattizia, ove ha ritenutoche il mancato riconoscimento della procura di rappresentanzatecnica, nonostante il superamento con esito positivo delNumero registro generale 1896/2022periodo di tirocinio, comportasse anche il diniego del diritto Numero sezionale 61/2026Numero di raccolta generale 7056/2026all’inquadramento superiore. Data pubblicazione 24/03/20262. Con il secondo motivo parte ricorrente deduce, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., violazione dell’art.112 c.p.c. per omesso esame della domanda di inquadramentoal livello superiore ex art. 2103 c.c.3. I suddetti due motivi, da trattare congiuntamente perconnessione, sono fondati.4. L’interpretazione dell’accordo aziendale di cui si discute(concluso il 28.9.2010 tra le Organizzazioni sindacaliDIRCREDITO, FABI, FIBA-CISL, FISAC/CGIL, SILCEA, UGL,ULCA/UIL e [OSCURATO:PERSONA], alla quale sono subentrate [OSCURATO:SOCIETA]. e poi Agenzia delle Entrate – Riscossione)    operatadalla Corte territoriale non risulta plausibile,  perché in contrastocon il dato letterale (la fissazione vincolata di tutte le scansionidella procedura per il tirocinio selettivo, il rilascio della procurain caso di superamento positivo, il conseguente diritto alsuperiore inquadramento) e con il dato sistematico (perché,all’accertamento di inadempimento datoriale, non vienericollegata alcuna conseguenza risarcitoria o ripristinatoria).5. Invero, l’accordo in atti, nella parte in cui stabilisce che altermine del tirocinio, se superato positivamente, “verràrilasciata una procura di rappresentanza tecnica nonchél'inquadramento nel 4° livello”, delinea certamente unafattispecie complessa, ma configura altresì un vero e proprioduplice obbligo giuridico della datrice di lavoro (di rilascio dellaprocura e di superiore inquadramento) al quale corrispondenteil diritto soggettivo dei dipendenti interessati all’attuazionedell’accordo.6. La tesi secondo cui, non rilasciata la procura, il dipendentenon potrebbe essere inquadrato nel livello professionaleNumero registro generale 1896/2022superiore per carenza di un elemento costitutivo del diritto, viola Numero sezionale 61/2026Numero di raccolta generale 7056/2026il criterio di cui all'art. 1366 c. c., secondo cui il contratto devDeat a pubblicazione 24/03/2026essere interpretato secondo buona fede, perché consente alladatrice di lavoro di sottrarsi all'adempimento dell'obbligo diinquadramento attraverso il previo inadempimento dell'obbligodi rilascio della procura, di fatto consentendo all’azienda digiovarsi del proprio inadempimento, in antitesi con gli obblighidi correttezza e buona fede delle parti del rapporto obbligatorioin genere.7. L’espressione “verrà rilasciata” contenuta nell’accordo,con l’utilizzo del modo indicativo, non consente di condizionareil diritto del dipendente al superiore inquadramento ovvero dirimetterlo alla volontà pura e semplice della datrice di lavoro,perché, così interpretata, la clausola si risolverebbe in unacondizione meramente potestativa, nulla ai sensi dell’art. 1355c.c.8. In accoglimento dei suddetti motivi, la sentenzaimpugnata deve essere cassata e rinviata alla Corte d’Appelloindividuata in dispositivo, per i necessari accertamenti in fattoalla luce dei principi interpretativi di diritto sopra ricordati.9. Rimane assorbito il terzo motivo del ricorso percassazione, con il quale la sentenza impugnata viene censurata(art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.), per omesso esame di puntodecisivo della controversia, in relazione a mancata ammissionedi prove testimoniali.10. Alla Corte di rinvio è demandata anche la regolazione dellespese di lite, incluse quelle del presente giudizio di legittimità.Numero registro generale 1896/2022 P.Q.MNumero di raccolta generale 7056/2026Data pubblicazione 24/03/2026La Corte accoglie il primo e secondo motivo di ricorso, assorbitoil terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motiviaccolti, e rinvia alla Corte d’Appello di Palermo anche per lespese.Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 9 gennaio2026.[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] LeoneP.Q.MNumero di raccolta generale 7056/2026Data pubblicazione 24/03/2026La Corte accoglie il primo e secondo motivo di ricorso, assorbitoil terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motiviaccolti, e rinvia alla Corte d’Appello di Palermo anche per lespese.Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 9 gennaio2026.[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 07056/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris