CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 10035/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Procuratore Generale, Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], per il rigetto; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], si riporta ai motivi del ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] Il TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], SEZIONE per il RIESAME, con ordinanza del 24/5/2022, ha rigettato il riesame avverso il decreto con il quale il GIUDICE per le [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di NAPOLI NORDil 1°/4/2022, ha disposto il sequestro preventivo della somma di 650.690,00 euro nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art.648 cod. pen. 1. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato che, a mezzo del difensore, ha dedotto il seguente motivo. 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 321 e 324 cod. proc. pen. e 648 cod. pen. 2. In data 4 novembre 2022 è pervenuta in cancelleria una memoria nella quale il Procuratore Generale, Sost. Proc. [OSCURATO:PERSONA], ripercorsa la giurisprudenza di legittimità in ordine alla questione sollevata, illustra le ragioni per le quali chiede il rigetto del ricorso ovvero, in subordine, che la decisione sia rimessa alle Sezioni Unite. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 321 e 324 cod. proc. pen. e 648 cod. pen. rilevando che il Tribunale, così come era anche nel decreto originario di sequestro, avrebbe omesso di indicare il reato presupposto della ricettazione e che ciò impedirebbe in concreto di ritenere la sussistenza del fumus commissi delicti del reato contestato. Le massime indicate nel provvedimento impugnato, infatti, facendo riferimento sempre e comunque anche alla natura del bene rinvenuto al fine di inferirne la provenienza illecita, non sarebbero applicabili al denaro che, per sua natura, è un bene fungibile così che per questo, al fine individuare il delitto all'origine del bene da sottoporre a vincolo, non è sufficiente il rinvio a indici, come la quantità dello stesso, che possono al più essere sintomatici solo di un ingiustificato possesso ma non certo di una provenienza illecita. La doglianza non è consentita. 1.1. La questione posta dalla difesa è quella relativa alla sussistenza del fumus commissi delicti in relazione al reato di ricettazione con specifico riferimento alla difficoltà di individuare il reato presupposto dal quale deriverebbe l'illiceità della provenienza della somma di denaro rinvenuta e sottoposta a sequestro. In merito a tale questione, come evidenziato dal Procuratore Generale nella memoria presentata e poi anche illustrato nella discussione, si sono succedute diverse pronunce da parte di questa Corte. In alcune si è attribuito rilievo alle modalità di detenzione della somma di denaro e si è ritenuto che questa, di per sé significativa della provenienza illecita, non imponesse di individuare in termini specifici il reato presupposto (cfr. Sez. 2, n. 43532 del 19/11/2021, Berati, Rv. 282308 - 01; Sez. 2, n. 5616 del 15/01/2021, Grumo, Rv. 280883 - 02), ciò anche in considerazione della pacifica giurisprudenza di legittimità per la quale per la configurabilità del reato di ricettazione non è necessario l'accertamento giudiziale della commissione del delitto presupposto, né dei suoi autori, né dell'esatta tipologia del reato, potendo il giudice affermarne l'esistenza attraverso prove logiche (Sez. 1, n. 46419 del Ì- 18/09/2019, Failla, Rv. 277334 - 01; Sez. 1, n. 29486 del 26/06/2013, Cavallo, Rv. 256108 - 01; Sez. 2, n. 29685 del 05/07/2011, Tartari, Rv. 251028 - 01). In altre si è fatto riferimento, invece, alla necessità che il reato presupposto del delitto di ricettazione e di riciclaggio, quale essenziale elemento costitutivo delle relative fattispecie, sia individuato quantomeno nella sua tipologia, pur non essendo necessaria la ricostruzione in tutti gli estremi storico-fattuali (Sez. 2, n. 6584 del 15/12/2021, dep. 2022, Cremonese, Rv. 282629; Sez. 2 n.26902 del 31/05/2022 Rv. 283563; Sez. 2 n.30016 del 4/7/2022, Seccia, n.m.). Una lettura delle pronunce indicate, invero, evidenzia come tra le decisioni non vi sia in effetti alcun reale ed effettivo conflitto. Tutte le pronunce citate, infatti, si riferiscono al caso specifico in analisi e risentono, pertanto, della peculiare situazione di fatto che erano chiamate a risolvere. La questione circa l'esistenza o meno del reato presupposto e del relativo accertamento, d'altro canto, non può prescindere dalla considerazione della situazione concreta, cioè dalle modalità di detenzione e conservazione della somma di denaro e dalla possibilità di ritenere anche per ciò solo, pure tenendo conto del criterio decisorio previsto per la fase processuale, che questa sia di provenienza illecita. In assenza di elementi che anche solo possano far ritenere lecita la provenienza del denaro, come pure la sola possibilità che questo sia riferibile a un'attività lecita o che questa non sia qualificabile come delitto o contravvenzione (così come da modifica apportata da art. 1 D.Lvo. 195/2021), d'altro canto, non può ritenersi necessaria l'individuazione specifica del reato presupposto essendo sufficiente che il giudice ne possa affermare l'esistenza attraverso prove logiche (cfr. in questo senso anche Sez. 2, n. 26902 del 31/05/2022, Visaggio, Rv. 283563 - 01 che ha concluso per la carenza di motivazione quanto alla sussistenza del fumus commissi delicti solo in quanto il provvedimento impugnato aveva fatto riferimento a una possibile provenienza del danaro da attività prive di rilevanza penale). In una corretta prospettiva si deve pertanto ritenere che la questione relativa alla sussistenza o meno del reato presupposto del reato di ricettazione e ai criteri relativi all'accertamento dello stesso si riferisca all'esistenza, completezza e logicità della motivazione e come tale, pertanto, deve essere di volta in volta esaminata. 1.2. Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo e probatorio è ammesso solo per violazione di legge ed in tale nozione si devono comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. Un., n. 5876 del 28/01/2004, Rv 226710; Sez. Un., n. 25932 del 29/05/2008, Rv 239692; Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, Rv 260314; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Rv 252430) in quanto solo in tale caso, atteso l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, viene a mancare un elemento essenziale dell'atto (cfr. Sez. 3, n. 28241 del 18/2/2015, Baronio, Rv 264011 e, in termini analoghi, Sez. 3, n. 38850 del 4/12/2017, dep. 2018, Castiglia, Rv 273812). 1.3. Nel caso di specie il giudice del riesame, preso peraltro atto del sopravvenuto rinvio a giudizio, ha reso una motivazione adeguata e logica che non può ritenersi mancante e risulta tutt'altro che apparente. Con il riferimento alle modalità di conservazione della somma (il denaro era contenuto in sacchetti di cellophane e occultato in una botola appositamente creata in garage per aprire la quale è stato necessario chiamare i vigili del fuoco), alla presenza di una macchinetta conta soldi, all'assenza di fonti di reddito lecite e di qualsivoglia spiegazione o giustificazione in merito alla disponibilità, infatti, il Tribunale ha dato conto di avere effettuato una valutazione in concreto degli elementi emersi così che la coerente conclusione cui è pervenuto sul punto non è sindacabile in sede di legittimità. 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p