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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 05019/2026

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMO in funzione di giudice dell'esecuzione udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha disposto la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza emessa in data 23/03/2023 dalla Corte d'appello di Palermo, divenuta irrevocabile il 31/01/2024, evidenziando che - come da dichiarazione resa dalla parte civile in data 10/05/2024 - il condannato non aveva effettuato, nel termine stabilito di sessanta giorni dall'irrevocabilità, il pagamento della provvisionale immediatamente esecutiva al quale il beneficio era stato subordinato, di euro 7.500,00, nonché delle somme di costituzione e di rappresentanza sostenute dalla parte civile pari ad euro 3.420,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.2.

Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi.

2.1. Con il primo eccepisce, ex artt. 606, lett. b) e lett. e), cod. proc. pen., mancanza contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione e inosservanza e/o erronea applicazione degli artt. 165 e 168 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione ha proceduto illegittimamente alla revoca del beneficio senza valutare l'assoluta incapacità a soddisfare la condizione imposta, non essendo la somma liquidata dal giudice nella disponibilità del ricorrente per cause a lui non imputabili, come immediatamente rappresentato dal condannato alla parte civile la quale, invece, nel rifiutare la richiesta di rateizzazione, gli ha notificato atto di precetto per il pagamento delle somme di cui alla sentenza penale e promosso procedura di pignoramento presso terzi (datore di lavoro).

L'ordinanza di revoca impugnata ha omesso di considerare che il condannato sta subendo da tempo il pignoramento del quinto del di lui stipendio, pari ad euro 440,00 mensili (come da allegato cedolino stipendiale, del mese di agosto 2025, da cui risulta detta trattenuta), per un importo complessivo che tiene conto degli aumenti prescritti dal codice di procedura civile, giusta ordinanza di assegnazione delle somme disposta dal [OSCURATO:PERSONA] civile a seguito del pignoramento presso terzi promosso dalla parte civile in forza della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado.

È dunque errato affermare che il condannato non ha pagato la provvisionale nella misura in cui il quinto dello stipendio è mensilmente trattenuto proprio in favore della parte civile.

2.2. Con il secondo motivo deduce, ex artt. 606, lett. b) e lett. e), cod. proc. pen., mancata assunzione di prova decisiva indicata a discarico da parte del condannato con riferimento all'inosservanza e/o erronea applicazione degli artt.165 e 168 cod. pen.

Lamenta che il [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione non ha analizzato la documentazione allegata alla memoria difensiva prodotta in udienza, afferente al pignoramento presso terzi del quinto dello stipendio in favore della parte civile, che ha promosso azione esecutiva in suo danno per soddisfare il proprio credito derivante dal capo civile contenuto nella sentenza penale.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta del 29/10/2025, ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, rientrando nella competenza del giudice dell'esecuzione la verifica dell'eventuale impossibilità ad adempiere da parte del condannato, nella specie non effettuata.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso - i cui motivi sono da trattare congiuntamente, attesa la loro sostanziale sovrapponibilità - è fondato e merita di essere accolto, posto che il [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione, cui compete la verifica dell'eventuale impossibilità assoluta di adempiere alle condizioni economiche imposte al condannato ex art.165 cod. pen., ha revocato al [OSCURATO:PERSONA] il beneficio della sospensione condizionale della pena per mancato adempimento dell'obbligo di pagamento della somma stabilita a titolo di provvisionale a favore della parte civile senza aver preliminarmente verificato le effettive condizioni economiche del ricorrente, con ciò omettendo di stabilire - come dedotto in sede di incidente di esecuzione - se il pignoramento del quinto dello stipendio, avviato precedentemente al decorso del termine fissato dalla sentenza per l'adempimento finalizzato al godimento della sospensione condizionale, abbia o meno reso assolutamente impossibile il pagamento della suddetta somma.

2. Preliminarmente, va ricordato che la concessione della sospensione condizionale della pena subordinata all'adempimento di "obblighi risarcitori" è uno strumento concepito dal legislatore per garantire «che il comportamento del reo, dopo la condanna, si adegui a quel processo di ravvedimento che costituisce lo scopo precipuo dell'istituto stesso della sospensione condizionale della pena» (Corte cost., sent. n. 49 del 1975), consentendo al condannato di acquisire maggiore consapevolezza delle conseguenze dannose che sono derivate dalla propria condotta illecita ed essendo maggiormente rispondente all'interesse dell'ordinamento a che la risposta sanzionatoria sia la più calibrata possibile al caso concreto.

2.1. Come autorevolmente precisato da Sez.

U Liguori, «l'applicazione di siffatti "obblighi" risponde all'esigenza di rafforzare la funzione special-preventiva che la sospensione condizionale della pena esplica nell'ambito del sistema sanzionatorio.

Si richiede, cioè, al condannato non soltanto di evitare, durante il periodo di prova, la commissione di ulteriori reati, confermando in tal modo la prognosi di non recidiva formulata dal giudice al momento dell'applicazione del beneficio, ma anche di tenere, entro un termine stabilito dal giudice, determinati comportamenti che, concepiti anche in funzione satisfattoria degli interessi civili compromessi dal reato, comprovino ulteriormente il ravvedimento del reo attraverso l'adempimento dell'obbligo imposto» (così Sez.

U, n. 37503 del 23/06/2022, Liguori, in motiv. § 3).

L'obbligo condizionante esplica la funzione di una clausola risolutiva apposta alla sospensione condizionale della pena (non all'estinzione del reato), nel senso che se l'onere risarcitorio non è adempiuto, il condannato decade dal beneficio della sospensione, la quale, inizialmente produttiva di effetti nelle more della scadenza del termine per adempiere, non produrrà ex tunc effetto alcuno, essendo perciò suscettibile di revoca (cfr. ancora, Sez.

U, n. 37503 del 23/06/2022, cit. in motiv. §. 4.3).

Nel modello disegnato nell'art. 165 cod. pen. l'obbligo risarcitorio - che può essere imposto soltanto se vi sia stata costituzione di parte civile nel processo penale (Sez. 6, n. 933 del 22/10/2003, dep. 2004, Rinzivillo, Rv. 227943-01) - non è perciò qualificabile come rapporto di diritto privato, ma di diritto pubblico, perché attiene a una relazione che si stabilisce tra il condannato e la giustizia penale, posto che dal suo adempimento dipende l'applicazione della pena: non è, infatti, dubitabile che tutto quanto concerne l'applicazione delle sanzioni penali sia di interesse pubblico (cfr. ancora Sez.

U, n. 37503 del 23/06/2022, cit., in motiv. § 3).

2.2. Da altra prospettiva, risulta di tutta evidenza come il diritto di credito maturato dalla parte civile non possa subire alcun ritardo o pregiudizio per effetto della statuizione penale collegata alla concessione della sospensione condizionale della pena, quantunque subordinata all'adempimento dell'obbligo risarcitorio, in conseguenza dell'accertamento del fatto illecito contenuto nella sentenza penale irrevocabile di condanna o, se del caso, conseguente alla condanna, dichiarata provvisoriamente esecutiva, al risarcimento del danno ex art. 540, comma 1, cod. proc. pen. ovvero, ancora, conseguente alla condanna al pagamento di una provvisionale che, ex art. 540, comma 2, cod. proc. pen., è immediatamente esecutiva.

In altri termini, la parte civile può legittimamente agire per la tutela del suo diritto patrimoniale che sia fornito di immediata esigibilità, anche ricorrendo all'esecuzione forzata nei casi in cui abbia ottenuto, nel corso del processo, un sequestro conservativo che, con la sentenza irrevocabile di condanna al risarcimento del danno, si converte in pignoramento ex art. 320 cod. proc. pen., realizzandosi, dunque, una netta separazione tra il termine, rilevante in ambito penale, entro il quale l'adempimento deve essere eseguito per continuare a beneficiare della sospensione condizionale della pena, e i principi del diritto civile che governano l'obbligazione pecuniaria nei rapporti tra l'imputato e la parte civile e dove quel termine, perciò, non rileva (così, ancora, Sez.

U, n. 37503 del 2022, Liguori, cit., in motiv. § 3, ripresa da Sez. 3, n. 36377 del 07/07/2023, Lattanzi, Rv. 285245-01, in motiv., e, da ultimo, da Sez. 1, n. 32858 del 30/09/2025, Gonzales, non mass.).

2.3. La giurisprudenza di legittimità, in effetti, è costante nell'affermare che, in tema di sospensione condizionale della pena, il mancato adempimento, entro il termine fissato, dell'obbligo - cui sia subordinata la concessione del beneficio di cui all'art. 163 cod. pen. - determina la revoca della sospensione condizionale della pena, la quale opera di diritto, salva l'ipotesi di sopravvenuta impossibilità non dipendente da atto volontario.

Il termine per l'adempimento, per il principio di obbligatorietà ed effettività della pena, costituisce un elemento essenziale della concessione del beneficio, ed entro tale termine, pena la revoca in sede esecutiva, deve essere assolto l'obbligo condizionante (Sez. 3, n. 20378 del 24/02/2004, Borrello, Rv. 229035-01, non mass. sul punto; Sez. 3, n. 9859 del 21/01/2016, Fontana, Rv. 266466-01; Sez. 3, n. 13745 del 08/03/2016, Annunziata, Rv. 266783-01; Sez. 3, n. 30402 del 08/04/2016, Paris, Rv. 267330; Sez. 3, n. 19387 del 27/04/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 267109-01; nel senso che l'indicazione di un termine per l'adempimento, distinto da quello di sospensione dell'esecuzione della pena previsto dall'art. 163 cod. pen., integra un aspetto necessario ed ineliminabile dello stesso beneficio, cfr. già Sez. 6, n. 4610 del 22/10/1988, Tornatore, Rv. 180015-01).

2.4. Coerentemente con tali premesse, la giurisprudenza di questa Corte ha altresì precisato che le vicende dell'obbligazione civile, successive al decorso del termine fissato dal giudice per l'adempimento finalizzato al godimento della sospensione condizionale, sono irrilevanti rispetto a tale evenienza, sicché il pagamento, in qualunque forma effettuato, dopo il decorso del termine, non impedisce la revoca del beneficio della sospensione condizionale cui era sottoposto (Sez. 1, n. 36377 del 07/07/2023, Lattanzi, Rv. 285245-01; conf., da ultimo, Sez. 1, n. 32858 del 30/09/2025, Gonzales, non mass).

3. Ciò premesso, quanto alla corretta l'interpretazione della legge, deve porsi la questione, che il ricorso sollecita, se l'adempimento (nei termini) della condizione imposta ex art. 165 cod. pen. fosse assolutamente impossibile per l'odierno ricorrente e se l'adempimento non spontaneo ma coattivo (e, financo rateale, quindi ancora parziale alla scadenza del termine imposto dal [OSCURATO:PERSONA] penale) ridondi ai fini dell'invocata impossibilità allegata dal ricorrente.

L'odierna questione si connota per la particolarità che le vicende dell'obbligazione civile che vengono in rilievo nella specie non sono successive al decorso del termine fissato dal [OSCURATO:PERSONA] penale per l'adempimento finalizzato al godimento della sospensione condizionale, ma sono antecedenti e sono destinate, attraverso il pignoramento del quinto dello stipendio disposto dal [OSCURATO:PERSONA] civile, a concludersi molto tempo dopo col soddisfo dell'intera somma pignorata, sicché il [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione avrebbe dovuto porsi il problema - ma l'ordinanza impugnata non affronta minimamente il problema - se esse siano o meno ai fini della revoca del beneficio della sospensione condizionale.4.

Al riguardo giova ancora rammentare che la giurisprudenza di questa Corte ha da tempo chiarito che nell'ipotesi di subordinazione della sospensione condizionale della pena all'adempimento di determinati obblighi, l'inadempimento del condannato non comporta la revoca automatica del beneficio, potendo l'interessato allegare, anche in sede di esecuzione, la comprovata impossibilità o l'estrema difficoltà dell'adempimento (Sez. 1, n. 43905 del 14/10/2013, Bullo, Rv. 257587-01; Sez. 3, n. 3197 del 13/11/2008, Calandra, Rv. 242177-01; Sez. 2, n. 1656 del 06/03/1998, Fontana, Rv. 211917-01), dovendo a tal fine il [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione dare ingresso alle documentate prospettazioni difensive sull'impossibilità di adempiere, sulle quali deve gli opportuni accertamenti, a norma dell'art. 666, comma 5, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 36377 del 07/07/2023, cit., in motiv.): prospettazioni, nella specie, introdotte - come detto - con la memoria difensiva del 5/12/2024 la cui mancata disamina il ricorrente fondatamente si duole nel secondo motivo di ricorso.

Tuttavia - come è stato persuasivamente affermato - tale impossibilità deve essere indipendente da condotte volontariamente poste in essere dal condannato e deve essere dimostrata e assoluta perché l'adempimento della prestazione dovuta, per il principio di obbligatorietà ed effettività della pena, costituisce un elemento essenziale della concessione del beneficio (Sez. 3, n. 20378 del 24/02/2004, Borrello, Rv. 229035-01) e, all'opposto, il mancato adempimento determina la revoca della sospensione condizionale, che opera di diritto, salva, giustappunto appunto, l'ipotesi della sopravvenuta impossibilità (Sez. 1, n. 9223 del 06/03/2025, V., cit., in motiv.), con la conseguenza che il giudice dell'esecuzione, al quale non è attribuita alcuna discrezionalità al riguardo, non è tenuto a motivare su questioni diverse dall'adempimento e dalla inesistenza di cause che lo rendano impossibile per fatti non imputabili al condannato (Sez. 3, n. 10672 del 05/02/2004, Raptis, Rv. 227873-01).

La condizione impeditiva dell'adempimento può essere presa in considerazione ai fini dell'esclusione della revoca del beneficio solo quando sia incolpevole, ossia dovuta a causa non imputabile al condannato, perché ascrivibile a caso fortuito o a forza maggiore, ma non quando dipenda da comportamenti propri e volontari del soggetto obbligato (Sez. 3, n. 30402 del 08/04/2016, Paris, Rv. 267330-01), anche quando tali fatti, beninteso dipendenti da atti volontari del condannato stesso, siano antecedenti o concomitati alla concessione del beneficio subordinato all'adempimento dell'obbligo condizionante (per i fatti sopravvenuti, dopo l'imposizione dell'obbligo, il problema, con tutta evidenza, non si pone) (Sez. 3, n. 30402 del 08/04/2016, Paris, Rv. 267330-01, in motiv.; Sez. 3, n. 9223 del 06/03/2025, V., non mass.).5.

Tutto ciò premesso e ribadito, dalle deduzioni e allegazioni difensive contenute nella memoria del 5/12/2024 (del cui deposito la Corte d'appello di Palermo dà atto, a verbale, all'udienza camerale dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e per la cui disamina ha disposto apposito rinvio alla successiva udienza del 19/03/2025), risulta: - che la data del pignoramento presso terzi a carico del ricorrente è quella del 20-21/7/2023 (quindi antecedente all'irrevocabilità della sentenza del 31/1/2024 e al successivo termine di 60 giorni fissato per l'adempimento della apposta condizione); - che l'avviso di iscrizione a ruolo del pignoramento mobiliare presso terzi n. 730/23 R.G.E. reca la data del 22/09/2023 (anch'essa antecedente al termine fissato per l'adempimento); - che l'assegnazione delle somme disposta dal [OSCURATO:PERSONA] civile dell'esecuzione risale al [OSCURATO:DATA_NASCITA] con somma mensile di euro 440,00 pari ad un quinto dell'ammontare del trattamento stipendiale mensilmente corrisposto dalla [OSCURATO:SOCIETA] all'esecutato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] sino al soddisfo in favore della parte civile per l'importo di euro 12.680,51 (oltre interessi).

L'insieme di questi dati - che sono rilevanti ai fini della verifica della tempestività o meno dell'adempimento (sia pure parziale e forzoso) rispetto alla condizione imposta al ricorrente ex art. 165 cod. pen. e ai fini dell'invocata impossibilità di adempiervi (per l'intero) - non sono stati vagliati dalla Corte d'appello di Palermo, quale [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione, che anzi ha revocato la sospensione condizionale della pena [semplicemente motivando: «...non avendo mai il [OSCURATO:PERSONA] on[o]rato quanto prescritto dalla citata sentenza» (pag. 1)], senza confrontarsi con le deduzioni difensive all'uopo introdotte in sede di incidente di esecuzione.

In definitiva, la Corte d'appello, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha omesso di verificare se l'adempimento integrale da parte del ricorrente fosse assolutamente impossibile avuto riguardo alle complessive condizioni economiche del condannato e se quello (non spontaneo ma) coattivo (e, siccome rateale, parziale) avviato esecutivamente per iniziativa della parte civile prima del decorso del termine fissato dal [OSCURATO:PERSONA] penale per l'adempimento della condizione ridondi o meno ai fini dell'invocata impossibilità non dipendente da atto volontario.

6. Si impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio, per nuovo esame, alla Corte d'Appello di Palermo, che, libera nell'esito, dovrà valutare, alla luce dei principi di diritto suesposti, tutti gli elementi dedotti e potenzialmente rilevanti agli effetti dell'art.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMO in funzione di giudice dell'esecuzione udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha disposto la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza emessa in data 23/03/2023 dalla Corte d'appello di Palermo, divenuta irrevocabile il 31/01/2024, evidenziando che - come da dichiarazione resa dalla parte civile in data 10/05/2024 - il condannato non aveva effettuato, nel termine stabilito di sessanta giorni dall'irrevocabilità, il pagamento della provvisionale immediatamente esecutiva al quale il beneficio era stato subordinato, di euro 7.500,00, nonché delle somme di costituzione e di rappresentanza sostenute dalla parte civile pari ad euro 3.420,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi. 2.1. Con il primo eccepisce, ex artt. 606, lett. b) e lett. e), cod. proc. pen., mancanza contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione e inosservanza e/o erronea applicazione degli artt. 165 e 168 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione ha proceduto illegittimamente alla revoca del beneficio senza valutare l'assoluta incapacità a soddisfare la condizione imposta, non essendo la somma liquidata dal giudice nella disponibilità del ricorrente per cause a lui non imputabili, come immediatamente rappresentato dal condannato alla parte civile la quale, invece, nel rifiutare la richiesta di rateizzazione, gli ha notificato atto di precetto per il pagamento delle somme di cui alla sentenza penale e promosso procedura di pignoramento presso terzi (datore di lavoro). L'ordinanza di revoca impugnata ha omesso di considerare che il condannato sta subendo da tempo il pignoramento del quinto del di lui stipendio, pari ad euro 440,00 mensili (come da allegato cedolino stipendiale, del mese di agosto 2025, da cui risulta detta trattenuta), per un importo complessivo che tiene conto degli aumenti prescritti dal codice di procedura civile, giusta ordinanza di assegnazione delle somme disposta dal [OSCURATO:PERSONA] civile a seguito del pignoramento presso terzi promosso dalla parte civile in forza della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado. È dunque errato affermare che il condannato non ha pagato la provvisionale nella misura in cui il quinto dello stipendio è mensilmente trattenuto proprio in favore della parte civile. 2.2. Con il secondo motivo deduce, ex artt. 606, lett. b) e lett. e), cod. proc. pen., mancata assunzione di prova decisiva indicata a discarico da parte del condannato con riferimento all'inosservanza e/o erronea applicazione degli artt.165 e 168 cod. pen. Lamenta che il [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione non ha analizzato la documentazione allegata alla memoria difensiva prodotta in udienza, afferente al pignoramento presso terzi del quinto dello stipendio in favore della parte civile, che ha promosso azione esecutiva in suo danno per soddisfare il proprio credito derivante dal capo civile contenuto nella sentenza penale. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta del 29/10/2025, ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, rientrando nella competenza del giudice dell'esecuzione la verifica dell'eventuale impossibilità ad adempiere da parte del condannato, nella specie non effettuata.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso - i cui motivi sono da trattare congiuntamente, attesa la loro sostanziale sovrapponibilità - è fondato e merita di essere accolto, posto che il [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione, cui compete la verifica dell'eventuale impossibilità assoluta di adempiere alle condizioni economiche imposte al condannato ex art.165 cod. pen., ha revocato al [OSCURATO:PERSONA] il beneficio della sospensione condizionale della pena per mancato adempimento dell'obbligo di pagamento della somma stabilita a titolo di provvisionale a favore della parte civile senza aver preliminarmente verificato le effettive condizioni economiche del ricorrente, con ciò omettendo di stabilire - come dedotto in sede di incidente di esecuzione - se il pignoramento del quinto dello stipendio, avviato precedentemente al decorso del termine fissato dalla sentenza per l'adempimento finalizzato al godimento della sospensione condizionale, abbia o meno reso assolutamente impossibile il pagamento della suddetta somma. 2. Preliminarmente, va ricordato che la concessione della sospensione condizionale della pena subordinata all'adempimento di "obblighi risarcitori" è uno strumento concepito dal legislatore per garantire «che il comportamento del reo, dopo la condanna, si adegui a quel processo di ravvedimento che costituisce lo scopo precipuo dell'istituto stesso della sospensione condizionale della pena» (Corte cost., sent. n. 49 del 1975), consentendo al condannato di acquisire maggiore consapevolezza delle conseguenze dannose che sono derivate dalla propria condotta illecita ed essendo maggiormente rispondente all'interesse dell'ordinamento a che la risposta sanzionatoria sia la più calibrata possibile al caso concreto. 2.1. Come autorevolmente precisato da Sez. U Liguori, «l'applicazione di siffatti "obblighi" risponde all'esigenza di rafforzare la funzione special-preventiva che la sospensione condizionale della pena esplica nell'ambito del sistema sanzionatorio. Si richiede, cioè, al condannato non soltanto di evitare, durante il periodo di prova, la commissione di ulteriori reati, confermando in tal modo la prognosi di non recidiva formulata dal giudice al momento dell'applicazione del beneficio, ma anche di tenere, entro un termine stabilito dal giudice, determinati comportamenti che, concepiti anche in funzione satisfattoria degli interessi civili compromessi dal reato, comprovino ulteriormente il ravvedimento del reo attraverso l'adempimento dell'obbligo imposto» (così Sez. U, n. 37503 del 23/06/2022, Liguori, in motiv. § 3). L'obbligo condizionante esplica la funzione di una clausola risolutiva apposta alla sospensione condizionale della pena (non all'estinzione del reato), nel senso che se l'onere risarcitorio non è adempiuto, il condannato decade dal beneficio della sospensione, la quale, inizialmente produttiva di effetti nelle more della scadenza del termine per adempiere, non produrrà ex tunc effetto alcuno, essendo perciò suscettibile di revoca (cfr. ancora, Sez. U, n. 37503 del 23/06/2022, cit. in motiv. §. 4.3). Nel modello disegnato nell'art. 165 cod. pen. l'obbligo risarcitorio - che può essere imposto soltanto se vi sia stata costituzione di parte civile nel processo penale (Sez. 6, n. 933 del 22/10/2003, dep. 2004, Rinzivillo, Rv. 227943-01) - non è perciò qualificabile come rapporto di diritto privato, ma di diritto pubblico, perché attiene a una relazione che si stabilisce tra il condannato e la giustizia penale, posto che dal suo adempimento dipende l'applicazione della pena: non è, infatti, dubitabile che tutto quanto concerne l'applicazione delle sanzioni penali sia di interesse pubblico (cfr. ancora Sez. U, n. 37503 del 23/06/2022, cit., in motiv. § 3). 2.2. Da altra prospettiva, risulta di tutta evidenza come il diritto di credito maturato dalla parte civile non possa subire alcun ritardo o pregiudizio per effetto della statuizione penale collegata alla concessione della sospensione condizionale della pena, quantunque subordinata all'adempimento dell'obbligo risarcitorio, in conseguenza dell'accertamento del fatto illecito contenuto nella sentenza penale irrevocabile di condanna o, se del caso, conseguente alla condanna, dichiarata provvisoriamente esecutiva, al risarcimento del danno ex art. 540, comma 1, cod. proc. pen. ovvero, ancora, conseguente alla condanna al pagamento di una provvisionale che, ex art. 540, comma 2, cod. proc. pen., è immediatamente esecutiva. In altri termini, la parte civile può legittimamente agire per la tutela del suo diritto patrimoniale che sia fornito di immediata esigibilità, anche ricorrendo all'esecuzione forzata nei casi in cui abbia ottenuto, nel corso del processo, un sequestro conservativo che, con la sentenza irrevocabile di condanna al risarcimento del danno, si converte in pignoramento ex art. 320 cod. proc. pen., realizzandosi, dunque, una netta separazione tra il termine, rilevante in ambito penale, entro il quale l'adempimento deve essere eseguito per continuare a beneficiare della sospensione condizionale della pena, e i principi del diritto civile che governano l'obbligazione pecuniaria nei rapporti tra l'imputato e la parte civile e dove quel termine, perciò, non rileva (così, ancora, Sez. U, n. 37503 del 2022, Liguori, cit., in motiv. § 3, ripresa da Sez. 3, n. 36377 del 07/07/2023, Lattanzi, Rv. 285245-01, in motiv., e, da ultimo, da Sez. 1, n. 32858 del 30/09/2025, Gonzales, non mass.). 2.3. La giurisprudenza di legittimità, in effetti, è costante nell'affermare che, in tema di sospensione condizionale della pena, il mancato adempimento, entro il termine fissato, dell'obbligo - cui sia subordinata la concessione del beneficio di cui all'art. 163 cod. pen. - determina la revoca della sospensione condizionale della pena, la quale opera di diritto, salva l'ipotesi di sopravvenuta impossibilità non dipendente da atto volontario. Il termine per l'adempimento, per il principio di obbligatorietà ed effettività della pena, costituisce un elemento essenziale della concessione del beneficio, ed entro tale termine, pena la revoca in sede esecutiva, deve essere assolto l'obbligo condizionante (Sez. 3, n. 20378 del 24/02/2004, Borrello, Rv. 229035-01, non mass. sul punto; Sez. 3, n. 9859 del 21/01/2016, Fontana, Rv. 266466-01; Sez. 3, n. 13745 del 08/03/2016, Annunziata, Rv. 266783-01; Sez. 3, n. 30402 del 08/04/2016, Paris, Rv. 267330; Sez. 3, n. 19387 del 27/04/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 267109-01; nel senso che l'indicazione di un termine per l'adempimento, distinto da quello di sospensione dell'esecuzione della pena previsto dall'art. 163 cod. pen., integra un aspetto necessario ed ineliminabile dello stesso beneficio, cfr. già Sez. 6, n. 4610 del 22/10/1988, Tornatore, Rv. 180015-01). 2.4. Coerentemente con tali premesse, la giurisprudenza di questa Corte ha altresì precisato che le vicende dell'obbligazione civile, successive al decorso del termine fissato dal giudice per l'adempimento finalizzato al godimento della sospensione condizionale, sono irrilevanti rispetto a tale evenienza, sicché il pagamento, in qualunque forma effettuato, dopo il decorso del termine, non impedisce la revoca del beneficio della sospensione condizionale cui era sottoposto (Sez. 1, n. 36377 del 07/07/2023, Lattanzi, Rv. 285245-01; conf., da ultimo, Sez. 1, n. 32858 del 30/09/2025, Gonzales, non mass). 3. Ciò premesso, quanto alla corretta l'interpretazione della legge, deve porsi la questione, che il ricorso sollecita, se l'adempimento (nei termini) della condizione imposta ex art. 165 cod. pen. fosse assolutamente impossibile per l'odierno ricorrente e se l'adempimento non spontaneo ma coattivo (e, financo rateale, quindi ancora parziale alla scadenza del termine imposto dal [OSCURATO:PERSONA] penale) ridondi ai fini dell'invocata impossibilità allegata dal ricorrente. L'odierna questione si connota per la particolarità che le vicende dell'obbligazione civile che vengono in rilievo nella specie non sono successive al decorso del termine fissato dal [OSCURATO:PERSONA] penale per l'adempimento finalizzato al godimento della sospensione condizionale, ma sono antecedenti e sono destinate, attraverso il pignoramento del quinto dello stipendio disposto dal [OSCURATO:PERSONA] civile, a concludersi molto tempo dopo col soddisfo dell'intera somma pignorata, sicché il [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione avrebbe dovuto porsi il problema - ma l'ordinanza impugnata non affronta minimamente il problema - se esse siano o meno ai fini della revoca del beneficio della sospensione condizionale.4. Al riguardo giova ancora rammentare che la giurisprudenza di questa Corte ha da tempo chiarito che nell'ipotesi di subordinazione della sospensione condizionale della pena all'adempimento di determinati obblighi, l'inadempimento del condannato non comporta la revoca automatica del beneficio, potendo l'interessato allegare, anche in sede di esecuzione, la comprovata impossibilità o l'estrema difficoltà dell'adempimento (Sez. 1, n. 43905 del 14/10/2013, Bullo, Rv. 257587-01; Sez. 3, n. 3197 del 13/11/2008, Calandra, Rv. 242177-01; Sez. 2, n. 1656 del 06/03/1998, Fontana, Rv. 211917-01), dovendo a tal fine il [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione dare ingresso alle documentate prospettazioni difensive sull'impossibilità di adempiere, sulle quali deve gli opportuni accertamenti, a norma dell'art. 666, comma 5, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 36377 del 07/07/2023, cit., in motiv.): prospettazioni, nella specie, introdotte - come detto - con la memoria difensiva del 5/12/2024 la cui mancata disamina il ricorrente fondatamente si duole nel secondo motivo di ricorso. Tuttavia - come è stato persuasivamente affermato - tale impossibilità deve essere indipendente da condotte volontariamente poste in essere dal condannato e deve essere dimostrata e assoluta perché l'adempimento della prestazione dovuta, per il principio di obbligatorietà ed effettività della pena, costituisce un elemento essenziale della concessione del beneficio (Sez. 3, n. 20378 del 24/02/2004, Borrello, Rv. 229035-01) e, all'opposto, il mancato adempimento determina la revoca della sospensione condizionale, che opera di diritto, salva, giustappunto appunto, l'ipotesi della sopravvenuta impossibilità (Sez. 1, n. 9223 del 06/03/2025, V., cit., in motiv.), con la conseguenza che il giudice dell'esecuzione, al quale non è attribuita alcuna discrezionalità al riguardo, non è tenuto a motivare su questioni diverse dall'adempimento e dalla inesistenza di cause che lo rendano impossibile per fatti non imputabili al condannato (Sez. 3, n. 10672 del 05/02/2004, Raptis, Rv. 227873-01). La condizione impeditiva dell'adempimento può essere presa in considerazione ai fini dell'esclusione della revoca del beneficio solo quando sia incolpevole, ossia dovuta a causa non imputabile al condannato, perché ascrivibile a caso fortuito o a forza maggiore, ma non quando dipenda da comportamenti propri e volontari del soggetto obbligato (Sez. 3, n. 30402 del 08/04/2016, Paris, Rv. 267330-01), anche quando tali fatti, beninteso dipendenti da atti volontari del condannato stesso, siano antecedenti o concomitati alla concessione del beneficio subordinato all'adempimento dell'obbligo condizionante (per i fatti sopravvenuti, dopo l'imposizione dell'obbligo, il problema, con tutta evidenza, non si pone) (Sez. 3, n. 30402 del 08/04/2016, Paris, Rv. 267330-01, in motiv.; Sez. 3, n. 9223 del 06/03/2025, V., non mass.).5. Tutto ciò premesso e ribadito, dalle deduzioni e allegazioni difensive contenute nella memoria del 5/12/2024 (del cui deposito la Corte d'appello di Palermo dà atto, a verbale, all'udienza camerale dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e per la cui disamina ha disposto apposito rinvio alla successiva udienza del 19/03/2025), risulta: - che la data del pignoramento presso terzi a carico del ricorrente è quella del 20-21/7/2023 (quindi antecedente all'irrevocabilità della sentenza del 31/1/2024 e al successivo termine di 60 giorni fissato per l'adempimento della apposta condizione); - che l'avviso di iscrizione a ruolo del pignoramento mobiliare presso terzi n. 730/23 R.G.E. reca la data del 22/09/2023 (anch'essa antecedente al termine fissato per l'adempimento); - che l'assegnazione delle somme disposta dal [OSCURATO:PERSONA] civile dell'esecuzione risale al [OSCURATO:DATA_NASCITA] con somma mensile di euro 440,00 pari ad un quinto dell'ammontare del trattamento stipendiale mensilmente corrisposto dalla [OSCURATO:SOCIETA] all'esecutato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] sino al soddisfo in favore della parte civile per l'importo di euro 12.680,51 (oltre interessi). L'insieme di questi dati - che sono rilevanti ai fini della verifica della tempestività o meno dell'adempimento (sia pure parziale e forzoso) rispetto alla condizione imposta al ricorrente ex art. 165 cod. pen. e ai fini dell'invocata impossibilità di adempiervi (per l'intero) - non sono stati vagliati dalla Corte d'appello di Palermo, quale [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione, che anzi ha revocato la sospensione condizionale della pena [semplicemente motivando: «...non avendo mai il [OSCURATO:PERSONA] on[o]rato quanto prescritto dalla citata sentenza» (pag. 1)], senza confrontarsi con le deduzioni difensive all'uopo introdotte in sede di incidente di esecuzione. In definitiva, la Corte d'appello, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha omesso di verificare se l'adempimento integrale da parte del ricorrente fosse assolutamente impossibile avuto riguardo alle complessive condizioni economiche del condannato e se quello (non spontaneo ma) coattivo (e, siccome rateale, parziale) avviato esecutivamente per iniziativa della parte civile prima del decorso del termine fissato dal [OSCURATO:PERSONA] penale per l'adempimento della condizione ridondi o meno ai fini dell'invocata impossibilità non dipendente da atto volontario. 6. Si impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio, per nuovo esame, alla Corte d'Appello di Palermo, che, libera nell'esito, dovrà valutare, alla luce dei principi di diritto suesposti, tutti gli elementi dedotti e potenzialmente rilevanti agli effetti dell'art.
Sentenza Cassazione n. 05019/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris