CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 luglio 1994
Cassazione n. 41267/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, presentato da [OSCURATO:PERSONA] risulta inammissibile in quanto i motivi sono reiterativi dell'appello e risultano in palese contrasto con la giurisprudenza di questa Corte di Cassazione. La sentenza impugnata adeguatamente motiva rilevando l'assenza di licenza per le scommesse e la mancata produzione di un atto di concessione rilasciato dall'AAMS (non risulta provata, del resto, neanche l'illegittima esclusione alla partecipazione): "Integra il reato di cui all'art. 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 la raccolta di scommesse su eventi sportivi da parte di un soggetto che svolge attività di intermediazione per conto di allibratore straniero senza il preventivo rilascio della licenza di cui all'art. 88, r.d. 18 giugno 1931 n. 773, o senza la dimostrazione che l'operatore estero non abbia ottenuto le concessioni o autorizzazioni a causa di illegittima esclusione dalle gare" (Sez. 3 - , Sentenza n. 7129 del 03/12/2020 Ud. (dep. 24/02/2021) Rv. 281473 - 01). Nel ricorso in cassazione si reiterano i motivi di appello senza adeguato confronto con la motivazione della sentenza. 2. Manifestamente infondato anche il motivo processuale dell'omessa comunicazione della requisitoria della procura Generale. ettit•-, TyL. Ne>sunaVnullità è prevista per l'omessa presentazione delle conclusioni della Procura Generale, in quanto non impedisce la presentazione delle conclusioni della difesa: "In tema di disciplina emergenziale per la pandemia da Covid-19, la mancata formulazione da parte del pubblico ministero delle conclusioni nel giudizio di appello, previste dall'art. 23-bis, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. b), e non la nullità prevista alla lettera c) del medesimo articolo, poiché non pregiudica il diritto della difesa di formulare le proprie conclusioni" (Sez. 6, Sentenza n. 26459 del 25/05/2021 Cc., dep. 12/07/2021, Rv. 282175 - 01). All'udienza di discussione la Procura Generale presso la Corte di appello depositava conclusioni scritte (vedi verbale di udienza) e la difesa nulla eccepiva. Non sussistono, quindi, le ragioni per una rimessione alla Sezioni Unite della Corte. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. per ciascun ricorrente. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a