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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 novembre 2021

Cassazione n. 06980/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOudita la la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 27 gennaio 2021, la Corte d'appello di Torino ha parzialmente riformato, applicando la pena concordata tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., la sentenza di condanna primo grado, emessa il 20 ottobre 2020 dal Tribunale di Asti, in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990.

2. - Avverso la sentenza l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando la mancata considerazione della sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. 3.

Il ricórso deve essere dichiarato inammissibile.

Deve infatti ricordarsi che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen (ex plurimis, Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018).

Devono dunque ritenersi inammissibili le doglianze dirette a censurare vizi di violazione di legge o di motivazione per i quali è intervenuta espressa rinuncia, quali quelle oggetto dei presenti ricorsi.

4. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 26 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]' estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOudita la la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 27 gennaio 2021, la Corte d'appello di Torino ha parzialmente riformato, applicando la pena concordata tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., la sentenza di condanna primo grado, emessa il 20 ottobre 2020 dal Tribunale di Asti, in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990. 2. - Avverso la sentenza l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando la mancata considerazione della sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. 3. Il ricórso deve essere dichiarato inammissibile. Deve infatti ricordarsi che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen (ex plurimis, Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018). Devono dunque ritenersi inammissibili le doglianze dirette a censurare vizi di violazione di legge o di motivazione per i quali è intervenuta espressa rinuncia, quali quelle oggetto dei presenti ricorsi. 4. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]' estenso
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