CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 25229/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 1653-2016, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende - Ricorrente [OSCURATO:PERSONA], cf [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliata in Roma, presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno dichiarato di voler ricevere le comunicazioni all’indirizzo pec del secondo, [OSCURATO:EMAIL].it- [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 5762/51/2015della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 12.06.2015; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 25gennaio 2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], Accertamento – Società a partecipazione ristretta –Reddito soci –Prova RGN 1653/2016 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] che Dagli atti di causa si evince che a [OSCURATO:PERSONA] notificato un avviso d’accertamento con cui, per gli annid’imposta 2006 e 2007 , l’Agenzia delle entrate attribuì un maggior reddito ai fini Irpef e addizionali. Gli atti impositivi erano seguiti al l a verifica ed all’ accertamento svolto dall’Amministrazione finanziaria nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]., poi denominata [OSCURATO:SOCIETA]., della quale la Barone risultava socia nella misura del 75% del capitale, mentre il residuo 25% era detenuto dal proprio coniuge. Trattandosi di società di capitali a ristretta base partecipativa, l’Ufficio aveva provveduto a rideterminare il reddito di partecipazione dell’odiernaricorrente agli utili sociali occultati . Contestando la contribuente la ritualità e il fondamento delle pretese fiscali rivolte nei suoi confronti, nel contenzioso seguitone la Commissione tributaria provinciale di Napoli accolse le ragioni della Barone con sentenza n. 915/44/2013. La decisione, appellata dall’ufficio, fu confermata dalla Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza n. 5762/51/2015. Il giudice regionale ha ritenuto non provato il controllo della socia sull’amministrazione della società, né -quanto al 2006-che la Barone avesse percepito gli utili occultati subito dopo l’acquisizione delle quote sociali, né - quanto al 2007-, che gli utili non fossero stati reinvestiti nell’attività imprenditoriale, e neppure in qualepercentuale la contribuente fosse stata beneficiata della distribuzione degli utili, dato ritenuto non condizionato dalla quotadi partecipazione sociale . La commissione ha peraltro affermato che la presunzione di distribuzione degli utili non trovavaapplicazione quanto al dato temporale (epoca della distribuzione) e quantitativo (distribuzione degli utili nella misura corrispondente alla quota di partecipazione). L’Agenzia delle entrate ha censurato la sentenzacon tre motivi, e ne ha chiesto la cassazione, cui ha resistito la contribuente con controricorso. Nell’adunanza camerale del 25 gennaio 2023la causa è stata discussa e decisa. Considerato che Preliminarmente deve rigettarsi l’eccepita tardività del ricorso, sollevata dalla difesa della Barone. Come dichiarato dalla ricorrente, ad una prima notifica del ricorso presso il domicilio dichiarato dal difensore, RGN 1653/2016 Consigliere rel. Federici tempestivamente attivata ed il cui plico fu restituito con l’indicazione “trasferito”,con data 8.03.2016, è seguita una seconda notifica del ricorso via pec, il 16.03.2016, andata a buon fine. Ciò , nonostante il vecchio domicilio risultasse ancora quello indicato nel sito ufficiale del C.N.F. La giurisprudenza di legittimità in materia ha affermato che in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 cod.proc. c iv ., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa(Sez. U, 15 luglio 2016, n. 14594; si veda anche Cass., 9 agosto 2018, n. 20700; 11 maggio 2018, n. 11485). Nel caso di specie la riattivazione del processo notificatorio risulta immediata. Esaminando dunque il merito, con il primo motivo la ricorrente denuncia la «violazionedell’art. 36, 2° c. n. 4 Dlgs n. 546/92», in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. Ancorché infondate le critiche sulla ammissibilità del motivo per come formulato, esso va rigettato. Come chiarito da questa Corte, sussiste l’apparente motivazione della sentenza ogni qual volta il giudice di merito ometta di indicare su quali elementi abbia fondato il proprio convincimento, nonché quando, pur indicandoli, a tale elencazione ometta di far seguire una disamina almeno chiara e sufficiente, sul piano logico e giuridico, tale da permettere un adeguato controllo sull’esattezza e logicità del suo ragionamento (Sez. U, 3 novembre 2016, n. 22232; cfr. anche 23 maggio 2019, n. 13977; 1 marzo 2022, n. 6758).Nel caso di specie la motivazione della pronuncia evidenzia un percorso logico seguito dal giudice regionale, che, condivisibile o meno, e soprattutto corretto o meno sul piano giuridico, esula dall’apparenza. Con il secondo motivo l’Agenzia delle entrate lamenta la «violazione degli artt. 39D.P.R. n. 600/73, 2697 e 2727 e ss c.c.», in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., quanto alla violazione delle regole di governo delle prove in materia di accertamento nei confronti disocietà a ristretta base azionaria e diattribuzione degli utili occulti ai singoli soci.RGN 1653/2016 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] motivo è fondato nei terminiappresso chiariti. Questa Corte, con orientamento ormai consolidato, ha affermato che in tema diaccertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di attribuzione aisoci degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà per il contribuente di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non siano stati fatti oggetto di distribuzione, ma siano stati invece accantonati dallasocietà, ovvero da essa reinvestiti, non essendo tuttavia a tal fine sufficiente la mera deduzione che l'esercizio sociale ufficiale si sia concluso con perdite contabili (cfr. Cass., 2 marzo 2011, n. 5076; 12 aprile 2013, n. 8954; 22 novembre 2017, n. 27778; 9 luglio 2018, n. 18042). Ciò vale anche in ipotesi di assenza di rapporti di parentela, in quanto la ristrettezza della base sociale implica di per sé un elevato grado di compartecipazione dei soci, la conoscenza degli affari sociali e la consapevolezza dell'esistenza di utili extra-bilancio (Cass., 18 novembre 2014, n. 24572). Ciò che rileva dunque è la ristrettezza dell'assetto societario, che implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale, con la conseguenza che, una volta ritenuta operante detta presunzione, spetta poi al contribuente fornire la prova contraria che i ricavi extracontabili non siano stati distribuiti tra i soci (Cass., 24 gennaio 2019, n. 1947). La forma partecipativa consente dunque di riconoscere, ai fini della prova presuntiva, i requisiti richiesti dall’art. 2729 cod. civ., senza tuttavia ricondurne il fondamento nell’alveo dell’art. 5 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, applicabile invece alle sole società di persone. Quanto alle questioni che si pongono in ordine al divieto della doppia presunzione, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che in tema di accertamento il principio praesumptum de praesumpto non admittitur (o divieto di doppie presunzioni o divieto di presunzioni di secondo grado o a catena) è in realtà inesistente, non essendo riconducibile agli artt. 2729 e 2697 cod. civ., né a qualsiasi altra norma dell’ordinamento. Si è in particolare affermato che la prova inferenziale, che sia caratterizzata da una serie lineare di inferenze, ciascuna delle quali sia apprezzata dal giudice secondo criteri di gravità, precisione e concordanza, fa sì che il fatto "noto" attribuisca un adeguato grado di attendibilità al fatto "ignorato", il quale cessa pertanto di essere tale per divenire noto, ciò che risolve l'equivoco RGN 1653/2016 Consigliere rel. Federici logico che si cela nel divieto di doppie presunzioni (Cass., 16 giugno 2017, n. 15003; 7 dicembre 2020, n. 27982). Pertanto, si è chiarito, ben può il fatto noto, accertato in via presuntiva, costituire la premessa di un'ulteriore presunzione idonea, per essere a sua volta adeguata, a fondare l'accertamento del fatto ignoto (Cass., 1 agosto 2019, n. 20748). Nel caso di specie il giudice regionale non ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità. Nella decisione si afferma di condividere la costante giurisprudenza elaborata in materia, ma nel concreto la motivazione se ne discosta, sostenendo che l’Amministrazione finanziaria non aveva dimostrato il controllo della socia sull’amministrazione della società, la percezione degli utili con riguardo ad entrambe le annualità d’imposta verificate, il mancato reinvestimento degli utili nell’attività imprenditoriale, e neppure in quale percentuale la contribuente fosse stata beneficiata della distribuzione dei medesimi. Ebbene, trattasi di elementi che, secondo la giurisprudenza formatasi in materia, è onere del contribuente provare. Risulta intanto incontestato che l’atto impositivo notificato alla società non era stato impugnato ed era divenuto definitivo. D’altronde, a fronte di una distribuzione tra soli due soci, la Barone, titolare di una quota partecipativa pari al 75%, ed il di lei coniuge, titolare del residuo 25%,della prova del mancato reinvestimento degli utili,della assenza di ogni capacità di controllo sulla gestione sociale, della esistenza eventuale di criteri di distribuzione degli utili sociali diversi rispetto alla percentuale di partecipazione al capitale, era onerata la contribuentee non l’ufficio. Il motivo deve in conclusione accogliersi. Il terzo motivo, con cui ci si duole dell’«omesso esame di fatti decisivi e dibattuti tra le parti», in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., quanto alla mancata valorizzazione della documentazione allegata dalla difesa erariale in sede processuale, è assorbito dall’accoglimento del secondo. Il ricorso va dunque accolto, la sentenza va cassata e il giudizio va rinviato alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Campania, che,oltre che liquidare le spese del giudizio di legittimità, provvederà a decidere sulla controversia, tenendo conto deiprincipi di diritto enunciato da questa Corte.RGN 1653/2016 Consigliere rel. Federici P.Q.M. Accoglie il secondo motivo, rigetta il primo, assorbito il terzo, cassa la sentenza e rinvia alla Corte di giustizia d