Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 47149/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 4 maggio 1983; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], 1'8 aprile 1982; avverso la sentenza del 23 aprile 2021, della Corte d'appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le memorie depositate dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse della parte civile; uditi gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali si riportano ai rispettivi ricorsi e ne chiedono l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnano, ciascuno con un autonomo ricorso, la sentenza con la quale la Corte d'appello di Torino, confermando la decisione resa in primo grado, li ha ritenuti responsabili del reato di lesioni personali gravissime (di cui agli artt. 116, 110, 582 e 583 comma 2, cod. pen.), commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA].

2. [OSCURATO:PERSONA] articola un unico motivo d'impugnazione, attinente al solo profilo sanzionatorio, con il quale lamenta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e dell'attenuante della provocazione (in termini prevalenti rispetto alle contestate aggravanti).

Deduce, in particolare, che la corte territoriale non avrebbe correttamente valutato né il ridotto contributo causale offerto dal ricorrente (limitatosi a pronunciare qualche frase e ad accompagnare lo zio), né lo stato d'ira conseguente al fatto ingiusto posto in essere dallo stesso Vladi (del quale il ricorrente avrebbe avuto conoscenza diretta).

Circostanze, queste, che ben avrebbero potuto giustificare il riconoscimento delle attenuanti invocate.

3. Anche il Cosso articola un unico motivo d'impugnazione, formulato, però, sotto il profilo della ritenuta sussistenza della sua responsabilità.

Si deduce, in particolare, che difetterebbe da un canto un accordo iniziale (atteso che lo stesso ricorrente si sarebbe diretto verso i luoghi di causa al solo scopo di verificare i termini dell'accaduto), dall'altro, comunque, la concreta prevedibilità del fatto più grave, effettivamente verificatosi.

Con successiva memoria, depositata l'11 novembre 2022, il ricorrente deduce, poi, la contraddittorietà della motivazione offerta dalla corte territoriale nella parte in cui ha ritenuto che i concorrenti avrebbero potuto prefigurarsi la successiva verificazione dell'evento.

Tanto, secondo la difesa, sarebbe in aperta contraddizione con quanto emerso dall'interrogatorio del ricorrente e, in particolare, con le repentine modalità di verificazione dei fatti e, quindi, con l'assenza di qualsiasi progettazione iniziale.

D'altronde, la stessa Corte, nel ritenere che i concorrenti avrebbero potuto prefigurarsi solo "in astratto" la successiva verificazione dell'evento più grave, avrebbe esplicitamente tralasciato ogni verifica "in concreto", dell'effettiva prevedibilità di quanto accaduto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 1.1 La censura relativa al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è manifestamente infondata.

La corte territoriale ha dato atto della particolare gravità del fatto e della rilevanza dei danni causati, unitamente all'assenza di elementi positivi ai quali agganciare una riduzione del trattamento sanzionatorio.

E la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche deve ritenersi disattesa con motivazione implicita allorché sia adeguatamente motivato il rigetto della richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio, fondata su analogo ordine di motivi (Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Rv. 275057).

1.2. La censura relativa alla provocazione è, anch'essa, manifestamente infondata, in quanto tale circostanza, pur non richiedendo i requisiti di adeguatezza e proporzionalità, non è configurabile laddove la sproporzione fra il fatto ingiusto altrui e il reato commesso sia talmente grave e macroscopica da escludere lo stato d'ira o il nesso causale fra il fatto ingiusto e l'ira (Sez. 5, n. 8945 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 282823), così come correttamente ritenuto dalla corte territoriale, alla luce della enorme sproporzione esistente tra i danni riportati dall'autovettura (in ipotesi, il fatto ingiusto imputabile alla vittima) e la gravità dei fatti e dei danni irreversibili causati a quest'ultima.

E sotto tale profilo, evidentemente, il termine di riferimento non è il contributo causale (riferibile al singolo concorrente), bensì il "fatto collettivo unitario" che, dalle individuali condotte, emerge.

2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è, invece, in parte manifestamente infondato ed in parte inammissibile.

È manifestamente infondato in quanto, nel reato concorsuale il dolo dei singoli concorrenti non presuppone necessariamente il previo accordo sulla commissione del reato, ben potendo il reciproco consenso insorgere anche inopinatamente e nel corso della commissione di altro fatto criminoso (Sez. 2, n. 44301 del 19/10/2005, Rv. 232853).

È inammissibile in quanto, con riferimento al contestato profilo della prevedibilità dell'evento occorso, non si confronta con le analitiche e logiche motivazioni offerte dalla corte territoriale (che, sotto tale profilo, nel ricostruire la dinamica dei fatti, ha coerentemente evidenziato come fosse ampiamente prevedibile che la condotta aggressiva posta in essere dal gruppo, in evidente superiorità numerica ed alla luce delle evidenti condizioni di ebbrezza della vittima, potesse trascendere l'iniziale comune intento di "punire" la vittima).

Valutazione che, riferendosi alla valutazione in fatto dei dati probatori emersi, è riservata in via esclusiva al giudice di merito e, se sorretta da una motivazione logica e coerente (come, per quanto detto, nel caso in esame) è insindacabile in sede di legittimità.

4. In conclusione, entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila, ciascuno, in favore della Cassa delle ammende.5.

Nulla deve essere liquidato in favore della parte civile, atteso che il difensore si è limitato a presentare conclusioni scritte, nonostante fosse stata disposta la trattazione orale.

Ed in ogni caso la relativa partecipazione si è risolta, sostanzialmente, nella presentazione delle richieste finali e della nota spese, senza alcuna significativa prospettazione, a sostegno delle medesime, di argomenti ritenuti idonei allo scopo di contrastare l'iniziativa dell'imputato (Sez.

U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 4 maggio 1983; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], 1'8 aprile 1982; avverso la sentenza del 23 aprile 2021, della Corte d'appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le memorie depositate dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse della parte civile; uditi gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali si riportano ai rispettivi ricorsi e ne chiedono l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnano, ciascuno con un autonomo ricorso, la sentenza con la quale la Corte d'appello di Torino, confermando la decisione resa in primo grado, li ha ritenuti responsabili del reato di lesioni personali gravissime (di cui agli artt. 116, 110, 582 e 583 comma 2, cod. pen.), commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. 2. [OSCURATO:PERSONA] articola un unico motivo d'impugnazione, attinente al solo profilo sanzionatorio, con il quale lamenta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e dell'attenuante della provocazione (in termini prevalenti rispetto alle contestate aggravanti). Deduce, in particolare, che la corte territoriale non avrebbe correttamente valutato né il ridotto contributo causale offerto dal ricorrente (limitatosi a pronunciare qualche frase e ad accompagnare lo zio), né lo stato d'ira conseguente al fatto ingiusto posto in essere dallo stesso Vladi (del quale il ricorrente avrebbe avuto conoscenza diretta). Circostanze, queste, che ben avrebbero potuto giustificare il riconoscimento delle attenuanti invocate. 3. Anche il Cosso articola un unico motivo d'impugnazione, formulato, però, sotto il profilo della ritenuta sussistenza della sua responsabilità. Si deduce, in particolare, che difetterebbe da un canto un accordo iniziale (atteso che lo stesso ricorrente si sarebbe diretto verso i luoghi di causa al solo scopo di verificare i termini dell'accaduto), dall'altro, comunque, la concreta prevedibilità del fatto più grave, effettivamente verificatosi. Con successiva memoria, depositata l'11 novembre 2022, il ricorrente deduce, poi, la contraddittorietà della motivazione offerta dalla corte territoriale nella parte in cui ha ritenuto che i concorrenti avrebbero potuto prefigurarsi la successiva verificazione dell'evento. Tanto, secondo la difesa, sarebbe in aperta contraddizione con quanto emerso dall'interrogatorio del ricorrente e, in particolare, con le repentine modalità di verificazione dei fatti e, quindi, con l'assenza di qualsiasi progettazione iniziale. D'altronde, la stessa Corte, nel ritenere che i concorrenti avrebbero potuto prefigurarsi solo "in astratto" la successiva verificazione dell'evento più grave, avrebbe esplicitamente tralasciato ogni verifica "in concreto", dell'effettiva prevedibilità di quanto accaduto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 1.1 La censura relativa al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è manifestamente infondata. La corte territoriale ha dato atto della particolare gravità del fatto e della rilevanza dei danni causati, unitamente all'assenza di elementi positivi ai quali agganciare una riduzione del trattamento sanzionatorio. E la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche deve ritenersi disattesa con motivazione implicita allorché sia adeguatamente motivato il rigetto della richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio, fondata su analogo ordine di motivi (Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Rv. 275057). 1.2. La censura relativa alla provocazione è, anch'essa, manifestamente infondata, in quanto tale circostanza, pur non richiedendo i requisiti di adeguatezza e proporzionalità, non è configurabile laddove la sproporzione fra il fatto ingiusto altrui e il reato commesso sia talmente grave e macroscopica da escludere lo stato d'ira o il nesso causale fra il fatto ingiusto e l'ira (Sez. 5, n. 8945 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 282823), così come correttamente ritenuto dalla corte territoriale, alla luce della enorme sproporzione esistente tra i danni riportati dall'autovettura (in ipotesi, il fatto ingiusto imputabile alla vittima) e la gravità dei fatti e dei danni irreversibili causati a quest'ultima. E sotto tale profilo, evidentemente, il termine di riferimento non è il contributo causale (riferibile al singolo concorrente), bensì il "fatto collettivo unitario" che, dalle individuali condotte, emerge. 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è, invece, in parte manifestamente infondato ed in parte inammissibile. È manifestamente infondato in quanto, nel reato concorsuale il dolo dei singoli concorrenti non presuppone necessariamente il previo accordo sulla commissione del reato, ben potendo il reciproco consenso insorgere anche inopinatamente e nel corso della commissione di altro fatto criminoso (Sez. 2, n. 44301 del 19/10/2005, Rv. 232853). È inammissibile in quanto, con riferimento al contestato profilo della prevedibilità dell'evento occorso, non si confronta con le analitiche e logiche motivazioni offerte dalla corte territoriale (che, sotto tale profilo, nel ricostruire la dinamica dei fatti, ha coerentemente evidenziato come fosse ampiamente prevedibile che la condotta aggressiva posta in essere dal gruppo, in evidente superiorità numerica ed alla luce delle evidenti condizioni di ebbrezza della vittima, potesse trascendere l'iniziale comune intento di "punire" la vittima). Valutazione che, riferendosi alla valutazione in fatto dei dati probatori emersi, è riservata in via esclusiva al giudice di merito e, se sorretta da una motivazione logica e coerente (come, per quanto detto, nel caso in esame) è insindacabile in sede di legittimità. 4. In conclusione, entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila, ciascuno, in favore della Cassa delle ammende.5. Nulla deve essere liquidato in favore della parte civile, atteso che il difensore si è limitato a presentare conclusioni scritte, nonostante fosse stata disposta la trattazione orale. Ed in ogni caso la relativa partecipazione si è risolta, sostanzialmente, nella presentazione delle richieste finali e della nota spese, senza alcuna significativa prospettazione, a sostegno delle medesime, di argomenti ritenuti idonei allo scopo di contrastare l'iniziativa dell'imputato (Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in
Sentenza Cassazione n. 47149/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris