CassazionedecretoSezione 7Decisione del 25 giugno 2026
Cassazione n. 32718/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Locridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOEsaminata l’impugnazione di [OSCURATO:PERSONA], qualificata come ricorsoper cassazione, proposta avverso la sentenza del 18 marzo 2021, con cui ilTribunale di Locri l’ha condannata alla pena di euro 70,00 di ammenda, coibenefici della sospensione condizionale e della non menzione ai sensi dell’art.175 cod. pen., in relazione al reato contravvenzionale di cui all’art. 697 cod.pen., commesso il 22 settembre 2016;rilevato che con l’atto d’impugnazione la ricorrente eccepisce la prescrizionedel reato in epoca precedente alla pronuncia della sentenza di condanna;ritenuto che la doglianza, oltre che genericamente articolata, èmanifestamente infondata, risultando dalla sentenza impugnata che il termine diprescrizione ordinario quadriennale era stato interrotto, ai sensi dell’art. 160 cod.pen., dall’emissione di decreto penale di condanna e in data 22 gennaio 2020, aseguito di opposizione dell’imputata, di decreto di giudizio immediato, cuiseguiva la pronuncia della sentenza di condanna entro il termine massimoquinquennale;ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile;considerato che alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso segue lacondanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché -valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere lacolpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento dellasomma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA]