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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 22 aprile 2022

Cassazione n. 21882/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI L'AQUILAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2021 del GIP TRIBUNALE di TERAMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 7 aprile 2021( il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, ha applicato, su richiesta delle parti, ai sensi degli artt. 444 ss. cod. proc. pen., a [OSCURATO:PERSONA] la pena di mesi quattro di arresto ed euro 1335,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 186/comma 27 lett. c), e comma 2 sexies d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, commesso nel territorio di Tortoreto 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], pena convertita in giorni 42 di lavoro di pubblica utilità/ oltre alla sospensione della patente di guida per un anno ed alla confisca della autovettura a lui intestata.

2. Avverso detta pronuncia ricorre per cassazione il Procuratore generale della Repubblica dell'Aquila/ deducendo la violazione di legge in quanto il calcolo di conversione della pena comminata nel corrispondente lavoro di pubblica utilità è errato essendo violato l'art. 186, comma 91 bis/ d.

Igs. n. 285 del 1992 che, in deroga a quanto stabilito dall'art. 54 d.

Igs. 28 agosto 2000 n. 274, prevede la sostituzione della pena irrogata in periodo di lavoro di pubblica utilità secondo un diverso parametro.

Nel caso in esame applicando tale norma, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente alla sanzione detentiva irrogata e la conversione della pena pecuniaria in pena detentiva va effettuata ragguagliando euro 250,00 ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. 3.11 Procuratore generale ha concluso chiedendo che questa Corte rettifichi la durata del lavoro di pubblica utilità. [OSCURATO:PERSONA]

1.1. Il motivo proposto è fondato.

Ed invero le parti hanno chiesto concordemente al GIP del Tribunale di Teramo che ai sensi degli artt. 444 e ss. venisse applicata al Pizii la pena di mesi quattro di arresto ed euro 1335,00 di ammenda, convertita in giorni 42 di lavoro di pubblica utilità da effettuarsi presso il Comune di Martinsicuro.

Fondatamente il Procuratore generale ricorrente evidenzia che si tratta di una pena illegale, il che rende ammissibile il proposto ricorso, atteso che il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen.

"solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza".La sentenza è pertanto viziata da erronea applicazione della legge penale, perché l'art. 186, comma 9 bis d.lgs. n. 285 del 1992, stabilisce che il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità.

La corretta applicazione di questa disposizione avrebbe dovuto portare a determinare, nel caso in esame, la durata del lavoro di pubblica utilità in giorni 125 corrispondente alla somma della pena detentiva dell'arresto applicata (giorni 120) e di giorni 5 per il ragguaglio della pena pecuniaria di euro 1.335,00 come sopra detto.

Tale correzione, tuttavia, non può essere operata, come richiede il PG presso questa Corte di legittimità, in questa sede.

Ed invero l'avere proposto un patto con una pena illegale, che poi è stato erroneamente ratificato dal giudice, inficia irrimediabilmente quel patto e non può che portare all'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, riproponendosi per le parti la possibilità di percorrere la via del processo ordinario o quella dei riti alternativi consentiti dalla fase.

P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Teramo.

Così deciso il 22 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA] sore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI L'AQUILAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2021 del GIP TRIBUNALE di TERAMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 7 aprile 2021( il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, ha applicato, su richiesta delle parti, ai sensi degli artt. 444 ss. cod. proc. pen., a [OSCURATO:PERSONA] la pena di mesi quattro di arresto ed euro 1335,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 186/comma 27 lett. c), e comma 2 sexies d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, commesso nel territorio di Tortoreto 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], pena convertita in giorni 42 di lavoro di pubblica utilità/ oltre alla sospensione della patente di guida per un anno ed alla confisca della autovettura a lui intestata. 2. Avverso detta pronuncia ricorre per cassazione il Procuratore generale della Repubblica dell'Aquila/ deducendo la violazione di legge in quanto il calcolo di conversione della pena comminata nel corrispondente lavoro di pubblica utilità è errato essendo violato l'art. 186, comma 91 bis/ d. Igs. n. 285 del 1992 che, in deroga a quanto stabilito dall'art. 54 d. Igs. 28 agosto 2000 n. 274, prevede la sostituzione della pena irrogata in periodo di lavoro di pubblica utilità secondo un diverso parametro. Nel caso in esame applicando tale norma, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente alla sanzione detentiva irrogata e la conversione della pena pecuniaria in pena detentiva va effettuata ragguagliando euro 250,00 ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. 3.11 Procuratore generale ha concluso chiedendo che questa Corte rettifichi la durata del lavoro di pubblica utilità. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Il motivo proposto è fondato. Ed invero le parti hanno chiesto concordemente al GIP del Tribunale di Teramo che ai sensi degli artt. 444 e ss. venisse applicata al Pizii la pena di mesi quattro di arresto ed euro 1335,00 di ammenda, convertita in giorni 42 di lavoro di pubblica utilità da effettuarsi presso il Comune di Martinsicuro. Fondatamente il Procuratore generale ricorrente evidenzia che si tratta di una pena illegale, il che rende ammissibile il proposto ricorso, atteso che il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza".La sentenza è pertanto viziata da erronea applicazione della legge penale, perché l'art. 186, comma 9 bis d.lgs. n. 285 del 1992, stabilisce che il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. La corretta applicazione di questa disposizione avrebbe dovuto portare a determinare, nel caso in esame, la durata del lavoro di pubblica utilità in giorni 125 corrispondente alla somma della pena detentiva dell'arresto applicata (giorni 120) e di giorni 5 per il ragguaglio della pena pecuniaria di euro 1.335,00 come sopra detto. Tale correzione, tuttavia, non può essere operata, come richiede il PG presso questa Corte di legittimità, in questa sede. Ed invero l'avere proposto un patto con una pena illegale, che poi è stato erroneamente ratificato dal giudice, inficia irrimediabilmente quel patto e non può che portare all'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, riproponendosi per le parti la possibilità di percorrere la via del processo ordinario o quella dei riti alternativi consentiti dalla fase. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Teramo. Così deciso il 22 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA] sore [OSCURATO:PERSONA]