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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 gennaio 2024

Cassazione n. 03107/2024

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 1476/2019) proposto da: [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore , rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e, giusta procura in calce alla memoria illustrativa depositata ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c., dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC di tale ultimo difensore; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore , rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via dei Condotti n. 91, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; e [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore , rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] – Simulazione oggettiva relativa –Prezzo – Delegazione di pagamento R.G.N. 1476/19 C.C.12/1/2024 Masi, elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 16, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 2260/2018, pubblicata il 3 ottobre 2018, asseritamente notificata il 20 ottobre 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 gennaio 2024 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie illustrative depositate nell’interesse delle parti, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con atto di citazione notificato il 7 gennaio 2014, la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. conveniva, davanti al Tribunale di Prato, la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., oltre alla [OSCURATO:SOCIETA]. e alla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., chiedendo che, previo accertamento dell’esistenza di un rapporto di delegazione tra la Guarducci delegante, la BA.MA. delegata e la [OSCURATO:PERSONA] delegataria, per il pagamento della somma di euro 49.500,00, oltre IVA, la BA.MA. fosse condannata, in favore dell’attrice, al pagamento di tale somma, anche all’esito della consegna, a cura di BA.MA., dell’assegno bancario intestato a [OSCURATO:PERSONA] e rimasto insoluto, in esecuzione di tale delegazione.

Al riguardo, l’attrice esponeva: - che il 3 dicembre 2010 la [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:SOCIETA]. avevano stipulato un contratto preliminare di vendita, avente ad oggetto un immobile sito in Prato in corso di realizzazione ad opera della prima, che la seconda si era impegnata ad acquistare, per sé o per terzi da nominare, al prezzo di euro 1.110.000,00, oltre IVA; - che, con scrittura privata del 22 settembre 2011, le parti avevano modificato l’importo del prezzo in euro 1.256.000,00, oltre IVA, accordandosi anche per un’ulteriore integrazione del corrispettivo nella misura di euro 150.000,00, oltre IVA, la corrispondere al di fuori del preliminare e del rogito in favore della Guarducci; -che il 30 dicembre 2011 era stato stipulato il definitivo di compravendita con l’[OSCURATO:SOCIETA]., che aveva nominato quale acquirente la [OSCURATO:PERSONA], che –a sua volta – aveva accettato la nomina e concesso il bene acquistato in locazione finanziaria alla parte utilizzatrice [OSCURATO:SOCIETA]; - che in quella sede l’[OSCURATO:SOCIETA]. aveva sostenuto di non essere in grado di corrispondere l’importo aggiuntivo pattuito e aveva consegnato alla Guarducci un assegno in deposito, a garanzia del rispetto del proprio impegno; - che la [OSCURATO:PERSONA] aveva delegato il pagamento in favore della [OSCURATO:PERSONA], disponendo che venisse corrisposta direttamente a quest’ultima la somma di euro 49.500,00, oltre IVA, atteso che la [OSCURATO:PERSONA] aveva eseguito, per conto della Guarducci, opere e interventi di natura edile; - che la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva accettato la delegazione di pagamento effettuata dalla Guarducci e, in sua esecuzione, aveva consegnato un assegno per la somma di euro 54.450,00, intestato alla [OSCURATO:PERSONA], oltre all’assegno di euro 121.669,13, intestato alla Guarducci, che tuttavia erano rimasti insoluti.

Si costituiva in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA]., la quale contestava la domanda avversaria e ne chiedeva il rigetto.

Si costituiva altresì la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., la quale spiegava domanda riconvenzionale “trasversale” nei confronti della BA.MA., chiedendo il pagamento della somma di euro 100.553,00, oltre IVA, in forza dell’accordo raggiunto sull’integrazione del prezzo della vendita.

Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 265/2016, depositata il 12 marzo 2016, condannava la [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento della somma di euro 49.500,00, oltre IVA, in favore della [OSCURATO:PERSONA], e della somma di euro 100.553,00, oltre IVA, in favore della [OSCURATO:PERSONA]. 2.–Proponeva appello avverso la sentenza di primo grado la [OSCURATO:SOCIETA]., la quale lamentava: 1) che la domanda riconvenzionale proposta dalla Guarducci era inammissibile, in quanto non notificata alla BA.MA.; 2) che non vi era prova in atti della debenza delle somme di cui ai titoli di credito consegnati, la cui causale era riconducibile ad altri lavori edili, di cui alle fatture di [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA], prodotte e annullate dalle note di credito in atti.

Si costituivano nel giudizio di impugnazione la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., le quali contestavano le ragioni addotte a fondamento del gravame e ne chiedevano il rigetto.

Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Firenze, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l’appello spiegato e, per l’effetto, confermava integralmente la pronuncia impugnata.

A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevava per quanto di interesse in questa sede: a) che la domanda riconvenzionale “trasversale” proposta dalla Guarducci non doveva essere notificata alla BA.MA., che era già costituita in giudizio al momento della sua proposizione; b) che la ricorrenza di una delegazione di pagamento liberatoria era comprovata dalla consegna, da parte di BA.MA., degli assegni bancari di euro 121.669,13, in favore della Guarducci, e di euro 54.500,00, in favore della [OSCURATO:PERSONA], assegni rimasti insoluti, avverso cui difettava un chiaro motivo di impugnazione; c) che, infatti, in ordine a tale ratio decidendi, l’appellante non aveva formulato alcuna concreta e specifica doglianza, sicché il motivo era inammissibile, anche perché generico e vago. 3.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, la [OSCURATO:SOCIETA].

Hanno resistito, con separati controricorsi, la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. 4.–Le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte di merito tralasciato di considerare che la consegna dei titoli di credito oggetto della delegazione era avvenuta, da parte di BA.MA., a titolo di pagamento di prestazioni edili relative, per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA], alla fattura n. 13/2013 e, per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA], alla fattura n. 36/2013, mentre entrambe le causali della dazione dei titoli di credito erano state annullate dalla nota di credito [OSCURATO:PERSONA] n. 21/2013 e dalla nota di credito [OSCURATO:PERSONA] n. 60/2013. 2.– Con il secondo motivo la ricorrente si duole, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., della violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. – e, di conseguenza, della nullità della sentenza impugnata –, per avere la Corte territoriale ritenuto contraddittoriamente provata come domanda autonoma e non soggetta a gravame la delegazione di pagamento – e, quindi, la simulazione del prezzo di compravendita immobiliare – sulla base della semplice dazione di titoli di credito, omettendo di valutare e considerare che la consegna di tali titoli era stata effettuata per altro motivo, come era emerso in corso di causa. 3.– Deve essere rilevato, in via preliminare, che non risulta depositata, entro il termine di cui all’art. 369, primo comma, c.p.c., la sentenza impugnata con la relata di notificazione, ai sensi dell’art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c., a fronte della dichiarazione della ricorrente dell’intervenuta notifica in data 20 ottobre 2018 della sentenza impugnata depositata il 3 ottobre 2018.

Sicché il ricorso è improcedibile (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 21349 del 06/07/2022; Sez. 6, Ordinanza n. 15832 del 07/06/2021; Sez.

L, Sentenza n. 3466 del 12/02/2020; Sez. 6-2, Ordinanza n. 19695 del 22/07/2019; Sez. 5, Sentenza n. 1295 del 19/01/2018), posto che neanche i controricorrenti hanno provveduto a tale deposito, né la relata è stata rinvenuta negli atti di causa (come da attestazione della cancelleria).

Ed invero, a fronte della pubblicazione della pronuncia il 3 ottobre 2018, il ricorso di legittimità è stato notificato a mezzo PEC solo il 19 dicembre 2018, ossia oltre il termine breve di 60 giorni dal deposito (Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 15832 del 07/06/2021; Sez. 6-3, Ordinanza n. 11386 del 30/04/2019; Sez. 6-3, Sentenza n. 17066 del 10/07/2013). 4.– In conseguenza delle considerazioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara l’improcedibilità del ricorso e condanna la ricorrente alla refusione, in favore dei controricorrenti, delle spese di lite, che liquida per ciascuno in complessivi euro 7.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 1476/2019) proposto da: [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore , rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e, giusta procura in calce alla memoria illustrativa depositata ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c., dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC di tale ultimo difensore; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore , rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via dei Condotti n. 91, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; e [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore , rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] – Simulazione oggettiva relativa –Prezzo – Delegazione di pagamento R.G.N. 1476/19 C.C.12/1/2024 Masi, elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 16, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 2260/2018, pubblicata il 3 ottobre 2018, asseritamente notificata il 20 ottobre 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 gennaio 2024 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie illustrative depositate nell’interesse delle parti, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con atto di citazione notificato il 7 gennaio 2014, la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. conveniva, davanti al Tribunale di Prato, la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., oltre alla [OSCURATO:SOCIETA]. e alla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., chiedendo che, previo accertamento dell’esistenza di un rapporto di delegazione tra la Guarducci delegante, la BA.MA. delegata e la [OSCURATO:PERSONA] delegataria, per il pagamento della somma di euro 49.500,00, oltre IVA, la BA.MA. fosse condannata, in favore dell’attrice, al pagamento di tale somma, anche all’esito della consegna, a cura di BA.MA., dell’assegno bancario intestato a [OSCURATO:PERSONA] e rimasto insoluto, in esecuzione di tale delegazione. Al riguardo, l’attrice esponeva: - che il 3 dicembre 2010 la [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:SOCIETA]. avevano stipulato un contratto preliminare di vendita, avente ad oggetto un immobile sito in Prato in corso di realizzazione ad opera della prima, che la seconda si era impegnata ad acquistare, per sé o per terzi da nominare, al prezzo di euro 1.110.000,00, oltre IVA; - che, con scrittura privata del 22 settembre 2011, le parti avevano modificato l’importo del prezzo in euro 1.256.000,00, oltre IVA, accordandosi anche per un’ulteriore integrazione del corrispettivo nella misura di euro 150.000,00, oltre IVA, la corrispondere al di fuori del preliminare e del rogito in favore della Guarducci; -che il 30 dicembre 2011 era stato stipulato il definitivo di compravendita con l’[OSCURATO:SOCIETA]., che aveva nominato quale acquirente la [OSCURATO:PERSONA], che –a sua volta – aveva accettato la nomina e concesso il bene acquistato in locazione finanziaria alla parte utilizzatrice [OSCURATO:SOCIETA]; - che in quella sede l’[OSCURATO:SOCIETA]. aveva sostenuto di non essere in grado di corrispondere l’importo aggiuntivo pattuito e aveva consegnato alla Guarducci un assegno in deposito, a garanzia del rispetto del proprio impegno; - che la [OSCURATO:PERSONA] aveva delegato il pagamento in favore della [OSCURATO:PERSONA], disponendo che venisse corrisposta direttamente a quest’ultima la somma di euro 49.500,00, oltre IVA, atteso che la [OSCURATO:PERSONA] aveva eseguito, per conto della Guarducci, opere e interventi di natura edile; - che la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva accettato la delegazione di pagamento effettuata dalla Guarducci e, in sua esecuzione, aveva consegnato un assegno per la somma di euro 54.450,00, intestato alla [OSCURATO:PERSONA], oltre all’assegno di euro 121.669,13, intestato alla Guarducci, che tuttavia erano rimasti insoluti. Si costituiva in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA]., la quale contestava la domanda avversaria e ne chiedeva il rigetto. Si costituiva altresì la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., la quale spiegava domanda riconvenzionale “trasversale” nei confronti della BA.MA., chiedendo il pagamento della somma di euro 100.553,00, oltre IVA, in forza dell’accordo raggiunto sull’integrazione del prezzo della vendita. Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 265/2016, depositata il 12 marzo 2016, condannava la [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento della somma di euro 49.500,00, oltre IVA, in favore della [OSCURATO:PERSONA], e della somma di euro 100.553,00, oltre IVA, in favore della [OSCURATO:PERSONA]. 2.–Proponeva appello avverso la sentenza di primo grado la [OSCURATO:SOCIETA]., la quale lamentava: 1) che la domanda riconvenzionale proposta dalla Guarducci era inammissibile, in quanto non notificata alla BA.MA.; 2) che non vi era prova in atti della debenza delle somme di cui ai titoli di credito consegnati, la cui causale era riconducibile ad altri lavori edili, di cui alle fatture di [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA], prodotte e annullate dalle note di credito in atti. Si costituivano nel giudizio di impugnazione la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., le quali contestavano le ragioni addotte a fondamento del gravame e ne chiedevano il rigetto. Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Firenze, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l’appello spiegato e, per l’effetto, confermava integralmente la pronuncia impugnata. A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevava per quanto di interesse in questa sede: a) che la domanda riconvenzionale “trasversale” proposta dalla Guarducci non doveva essere notificata alla BA.MA., che era già costituita in giudizio al momento della sua proposizione; b) che la ricorrenza di una delegazione di pagamento liberatoria era comprovata dalla consegna, da parte di BA.MA., degli assegni bancari di euro 121.669,13, in favore della Guarducci, e di euro 54.500,00, in favore della [OSCURATO:PERSONA], assegni rimasti insoluti, avverso cui difettava un chiaro motivo di impugnazione; c) che, infatti, in ordine a tale ratio decidendi, l’appellante non aveva formulato alcuna concreta e specifica doglianza, sicché il motivo era inammissibile, anche perché generico e vago. 3.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, la [OSCURATO:SOCIETA]. Hanno resistito, con separati controricorsi, la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. 4.–Le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte di merito tralasciato di considerare che la consegna dei titoli di credito oggetto della delegazione era avvenuta, da parte di BA.MA., a titolo di pagamento di prestazioni edili relative, per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA], alla fattura n. 13/2013 e, per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA], alla fattura n. 36/2013, mentre entrambe le causali della dazione dei titoli di credito erano state annullate dalla nota di credito [OSCURATO:PERSONA] n. 21/2013 e dalla nota di credito [OSCURATO:PERSONA] n. 60/2013. 2.– Con il secondo motivo la ricorrente si duole, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., della violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. – e, di conseguenza, della nullità della sentenza impugnata –, per avere la Corte territoriale ritenuto contraddittoriamente provata come domanda autonoma e non soggetta a gravame la delegazione di pagamento – e, quindi, la simulazione del prezzo di compravendita immobiliare – sulla base della semplice dazione di titoli di credito, omettendo di valutare e considerare che la consegna di tali titoli era stata effettuata per altro motivo, come era emerso in corso di causa. 3.– Deve essere rilevato, in via preliminare, che non risulta depositata, entro il termine di cui all’art. 369, primo comma, c.p.c., la sentenza impugnata con la relata di notificazione, ai sensi dell’art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c., a fronte della dichiarazione della ricorrente dell’intervenuta notifica in data 20 ottobre 2018 della sentenza impugnata depositata il 3 ottobre 2018. Sicché il ricorso è improcedibile (Cass. Sez. U, Sentenza n. 21349 del 06/07/2022; Sez. 6, Ordinanza n. 15832 del 07/06/2021; Sez. L, Sentenza n. 3466 del 12/02/2020; Sez. 6-2, Ordinanza n. 19695 del 22/07/2019; Sez. 5, Sentenza n. 1295 del 19/01/2018), posto che neanche i controricorrenti hanno provveduto a tale deposito, né la relata è stata rinvenuta negli atti di causa (come da attestazione della cancelleria). Ed invero, a fronte della pubblicazione della pronuncia il 3 ottobre 2018, il ricorso di legittimità è stato notificato a mezzo PEC solo il 19 dicembre 2018, ossia oltre il termine breve di 60 giorni dal deposito (Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 15832 del 07/06/2021; Sez. 6-3, Ordinanza n. 11386 del 30/04/2019; Sez. 6-3, Sentenza n. 17066 del 10/07/2013). 4.– In conseguenza delle considerazioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara l’improcedibilità del ricorso e condanna la ricorrente alla refusione, in favore dei controricorrenti, delle spese di lite, che liquida per ciascuno in complessivi euro 7.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contr
Sentenza Cassazione n. 03107/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris