Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 settembre 2023

Cassazione n. 32703/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

RESUPPOSTI Ud.21/09/2023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA suiricorsi iscritt i a i n n . 20686/2022 e 20724/2022 R.G. propost i da AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che l a rappresenta e difende ex lege ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , rappresentate e difese, per procura allegata ai rispettiv i att i di costituzione di nuovo difensore, d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), e domiciliate presso il domicilio digitale di quest’ultima [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrenti- avverso le sentenze d ella C.T.R. (sez. dist . di Catania) n. 4565/2022e n. 4577/2022, entrambe depositate i l 16/05/2022 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che Antonia e [OSCURATO:PERSONA], a seguito dell’espropriazione di un capannone industriale con annesso terreno pertinenziale ( del quale erano comproprietari e insieme alla madre e all a sorell a Angela), otte n ne ro la relativa indennità ( pro quota ) , sulla quale venne operata la ritenuta IRPEF del 20%, ai sensi dell’art. 11 della l. n. 413/91; successivamente, le due sorelle impugnarono dinanzi alla C .

T .

P . di Catania, con distinti ricorsi, il silenzio - rifiuto formatosi sull e rispettive istanze di rimborso ; iricorsi ven ner o accolt i , sul presupposto che l’immobile ricadesse in zona F, non contemplata dalla citata disposizione (che fa riferimento unicamente ai beni ricadenti nelle zone A, B, C e D); a seguito di appello dell’Agenzia delle Entrate, lesentenze di primo grado vennero confermat e dalla C .

T .

R . siciliana , sul presupposto che l’Agenzia delle Entrate non avrebbe contestato la circostanza della appartenenza del bene alla zona F (sicché sulla stessa si sarebbe formato il giudicato interno), e comunque non avrebbe provato i presupposti per una diversa “zonizzazione”; con distinti ricorsi, l’Agenzia delle Entrate ha impugnato, sulla base di due motivi, le due sentenze di secondo grado, dando luogo ai procedimenti di cui ai nn. r.g. 20686 e 20724 del 2022; a seguito della morte del precedente (comune) difensore, in entrambi i procedimenti si è costitui ta , c on comparsa del 28.10.2022, la nuovaprocuratrice avv. [OSCURATO:PERSONA]; la fissazione dell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] veniva regolarmente comunicata all’avv. [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], in relazione al procedimento n. 20724/2022 (in seno al quale, infatti, la controricorrente [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha deposita to memoria ex art. 380 - bis.1 c.p.c.), mentre analogo provvedimento non le veniva comunicato in relazione al procedimento n. 20686/2022; considerato che la connessione oggettiva (trattandosi di ricorsi avverso sentenze identiche imperniati su analoghi motivi, in relazione alla medesima fattispecie sostanziale) e parzialmente soggettiva dei due procedimenti ne rende, preliminarmente, opportuna la riunione; è, peraltro, necessario disporre un rinvio a nuovo ruolo delle cause così riunite, in considerazione dell’impossibilità di dispiegare compiutamente il proprio diritto di difesa, da parte di [OSCURATO:PERSONA], in conseguenza della mancata comunicazione della data dell’adunanza camerale, di cui s’è detto; P.Q.M.

Dispone la riunione del ricorso n. r.g. 20724/2022 al

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RESUPPOSTI Ud.21/09/2023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA suiricorsi iscritt i a i n n . 20686/2022 e 20724/2022 R.G. propost i da AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che l a rappresenta e difende ex lege ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , rappresentate e difese, per procura allegata ai rispettiv i att i di costituzione di nuovo difensore, d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), e domiciliate presso il domicilio digitale di quest’ultima [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrenti- avverso le sentenze d ella C.T.R. (sez. dist . di Catania) n. 4565/2022e n. 4577/2022, entrambe depositate i l 16/05/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che Antonia e [OSCURATO:PERSONA], a seguito dell’espropriazione di un capannone industriale con annesso terreno pertinenziale ( del quale erano comproprietari e insieme alla madre e all a sorell a Angela), otte n ne ro la relativa indennità ( pro quota ) , sulla quale venne operata la ritenuta IRPEF del 20%, ai sensi dell’art. 11 della l. n. 413/91; successivamente, le due sorelle impugnarono dinanzi alla C . T . P . di Catania, con distinti ricorsi, il silenzio - rifiuto formatosi sull e rispettive istanze di rimborso ; iricorsi ven ner o accolt i , sul presupposto che l’immobile ricadesse in zona F, non contemplata dalla citata disposizione (che fa riferimento unicamente ai beni ricadenti nelle zone A, B, C e D); a seguito di appello dell’Agenzia delle Entrate, lesentenze di primo grado vennero confermat e dalla C . T . R . siciliana , sul presupposto che l’Agenzia delle Entrate non avrebbe contestato la circostanza della appartenenza del bene alla zona F (sicché sulla stessa si sarebbe formato il giudicato interno), e comunque non avrebbe provato i presupposti per una diversa “zonizzazione”; con distinti ricorsi, l’Agenzia delle Entrate ha impugnato, sulla base di due motivi, le due sentenze di secondo grado, dando luogo ai procedimenti di cui ai nn. r.g. 20686 e 20724 del 2022; a seguito della morte del precedente (comune) difensore, in entrambi i procedimenti si è costitui ta , c on comparsa del 28.10.2022, la nuovaprocuratrice avv. [OSCURATO:PERSONA]; la fissazione dell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] veniva regolarmente comunicata all’avv. [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], in relazione al procedimento n. 20724/2022 (in seno al quale, infatti, la controricorrente [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha deposita to memoria ex art. 380 - bis.1 c.p.c.), mentre analogo provvedimento non le veniva comunicato in relazione al procedimento n. 20686/2022; considerato che la connessione oggettiva (trattandosi di ricorsi avverso sentenze identiche imperniati su analoghi motivi, in relazione alla medesima fattispecie sostanziale) e parzialmente soggettiva dei due procedimenti ne rende, preliminarmente, opportuna la riunione; è, peraltro, necessario disporre un rinvio a nuovo ruolo delle cause così riunite, in considerazione dell’impossibilità di dispiegare compiutamente il proprio diritto di difesa, da parte di [OSCURATO:PERSONA], in conseguenza della mancata comunicazione della data dell’adunanza camerale, di cui s’è detto; P.Q.M. Dispone la riunione del ricorso n. r.g. 20724/2022 al
Sentenza Cassazione n. 32703/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris