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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 26703/2024

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seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n.

R.G. 20226 /202 2 proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] rappresentat o e difes o in forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente - avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del la Sicilia, sez.staccata di Siracusa, n. 7067 / 0 4 / 2 1 depositata i n data 02 / 08 /20 2 1; Oggetto: -iva- agevolazioni primacasa – aliquota 4% - dichiarazioni in atto del coniugecoacquirente Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata tenutasi in data 1 3 / 0 9 /202 4 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Succio; Rilevatoche: -[OSCURATO:PERSONA] impugnava l'avviso di liquidazione notificatogli con il qualel'[OSCURATO:PERSONA] disconosceva le agevolazioni fiscali IVA (consistenti nell’applicazione dell’aliquota nella misura del 4%) richieste dal medesimo quale solo acquirente in atto pubblico di un immobile nella misura del 50% , immobile rientrante nel regime di comunionelegale dei beni tra coniugi; - l’Ufficio rilevava il mancato intervento in atto del coniuge del contribuentee quindi l'omissione delle di lei dichiarazioni previste ai fini dellaconcessione delle agevolazioni in argomento; richiedeva pertanto l'applicazione dell'IVA secondo l’aliquota ordinaria oltre a interessi e sanzionidi legge; -il giudice di primo grado accoglieva il ricorso; -appellava l'Agenzia delle entrate; - con la pronuncia gravata la CTR ha confermato la sentenza di primo grado; -ricorre a questa Corte l'Amministrazione finanziaria con atto affidato a unsolo motivo di censura; -resiste Gu lt eri Giuseppe con controricorso; Consideratoche: - il solo motivo di ricorso formulato pone in primo luogo una specifica questione di diritto sottraendosi quindi all e eccezion i di inammissibilità formulatein controricorso , che va nno pertanto disattes e sia quanto alla denunciatamancanza di specificità del motivo (che non sussiste come appenadetto) sia quanto alla manifesta difformità della censura rispetto alla giurisprudenza di questa Corte (che neppure sussiste alla luce di quanto nel prosieguo si dirà) , sia, infine, quanto alla dedotta, e non fondata,non ascrivibilità alle norme di diritto della tariffa ; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 - la censura si incentra sulla violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, c.d.

TUR (testounico dell’imposta di registro) ; -ritiene parte ricorrente che la sentenza di merito abbia erroneamente ritenute applicabili le agevolazioni richieste dal [OSCURATO:PERSONA] per l'acquisto di un immobile in regime di comunione legale tra coniugi, anchesenza l'intervento in atto di acquisto - e quindi senza che siano state formulate le dichiarazioni di cui alla nota 2 bis dell’art. 1 della tariffain argomento - del di lui coniuge; -il motivo è fondato; - questa Corte (Cass. n. 1988 del 2015, conforme si veda Cass. n. 14326-2018)ha già avuto modo di rilevare che «a norma dell'art. 1 della Tariffaallegata al D.P.R. n. 131 del 1986, nota II bis lett. b) e c), per il godimento delle agevolazioni fiscali c.d.

"prima casa" occorre che l'acquirente dichiari in seno all'atto di acquisto di non essere titolare esclusivoo in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, usoe abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare, e di non averne in precedenza, fruito,neppure pro quota , in riferimento all'intero territorio nazionale; la circostanza che l'acquisto si attui per effetto del regime della comunionelegale non costituisce, in assenza di specifiche disposizioni intal senso, eccezione alla regola anzidetta» e che «nel caso d'acquisto diun fabbricato con richiesta delle agevolazioni prima casa, da parte di un soggetto coniugato in regime di comunione legale dei beni, le dichiarazioni prescritte dalla legge debbano riguardare non solo il coniuge intervenuto nell'atto ma, anche, quello non intervenuto e debbanoessere necessariamente rese da quest'ultimo»; - pertanto, nel pronunciare in aperto contrasto con i principi sopra enunciati, il giudice del merito ha evidentemente commesso errore di diritto; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 - in conclusione, in accoglimento del ricorso la sentenza impugnata va cassatacon rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, che deciderà in applicazione delle ragionidi diritto sopra enunciate e statuirà anche quanto alle spese del presentegiudizio di Legittimità; p.q.m. accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia sezione in diversa composiz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 20226 /202 2 proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] rappresentat o e difes o in forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente - avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del la Sicilia, sez.staccata di Siracusa, n. 7067 / 0 4 / 2 1 depositata i n data 02 / 08 /20 2 1; Oggetto: -iva- agevolazioni primacasa – aliquota 4% - dichiarazioni in atto del coniugecoacquirente Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata tenutasi in data 1 3 / 0 9 /202 4 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Succio; Rilevatoche: -[OSCURATO:PERSONA] impugnava l'avviso di liquidazione notificatogli con il qualel'[OSCURATO:PERSONA] disconosceva le agevolazioni fiscali IVA (consistenti nell’applicazione dell’aliquota nella misura del 4%) richieste dal medesimo quale solo acquirente in atto pubblico di un immobile nella misura del 50% , immobile rientrante nel regime di comunionelegale dei beni tra coniugi; - l’Ufficio rilevava il mancato intervento in atto del coniuge del contribuentee quindi l'omissione delle di lei dichiarazioni previste ai fini dellaconcessione delle agevolazioni in argomento; richiedeva pertanto l'applicazione dell'IVA secondo l’aliquota ordinaria oltre a interessi e sanzionidi legge; -il giudice di primo grado accoglieva il ricorso; -appellava l'Agenzia delle entrate; - con la pronuncia gravata la CTR ha confermato la sentenza di primo grado; -ricorre a questa Corte l'Amministrazione finanziaria con atto affidato a unsolo motivo di censura; -resiste Gu lt eri Giuseppe con controricorso; Consideratoche: - il solo motivo di ricorso formulato pone in primo luogo una specifica questione di diritto sottraendosi quindi all e eccezion i di inammissibilità formulatein controricorso , che va nno pertanto disattes e sia quanto alla denunciatamancanza di specificità del motivo (che non sussiste come appenadetto) sia quanto alla manifesta difformità della censura rispetto alla giurisprudenza di questa Corte (che neppure sussiste alla luce di quanto nel prosieguo si dirà) , sia, infine, quanto alla dedotta, e non fondata,non ascrivibilità alle norme di diritto della tariffa ; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 - la censura si incentra sulla violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, c.d. TUR (testounico dell’imposta di registro) ; -ritiene parte ricorrente che la sentenza di merito abbia erroneamente ritenute applicabili le agevolazioni richieste dal [OSCURATO:PERSONA] per l'acquisto di un immobile in regime di comunione legale tra coniugi, anchesenza l'intervento in atto di acquisto - e quindi senza che siano state formulate le dichiarazioni di cui alla nota 2 bis dell’art. 1 della tariffain argomento - del di lui coniuge; -il motivo è fondato; - questa Corte (Cass. n. 1988 del 2015, conforme si veda Cass. n. 14326-2018)ha già avuto modo di rilevare che «a norma dell'art. 1 della Tariffaallegata al D.P.R. n. 131 del 1986, nota II bis lett. b) e c), per il godimento delle agevolazioni fiscali c.d. "prima casa" occorre che l'acquirente dichiari in seno all'atto di acquisto di non essere titolare esclusivoo in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, usoe abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare, e di non averne in precedenza, fruito,neppure pro quota , in riferimento all'intero territorio nazionale; la circostanza che l'acquisto si attui per effetto del regime della comunionelegale non costituisce, in assenza di specifiche disposizioni intal senso, eccezione alla regola anzidetta» e che «nel caso d'acquisto diun fabbricato con richiesta delle agevolazioni prima casa, da parte di un soggetto coniugato in regime di comunione legale dei beni, le dichiarazioni prescritte dalla legge debbano riguardare non solo il coniuge intervenuto nell'atto ma, anche, quello non intervenuto e debbanoessere necessariamente rese da quest'ultimo»; - pertanto, nel pronunciare in aperto contrasto con i principi sopra enunciati, il giudice del merito ha evidentemente commesso errore di diritto; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 - in conclusione, in accoglimento del ricorso la sentenza impugnata va cassatacon rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, che deciderà in applicazione delle ragionidi diritto sopra enunciate e statuirà anche quanto alle spese del presentegiudizio di Legittimità; p.q.m. accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia sezione in diversa composiz
Sentenza Cassazione n. 26703/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris