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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 24 maggio 2023

Cassazione n. 34870/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Varese; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Varese, con ordinanza in data 13 febbraio 2023, rigettava l'istanza di reclamo proposta ai sensi dell'art. 410 bis cod. proc. pen. avverso il decreto di archiviazione del G.i.p. del Tribunale di Varese del 16 luglio 2022; rilevato che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere trattato con procedura «de plano», trattandosi di impugnazione non consentita, poiché l'ordinanza pronunciata all'esito del reclamo proposto ha natura di provvedimento non impugnabile (art. 410 bis, comma 3, cod. proc. pen.: Sez. 6, n. 12244 del 07/03/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275723 - 0; Sez. 5, n. 40127 del 09/07/2018, Radaelli, Rv. 273875 - 0), esclusa l'ipotesi dell'abnormità del provvedimento (ipotesi non dedotta, né sussistente, nella specie); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 591, lett. b), cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Varese; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Varese, con ordinanza in data 13 febbraio 2023, rigettava l'istanza di reclamo proposta ai sensi dell'art. 410 bis cod. proc. pen. avverso il decreto di archiviazione del G.i.p. del Tribunale di Varese del 16 luglio 2022; rilevato che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere trattato con procedura «de plano», trattandosi di impugnazione non consentita, poiché l'ordinanza pronunciata all'esito del reclamo proposto ha natura di provvedimento non impugnabile (art. 410 bis, comma 3, cod. proc. pen.: Sez. 6, n. 12244 del 07/03/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275723 - 0; Sez. 5, n. 40127 del 09/07/2018, Radaelli, Rv. 273875 - 0), esclusa l'ipotesi dell'abnormità del provvedimento (ipotesi non dedotta, né sussistente, nella specie); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 591, lett. b), cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 34870/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris