Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 33538/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

rinvio del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Genova, quale giudicedell’esecuzione, ha dichiarato inammissibile, in esito alla celebrata udienzacamerale, l’istanza di [OSCURATO:PERSONA], rivolta al riconoscimento dellacontinuazione tra i reati oggetto delle seguenti sentenze irrevocabili:a. sentenza del 7 novembre 2014 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per ildelitto di cui agli artt. 99 cod. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309,commesso a Cefalù il 15 settembre 2014;b. sentenza dell’8 giugno 2016 del Giudice per le indagini preliminari delTribunale di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73,comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso a Cefalù dall’8 settembre al 9ottobre 2015;c. sentenza dell’11 aprile 2018 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per il delittodi cui agli artt. 99 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso aCefalù il 31 dicembre 2014;d. sentenza dell’8 maggio 2017 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per il delittodi cui agli artt. 99, 56, 624 cod. pen., commesso a Cefalù il 30 luglio 2015;e. sentenza dell’8 settembre 2022 della Corte di appello di Palermo per ildelitto di cui agli artt. 56, 624 cod. pen., commesso a Cefalù il 18 febbraio 2015;f. sentenza dell’11 marzo 2021 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per i reati dicui agli artt. 648 cod. pen. e 75, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159,commessi a Cefalù fino all’11 maggio 2017;g. sentenza del 4 novembre 2019 del Tribunale di Genova per il reato di cuiall’art. 75, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011, commesso a Genova il 10 agosto2019.Rilevato che con ordinanza del 7 marzo 2024 la Corte di appello di Palermo,in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva riconosciuto la continuazione tra ireati giudicati con le sentenze sub a, b, c, d, e dell’elenco che precede e che consuccessiva ordinanza del 20 maggio 2025 la medesima Corte di appello, infunzione di giudice dell’esecuzione, aveva riconosciuto la continuazione tra i reatigiudicati con le sentenze sub a, b, c, d, f del sopra indicato elenco, il Tribunale diGenova ha ravvisato una “palese aporia” tra i due provvedimenti, che impediva ilriconoscimento di un disegno criminoso unitario, idoneo ad avvincere l’ulteriorecondotta giudicata con la sentenza sub g all’uno o all’altro tra i reati continuatiindividuati dal giudice dell’esecuzione.2.

Avverso l ’ordinanza r icorre per cassazione i l d i fensore diXXXXXXXXXXXXXXXX, articolando un unico motivo, con cui eccepisce violazionedi legge e vizio di motivazione.Il ricorrente si duole che il giudice dell’esecuzione abbia dichiaratoinammissibile l’istanza ex art. 671 cod. proc. pen., in assenza dei presuppostiprevisti dall’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., a fronte di richiesta rivolta alriconoscimento della continuazione tra tutti i reati nella stessa indicati, senzaentrare nel merito della sussistenza della medesimezza del disegno criminosononostante la pluralità di indicatori enucleati dall’instante.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso merita accoglimento.2.

Fondatamente il ricorrente ha censurato la declaratoria d’inammissibilità,pronunciata in difetto dei presupposti di cui al comma 2 dell’art. 666 cod. proc.pen., su richiesta del condannato specificamente rivolta al riconoscimento dellacontinuazione tra tutti i reati indicati nell’istanza al giudice dell’esecuzione.Il provvedimento impugnato non esplicita la ravvisata aporia o inconciliabilitàlogica tra le ordinanze ex art. 671 cod. proc. pen. della Corte di appello diPalermo del 7 marzo 2024 e del 20 maggio 2025, quale conseguenza delriconoscimento della continuazione tra gruppi di reati in parte inglobanti lemedesime condotte criminose, specie ove si consideri che l’esistenza del vincolorispetto agli ulteriori reati, non contemplati in ciascuno dei predettiprovvedimenti, non risulta specificatamente e irrevocabilmente esclusa in sede dicognizione, tanto meno in sede esecutiva.Ne consegue che il Giudice non era esonerato dal valutare nel merito lasussistenza dei presupposti per l’estensione del vincolo nei termini invocatidall’instante, anche alla luce del consolidato e condiviso orientamento di questaCorte secondo cui il giudice dell'esecuzione, investito di una richiesta ai sensidell'art. 671 cod. proc. pen., pur godendo di piena libertà di giudizio, non puòtrascurare la valutazione già compiuta in ordine alla sussistenza del vincolo dellacontinuazione tra reati commessi, qualora sia stato irrevocabilmente accertatoche la reiterazione di episodi criminosi riconducibili a uno specifico tipo legale, inun determinato ambito cronologico, sia espressione di un disegno unitario,anziché frutto di determinazioni estemporanee e/o di un mero stile di vitadeviante: in tal caso l’esclusione dell’unicità del disegno criminoso, conriferimento a episodi del medesimo tipo, verificatisi in un periodo intermedio,deve essere oggetto di dimostrazione rigorosa, fondata su puntuali e significativeragioni (cfr., tra le altre, Sez. 4, n. 3440 del 19/02/1992, Olivieri, Rv. 189691-01; Sez. 1 n. 20471 del 2001, Rv. 219529, n. 19358 del 2012, Rv. 252781; Sez.1, n. 54106 del 24/3/2017, Miele, Rv. 271903-01; Sez. 1, n. 2867 del08/11/2023, dep. 2024, Palermo, Rv. 285809 - 01).3.

L'ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata con rinvio pernuovo esame al Tribunale di Genova in diversa persona fisica.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale diGenova.Così è deciso, 23/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rinvio del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Genova, quale giudicedell’esecuzione, ha dichiarato inammissibile, in esito alla celebrata udienzacamerale, l’istanza di [OSCURATO:PERSONA], rivolta al riconoscimento dellacontinuazione tra i reati oggetto delle seguenti sentenze irrevocabili:a. sentenza del 7 novembre 2014 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per ildelitto di cui agli artt. 99 cod. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309,commesso a Cefalù il 15 settembre 2014;b. sentenza dell’8 giugno 2016 del Giudice per le indagini preliminari delTribunale di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73,comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso a Cefalù dall’8 settembre al 9ottobre 2015;c. sentenza dell’11 aprile 2018 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per il delittodi cui agli artt. 99 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso aCefalù il 31 dicembre 2014;d. sentenza dell’8 maggio 2017 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per il delittodi cui agli artt. 99, 56, 624 cod. pen., commesso a Cefalù il 30 luglio 2015;e. sentenza dell’8 settembre 2022 della Corte di appello di Palermo per ildelitto di cui agli artt. 56, 624 cod. pen., commesso a Cefalù il 18 febbraio 2015;f. sentenza dell’11 marzo 2021 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per i reati dicui agli artt. 648 cod. pen. e 75, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159,commessi a Cefalù fino all’11 maggio 2017;g. sentenza del 4 novembre 2019 del Tribunale di Genova per il reato di cuiall’art. 75, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011, commesso a Genova il 10 agosto2019.Rilevato che con ordinanza del 7 marzo 2024 la Corte di appello di Palermo,in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva riconosciuto la continuazione tra ireati giudicati con le sentenze sub a, b, c, d, e dell’elenco che precede e che consuccessiva ordinanza del 20 maggio 2025 la medesima Corte di appello, infunzione di giudice dell’esecuzione, aveva riconosciuto la continuazione tra i reatigiudicati con le sentenze sub a, b, c, d, f del sopra indicato elenco, il Tribunale diGenova ha ravvisato una “palese aporia” tra i due provvedimenti, che impediva ilriconoscimento di un disegno criminoso unitario, idoneo ad avvincere l’ulteriorecondotta giudicata con la sentenza sub g all’uno o all’altro tra i reati continuatiindividuati dal giudice dell’esecuzione.2. Avverso l ’ordinanza r icorre per cassazione i l d i fensore diXXXXXXXXXXXXXXXX, articolando un unico motivo, con cui eccepisce violazionedi legge e vizio di motivazione.Il ricorrente si duole che il giudice dell’esecuzione abbia dichiaratoinammissibile l’istanza ex art. 671 cod. proc. pen., in assenza dei presuppostiprevisti dall’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., a fronte di richiesta rivolta alriconoscimento della continuazione tra tutti i reati nella stessa indicati, senzaentrare nel merito della sussistenza della medesimezza del disegno criminosononostante la pluralità di indicatori enucleati dall’instante.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso merita accoglimento.2. Fondatamente il ricorrente ha censurato la declaratoria d’inammissibilità,pronunciata in difetto dei presupposti di cui al comma 2 dell’art. 666 cod. proc.pen., su richiesta del condannato specificamente rivolta al riconoscimento dellacontinuazione tra tutti i reati indicati nell’istanza al giudice dell’esecuzione.Il provvedimento impugnato non esplicita la ravvisata aporia o inconciliabilitàlogica tra le ordinanze ex art. 671 cod. proc. pen. della Corte di appello diPalermo del 7 marzo 2024 e del 20 maggio 2025, quale conseguenza delriconoscimento della continuazione tra gruppi di reati in parte inglobanti lemedesime condotte criminose, specie ove si consideri che l’esistenza del vincolorispetto agli ulteriori reati, non contemplati in ciascuno dei predettiprovvedimenti, non risulta specificatamente e irrevocabilmente esclusa in sede dicognizione, tanto meno in sede esecutiva.Ne consegue che il Giudice non era esonerato dal valutare nel merito lasussistenza dei presupposti per l’estensione del vincolo nei termini invocatidall’instante, anche alla luce del consolidato e condiviso orientamento di questaCorte secondo cui il giudice dell'esecuzione, investito di una richiesta ai sensidell'art. 671 cod. proc. pen., pur godendo di piena libertà di giudizio, non puòtrascurare la valutazione già compiuta in ordine alla sussistenza del vincolo dellacontinuazione tra reati commessi, qualora sia stato irrevocabilmente accertatoche la reiterazione di episodi criminosi riconducibili a uno specifico tipo legale, inun determinato ambito cronologico, sia espressione di un disegno unitario,anziché frutto di determinazioni estemporanee e/o di un mero stile di vitadeviante: in tal caso l’esclusione dell’unicità del disegno criminoso, conriferimento a episodi del medesimo tipo, verificatisi in un periodo intermedio,deve essere oggetto di dimostrazione rigorosa, fondata su puntuali e significativeragioni (cfr., tra le altre, Sez. 4, n. 3440 del 19/02/1992, Olivieri, Rv. 189691-01; Sez. 1 n. 20471 del 2001, Rv. 219529, n. 19358 del 2012, Rv. 252781; Sez.1, n. 54106 del 24/3/2017, Miele, Rv. 271903-01; Sez. 1, n. 2867 del08/11/2023, dep. 2024, Palermo, Rv. 285809 - 01).3. L'ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata con rinvio pernuovo esame al Tribunale di Genova in diversa persona fisica. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale diGenova.Così è deciso, 23/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 33538/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris