Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/1963
ECLI:EU:C:1963:29
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61963C0053
Conclusioni dell'avvocato generale
[OSCURATO:PERSONA]
16 ottobre 1963
Traduzione dal tedesco
INDICE
[OSCURATO:PERSONA] giuridica
1. La natura giuridica delle lettere dell'8 aprile 1963 .
a) Se l'[OSCURATO:PERSONA] abbia facoltà di emanare norme intese a stabilire l'obbligatorietà delle sue dichiarazioni
b) Se la disciplina fissata nella decisione 22-60 sia stata posta fuori vigore, o la sua portata ridotta, da successivi provvedimenti dell'[OSCURATO:PERSONA] .
c) Quale classificazione delle lettere impugnate si ricavi dalla giurisprudenza della Corte
d) Conclusione
2. L'impugnazione della decisione n. 7-63
3. La questione delle spese
a) La domanda
sub
1
b) La domanda
sub
2
4. [OSCURATO:PERSONA], signori giudici
,
Nel corso della liquidazione del consorzio di perequazione del rottame, le attuali ricorrenti, come pure altre imprese della Comunità, ricevettero dalla Direzione generale «Acciaio» — Direzione «[OSCURATO:PERSONA]» dell'[OSCURATO:PERSONA] lettere in data 8 aprile 1963, con le quali, in applicazione della decisione n. 7-63 relativa al mutamento dell'aliquota del contributo di perequazione del rottame importato e assimilato, si stabiliva l'ammontare dei crediti e dei debiti delle imprese nei confronti del consorzio di perequazione, allo scopo di «adeguare il calcolo alla situazione definitiva, nella maggior misura possibile»; e si chiedeva inoltre che il saldo passivo, così ottenuto, fosse rimesso all'[OSCURATO:PERSONA] entro il 31 maggio 1963.
Le ricorrenti assumono che i conteggi e la decisione n. 7-63, sui quali essi si basano, pregiudicano i loro diritti e precisamente in quanto, non tenendo conto delle esenzioni concesse dagli organismi di Bruxelles con decisione dell'8 maggio 1957, comportano manifestamente un'inammissibile revoca di tali esenzioni.
Le imprese, pertanto, presentavano ricorso il 15 maggio 1963, chiedendo :
—
che fossero dichiarate prive di effetto le ingiunzioni di pagamento fatte dall'[OSCURATO:PERSONA] in data 8 aprile 1963, in quanto non tenevano conto delle decisioni di esenzione ;
—
l'annullamento della decisione dell'[OSCURATO:PERSONA] n. 7-63 de 3 aprile 1963
(G.U.
, p. 1091/63 e segg.), in quanto non teneva conto delle decisioni del Consiglio della Cassa di perequazione dell'8 maggio 1957, relative all'esenzione concessa alle ricorrenti.
Ai ricorsi proposti l'[OSCURATO:PERSONA] reagiva con gli atti del 13 giugno 1963, nei quali, a norma dell'articolo 91, paragrafo 1 del Regolamento di procedura, chiedeva alla Corte di decidere in via incidentale sulla ricevibilità dei ricorsi e di dichiararne l'irricevibilità. L'[OSCURATO:PERSONA] sostiene che le lettere dell' 8 aprile 1963 non sono decisioni impugnabili, e che la decisione n. 7-63 non riguarda la specifica situazione delle ricorrenti, per cui esse non possono esserne individualmente lese.
La discussione orale su tali domande, prevista dall'articolo 91, paragrafo 3 del Regolamento di procedura, si è svolta il 9 ottobre 1963. Allo stato degli atti ho, quindi, solo da presentarvi le mie conclusioni sulla ricevibilità.
L'utilità di un esame giurisdizionale limitato alla ricevibilità, ed al cui esito l'[OSCURATO:PERSONA] attribuisce un'importanza fondamentale, è. fuori dubbio. È la prima volta, infatti, dopo l'emanazione della decisione n. 22-60, che viene prospettata la questione se una lettera dell'[OSCURATO:PERSONA] possa costituire un atto impugnabile. Ricordiamo che in varie precedenti controversie il problema della qualificazione giuridica delle dichiarazioni dell'[OSCURATO:PERSONA] contenute in lettere ha avuto grande rilievo e ha pesato notevolmente sui rapporti tra l'[OSCURATO:PERSONA] e le imprese.
Al fine di evitare tali controversie e per accrescere la certezza del diritto (v. la Comunicazione in
[OSCURATO:PERSONA]
1960, pag. 1250),, l'[OSCURATO:PERSONA] ha fissato, con decisione n. 22-60, dei criteri che devono permettere di stabilire se le sue dichiarazioni siano da considerare decisioni, raccomandazioni o pareri, come contemplato nell'articolo 14 del Trattato C.E.C.A.
La Corte dovrà ora decidere se nonostante ciò possano sorgere, in casi di specie, difficoltà di interpretazione, oppure se si debba senz'altro escludere l'esistenza di una decisione impugnabile ove non risultino riuniti i requisiti posti dalla decisione 22-60.
[OSCURATO:PERSONA] giuridica
1. [OSCURATO:PERSONA]'8 APRILE 1963
Nelle loro deduzioni scritte ed in quelle orali le ricorrenti riconoscono che nemmeno secondo le loro concezioni giuridiche le lettere in questione possono costituire delle decisioni ai sensi degli articoli 14 e 33. Esse tuttavia hanno ritenuto necessario impugnarle perché, secondo loro, la decisione n. 22-60 non vincolerebbe la Corte, e non darebbe quindi un'assoluta sicurezza, e poi perché già più volte l'[OSCURATO:PERSONA] non si è sentita legata, in atti successivi, da sue anteriori dichiarazioni.
Se, prescindendo dal contenuto, si considera la forma esteriore delle lettere in data 8 aprile 1963, è evidente che queste non possono costituire delle decisioni ai sensi della decisione n. 22-60. Esse infatti non portano un'intestazione che le qualifichi come decisioni dell'[OSCURATO:PERSONA]; non vi è indicata la data della deliberazione presa da quest'ultima; non contengono la menzione che la firma è apposta «per l'[OSCURATO:PERSONA]», né vi è la sottoscrizione di un membro di questa (artt. 1 e 3 della decisione n. 22-60). Invece di tutto ciò, nella testata delle lettere è detto che esse provengono dalla Direzione generale «Acciaio» — Direzione «[OSCURATO:PERSONA]», e le firme sono quelle di un Direttore generale e di un Direttore dell'[OSCURATO:PERSONA].
Dal momento che si è usciti così manifestamente dallo schema della decisione n. 22-60, si può pensare di riconoscere il carattere di decisione alle lettere in questione solo ove sussistano tre presupposti :
—
Va esaminato se si debba effettivamente attribuire forza vincolante ai criteri della decisione n. 22-60, per lo meno nei limiti in cui hanno rilevanza nel presente procedimento; ci si deve cioè chiedere se l'[OSCURATO:PERSONA] potesse stabilire, in via generale e obbligatoria, quali delle sue dichiarazioni debbano essere considerate decisioni impugnabili.
—
Nell'affermativa, ci si deve chiedere se l'[OSCURATO:PERSONA] abbia abrogato la decisione n. 22-60 o se se ne sia legittimamente scostata nel caso di specie.
—
Infine, per ragioni di completezza, dobbiamo esaminare come andrebbero qualificate le lettere in base alla attuale giurisprudenza della Corte.
a)
Se l'[OSCURATO:PERSONA] possa emanare norme intese a stabilire se le sue dichiarazioni hanno carattere vincolante.
Nella motivazione della decisione 22-60 (del 7 settembre 1960,
G. U.
, p. 1248/60) si fa richiamo, come fondamento giuridico, all'articolo 15, comma 4, del Trattato, in base al quale l'[OSCURATO:PERSONA] può emanare norme per l'attuazione dell'articolo stesso. Esso prevede che le decisioni, ecc., dell'[OSCURATO:PERSONA] devono essere motivate, devono far riferimento ai pareri obbligatoriamente richiesti, ed essere notificate agli interessati oppure pubblicate.
Dato il contenuto dell'articolo 15, potrebbe apparire dubbio che i poteri attribuiti dal 4
o
comma comprendano qualche cosa di più della disciplina di alcuni criteri formali (struttura della motivazione, modo della notificazione e sistema della pubblicazione), in particolare che esso conceda all'[OSCURATO:PERSONA] di stabilire criteri in base ai quali attribuire alle sue dichiarazioni carattere vincolante.
Tali dubbi perdono tuttavia importanza se si ritiene, come credo giusto, che l'[OSCURATO:PERSONA] non abbisognava di una speciale autorizzazione, in quanto la disciplina normativa in questione trova la sua sostanziale legittimazione nel suo potere generale di agire quale autorità amministrativa.
Una decisione non è altro che una dichiarazione di volontà di un'autorità amministrativa, volta a produrre degli effetti giuridici. Essenziale, come si è giustamente espresso l'agente dell'[OSCURATO:PERSONA], è l'esistenza e la riconoscibilità di un elemento soggettivo: la. volontà di emanare una decisione. Quando una autorità fa comprendere che una determinata dichiarazione non ha ancora carattere definitivo e vincolante, ossia che non ne possono derivare effetti giuridici (riserva questa che l'[OSCURATO:PERSONA] ha certamente diritto di fare), la sua dichiarazione non può essere classificata come atto giuridico o, per usare la terminologia del Trattato, come una decisione. A mio parere, ciò che è ammissibile nel singolo caso può essere stabilito anche in linea generale, ossia un'autorità deve essere legittimata a stabilire i criteri dalla cui osservanza, per sua volontà, viene fatto dipendere il verificarsi di effetti giuridici' nei confronti degli interessati. In base al principio dell'affidamento, che ogni amministratore deve rispettare, questi criteri hanno valore finché l'autorità non muti le norme generali, o non faccia intendere di aver voluto una deroga nel singolo caso, deroga che sarebbe concepibile soprattutto in relazione alla forma esteriore dell'atto.
Oltre alle regole di forma, la decisione contiene anche un altro particolare elemento, la cui portata emerge proprio in questo processo. Secondo il Trattato, il potere di decisione è riservato all'[OSCURATO:PERSONA], cioè ad un collegio di 9 membri. Solo le decisioni di tale collegio sono vincolanti, a meno che l'[OSCURATO:PERSONA] deleghi l'esercizio di certi poteri a singoli membri o a servizi subordinati. Se l'articolo 1 della decisione n. 22-60 sancisce che si possono considerare decisioni solo le dichiarazioni che portino la firma di un membro dell'[OSCURATO:PERSONA] e la dicitura «per l'[OSCURATO:PERSONA]», esso stabilisce il principio generale che gli uffici dipendenti non hanno veste per agire con effetti vincolanti per l'[OSCURATO:PERSONA], cioè per emanare decisioni o per comunicare, con carattere obbligatorio, pretese sue deliberazioni. Così interpretato, l'articolo 1 della decisione n. 22-60 costituisce una specie di disciplina della competenza, la cui adozione rientra certamente nei poteri dell'[OSCURATO:PERSONA].
b)
Siamo così giunti alla conclusione (e qui non interessano tutte le particolarità) che sulla disciplina contenuta nella decisione n. 22-60, in linea di principio, nulla vi è da ridire: la sua utilità per gli amministrati è poi fuori dubbio. Sì pone ora il problema se dette norme siano state poste fuori vigore — o la loro portata ridotta — da qualche successivo atto dell'[OSCURATO:PERSONA]. Non sembra però che ciò sia.
In realtà la decisione n. 7-63 non contiene modifiche né esplicite né implicite della decisione di base n. 22-60. Oltre al contenuto' sostanziale, relativo al calcolo della perequazione — determinazione del prezzo di perequazione per certi periodi di tempo, dell'aliquota del contributo, ecc. — essa enuncia in forma dichiarativa le misure concernenti l'ulteriore sviluppo della liquidazione. «Un computo completo che prenda in considerazione tutti i crediti e i debiti sarà inviato a ciascuna impresa soggetta ai meccanismi di perequazione;… se il saldo del computo risulta a favore dei meccanismi finanziari, l'importo deve essere versato dall'impresa sul conto dell'[OSCURATO:PERSONA] presso una delle seguenti banche… entro il 31 maggio 1963.» La decisione n. 7-63 non è dunque altro che una decisione generale in materia di perequazione del rottame cui dovranno far seguito atti di esecuzione, nei quali saranno precisati i contributi dovuti dalle singole imprese.
Se nell'articolo 6 della decisione si parla di «computi», ciò non vuol dire che il conteggio completo fatto dai servizi subordinati dell'[OSCURATO:PERSONA] sia qualcosa di più della comunicazione di un'operazione commerciale e che per la determinazione,
con effetto vincolante
, del saldo passivo non ci si debba attenere alle regole stabilite dalla decisione n. 22-60, in particolare a quelle sulla competenza. Devo pertanto concluderne che in base ai criteri di forma di cui alla decisione n. 22-60, tutt'ora vigenti, e soprattutto alle norme sulla competenza — rispetto alle quali, ai fini della classificazione dell'atto, il contenuto materiale dei calcoli passa in secondo piano — le lettere dell' 8 aprile 1963 non si. possono considerare come decisioni.
c)
In chiusa vogliamo nondimeno chiederci come andrebbero classificate le lettere in questione se si dovesse tener conto dei criteri ricavati dalla giurisprudenza della Corte. Le varie sentenze han tratto esclusivamente al periodo anteriore alla decisione n. 22-60. Ci fu in quell'epoca una serie di casi in cui dichiarazioni controverse, provenienti dall'[OSCURATO:PERSONA] o dai servizi del consorzio di perequazione, furono considerate decisioni impugnabili (lettera dell'[OSCURATO:PERSONA] al Governo belga sulla modificazione del sistema belga di perequazione, causa 8-55; comunicazione della Cassa di perequazione sull'ammontare del contributo, cause 32 e 33-58; rigetto di una domanda di esenzione dalla perequazione, causa 14-59; lettere di un funzionario dell'[OSCURATO:PERSONA] sulla possibilità di esenzione dalla perequazione, cause 15 e 29-59; rigetto di una domanda di condono del prelievo generale, cause 41 e 50-59).
Va però notato quanto segue :
—
la lettera impugnata nella causa 8-55 fu pubblicata nella
[OSCURATO:PERSONA] della Comunità
ed era qualificata come lettera dell'[OSCURATO:PERSONA];
—
gli atti di cui era questione nelle cause 32 e 33-58 furono adottati dalla Cassa di perequazione per il rottame importato in un periodo in cui essa aveva dei poteri delegatile dall'[OSCURATO:PERSONA] ;
—
nella causa 14-59 la lettera impugnata portava l'intestazione dell'[OSCURATO:PERSONA], la sottoscrizione era preceduta dalla dicitura «per l'[OSCURATO:PERSONA]», e la firma era quella di un membro dell'[OSCURATO:PERSONA];
—
anche la firma della lettera impugnata nelle cause 41 e 50-59 figurava apposta «per l'[OSCURATO:PERSONA]»;
—
nelle cause 15 e 29-59 la lettera impugnata contiene l'espressione «la [OSCURATO:PERSONA] a constaté» ;
—
in particolare nell'ultima sentenza di questa serie (cause
42 e 49-59, sentenza 22 marzo 1901, Racc. VII, p. 138
) si trova questa precisazione : «Per quanto riguarda la forma, la lettera proviene semplicemente dal direttore della Divisione del [OSCURATO:PERSONA], il quale l'aveva firmata in tale sua qualità in nome e per delega dell'[OSCURATO:PERSONA],
cosicché
non si può considerarla come una decisione di quest'ultima.»
In definitiva, dalla giurisprudenza della Corte, soprattutto tenuto conto dell'ultima sentenza, non sorge alcuna possibilità di considerare le lettere impugnate come delle decisioni, nemmeno come decisioni affette da vizi di forma.
d)
Posto che, secondo il Trattato, si possono impugnare solo decisioni e raccomandazioni, la Corte dovrà respingere come irricevibili le domande relative alle lettere dell' 8 aprile 1963. Ciò non diminuisce la tutela giurisdizionale delle ricorrenti in quanto esse, una volta emanate le decisioni individuali, potranno provocare il controllo della Corte e l'esame di tutte le questioni sollevate nel presente procedimento.
2. L'[OSCURATO:PERSONA] N. 7-03
Con ciò la materia del contendere non è ancora esaurita. Le ricorrenti hanno infatti ancora chiesto l'annullamento della decisione n. 7-63, in quanto non tiene conto della delibera, adottata dal Consiglio della Cassa di perequazione l'8 maggio 1957, che esentava le ricorrenti dalla perequazione per un certo periodo di tempo. Negli atti introduttivi le ricorrenti ammettono di non poter riconoscere nella decisione generale n. 7-63 una revoca esplicita della delibera dell'8 maggio 1957, e di non poterla ravvisare neppure nella richiesta di pagamento dell'8 aprile 1963 e pertanto dichiarano che, sotto questo profilo, appare loro dubbio di essere colpite dalla decisione. Il colloquio avuto con un consulente giuridico dell'[OSCURATO:PERSONA] non avrebbe eliminato tali incertezze, anzi le avrebbe accresciute. Le ricorrenti erano inoltre state indotte a proporre ricorso dal testo dei considerandi della decisione n. 7-63, nei quali si preannunciavano eventuali rettifiche generali, e dalla constatazione che le richieste di pagamento dell'aprile 1963 presupponevano la revoca dell'esenzione.
Su questo punto l'agente dell'[OSCURATO:PERSONA] ha replicato che nel colloquio avuto col consulente giuridico dell'[OSCURATO:PERSONA] le ricorrenti erano incorse in un errore; che la decisione n. 7-63, secondo il suo tenore e secondo la volontà dell'[OSCURATO:PERSONA], costituiva una decisione generale non contemplava i casi particolari delle ricorrenti e quindi non le riguardava individualmente.
Ai fini dell'esame del secondo capo della domanda va anzitutto tenuto presente il chiarimento dato, alla fine dell'udienza, su domanda della Corte; il rappresentante delle ricorrenti spiegò infatti che la decisione n. 7-63 veniva impugnata nei limiti in cui essa costituiva una decisione individuale. Egli ammise che se la decisione n. 7-63 doveva essere considerata una decisione generale e quindi il primo capo della domanda ritenuto irricevibile, veniva meno anche la necessità di esaminare il secondo capo.
Questa precisazione è significativa in quanto non vi è nulla da obiettare sulla ricevibilità di un ricorso contro una decisione generale, quando — come nel presente caso — vi si denunci, con adeguata motivazione, uno «sviamento di potere nei loro confronti».
Per quanto riguarda la classificazione della decisione n. 7-63, dal suo dispositivo, dai «considerandi» e dagli allegati, si ricava con sicurezza che non vi si tratta delle fattispecie relative all'obbligo di contribuire e all'esenzione delle ricorrenti, o di altre imprese. Scopo della decisione è di creare una base per la definitiva fissazione dei singoli conteggi. Essa si preoccupa, quindi, in primo luogo di stabilire quali quantitativi di rottame debbano essere presi in considerazione e quale aliquota ne risulti per i vari periodi di tempo.
Anche gli allegati alla decisione contengono solo cifre globali, che nulla dicono sulla sorte che l'[OSCURATO:PERSONA] intende riservare al rottame delle ricorrenti. Mancano pertanto effettivi elementi che autorizzino a qualificare come individuali sia pure solo singole parti della decisione n. 7-63. Si potrà vedere chiaramente se, ed eventualmente in quale misura, la decisione generale n. 7-63 pregiudichi gli interessi dei ricorrenti, solo quando saranno emanate decisioni individuali per la sua esecuzione. In quel momento diverrà possibile per le ricorrenti sottoporre al giudizio della Corte, mediante eccezione di illegittimità, la decisione generale n. 7-63, che starà alla base delle decisioni individuali.
Il chiarimento sulle conclusioni fornito in udienza ci consente dunque di respingere anche il secondo capo senza entrare nel merito.
I ricorsi mi appaiono pertanto totalmente irricevibili.
3. [OSCURATO:PERSONA]
Resta infine da esaminare il problema delle spese. Da quanto mi consta, l'[OSCURATO:PERSONA] non ha sopportato alcuna particolare spesa e infatti nulla reclama in proposito.
Le ricorrenti chiedono invece che le loro spese siano poste a carico dell'[OSCURATO:PERSONA], a norma dell'articolo 69, paragrafo 3, del Regolamento di procedura, il quale contempla l'ipotesi della parte vittoriosa che abbia causato alla controparte spese superflue o addirittura defatigatorie.
Il diritto processuale nazionale conosce simili norme (par. 93 ZPO; parr. 155, 156 VGO; Lenoan,
La procédure devant le Conseil d'État
, 1954, p. 198). Esse vengono interpretate in generale nel senso che le spese vanno addossate alla controparte quando questa ha dato motivo alla presentazione del ricorso, cioè quando tutte le circostanze apparenti portavano ragionevolmente a concludere per la necessità di proporre la domanda giudiziale.
Nelle cause 16 e 18-59 (Racc. VI, p. 43 e segg.) la Corte, pur dichiarando i ricorsi irricevibili, ne ha posto le spese parzialmente a carico dell'[OSCURATO:PERSONA] perché essa, attraverso la formulazione chiaramente imperativa del «considerando» di una decisione, aveva dato l'impressione si trattasse di un atteggiamento definitivo. Adottando questi principi nel presente caso giungo al seguente risultato :
a)
Si deve ammettere che le lettere impugnate, stante il loro tenore, danno senz'altro l'impressione di essere delle decisioni imperative. Si pretende infatti il pagamento di una certa somma, e si fissa un termine per il saldo; da ciò i destinatari potevano dedurre che, decorso il termine, si sarebbero definitivamente prodotti determinati effetti giuridici pregiudizievoli per essi.
Questa impressione è accresciuta dal riferimento alla decisione generale n. 7-63 che le lettere contengono. Tale decisione infatti pone a sua volta, sia pure in via generale, una pretesa di pagamento e indica un termine identico a quello delle lettere.
Sotto questo profilo, la nota esplicativa inviata insieme al computo non è assolutamente idonea a correggere la primitiva impressione suscitata dalle lettere, perché contiene la riserva che nelle contro-osservazioni possono essere sollevate solo le questioni che non hanno ancora formato oggetto di un parere dell'[OSCURATO:PERSONA]. I problemi che hanno formato oggetto di un parere dell'[OSCURATO:PERSONA] (e a questo proposito non è chiaro in che senso si deve interpretare il termine «parere» : dichiarazione decisiva del collegio dell'[OSCURATO:PERSONA], oppure opinione proveniente da un servizio subordinato) devono chiaramente essere sottratti alla discussione, in fatto e in diritto, nel procedimento amministrativo davanti all'[OSCURATO:PERSONA].
Ciò fa pensare che si volesse dare alle dichiarazioni comprese nella riserva un carattere definitivo, anche se possono sussistere obiettivamente dei dubbi sulla ammissibilità di tale riserva.
Se dunque il contenuto delle lettere poteva far ritenere ai destinatari si trattasse di decisioni impugnabili, ci si deve tuttavia chiedere se la loro forma era atta ad indurli a modificare tale prima impressione.
A quésto proposito un criterio ci è offerto dalla decisione n. 22-60. Il suo contenuto, però, non è stato ancora oggetto di pronuncie della Corte, e nemmeno alti funzionari o membri dell'[OSCURATO:PERSONA] potevano naturalmente esprimere un'opinione sicura sull'influenza che tale decisione avrebbe avuto sulle pronuncie della Corte in materia di dichiarazioni dell'[OSCURATO:PERSONA].
Un altro criterio ce lo poteva fornire la giurisprudenza della Corte, in particolare la sua ultima sentenza sul problema della qualificazione degli atti amministrativi (cause 42 e 49-50).
Dobbiamo però ammettere che forse il complesso delle varie opinioni giurisprudenziali in materia, in relazione a tutte le sfumature della fattispecie, non poteva costituire per i soggetti un quadro chiaro e comprensibile, e perciò non poteva fornire un criterio idoneo per la loro condotta processuale.
L'atteggiamento processuale delle ricorrenti poteva infine essere influenzato dalla dichiarazione di un membro dell'[OSCURATO:PERSONA]. Questi, in una lettera del 6 maggio 1963, su domanda dell'ufficio commerciale lussemburghese della [OSCURATO:PERSONA]- und Stahlindustrie, che chiaramente era stata provocata dalle ricorrenti, diede l'assicurazione che le richieste di pagamento dell'8 aprile 1963 non rappresentavano decisioni formali; che decisioni individuali ed esecutive sarebbero state emanate soltanto ove le imprese avessero rifiutato di versare le cifre loro comunicate; che contro tali decisioni si sarebbe potuto agire giudizialmente e che solo da quel momento sarebbe decorso il termine previsto dall'articolo 33 del Trattato C.E.C.A.
Nella discussione orale l'agente dell'[OSCURATO:PERSONA] ha però richiamato l'attenzione sul fatto che la dichiarazione di un singolo membro dell'[OSCURATO:PERSONA] non può vincolare il collegio e tanto meno la Corte nel loro apprezzamento. Ragionevolmente, dunque, le ricorrenti poterono pensare che seguire i consigli di detto membro non bastasse per tutelare i loro interessi, il cui valore soggettivo emerge con ogni evidenza dal raffronto fra il valore controverso e l'importanza economica delle imprese.
Tutti questi elementi dovrebbero, a mio avviso, indurre la Corte a non ritenere irragionevole la presentazione del ricorso, in relazione alle norme sull'attribuzione delle spese; anzi a riconoscere che certe espressioni usate dai servizi dell'[OSCURATO:PERSONA] e contenute nelle lettere costituiscono i presupposti richiesti dall'articolo 69, paragrafo 3, del Regolamento di procedura per decidere a favore delle ricorrenti la questione delle spese.
b)
Per quanto riguarda la seconda domanda, essa si fonda essenzialmente sull'idea che la decisione n. 7-63 contiene una revoca individuale delle esenzioni concesse alle ricorrenti.
Se ci si dovesse riferire soltanto al testo di detta decisione, che per la sua univoca formulazione non consente assolutamente di ravvisarvi un aspetto individuale, resterebbe solo da dichiarare irragionevole l'impugnazione di essa come decisione individuale; e la questione delle spese andrebbe risolta in conseguenza.
Ma le cose stanno diversamente. La richiesta di pagamento dell '8 aprile 1963, che si fondava sulla decisione n. 7-63, fu decisiva per la presentazione del ricorso da parte delle ricorrenti. Ora, se nella pretesa di pagamento non si teneva conto delle esenzioni controverse, le ricorrenti potevano fondatamente ritenere che con la decisione n. 7-63 si fossero volute revocare le loro esenzioni (cosa certamente inammissibile sotto il profilo giuridico), e che quindi tale decisione contenesse degli elementi individuali nei loro confronti. A mio avviso, per quanto attiene le spese, l'impressione suscitata dagli ordini di pagamento e la sua influenza sull'atteggiamento delle ricorrenti dovrebbero avere la stessa importanza anche nei riguardi del secondo capo delle conclusioni. E ciò a prescindere dalla questione controversa se un alto funzionario dell'[OSCURATO:PERSONA], con dichiarazioni relative al contenuto della decisione n. 7-63, possa aver fornito un ulteriore motivo di proporre ricorso.
Anche per il secondo capo della domanda si giustifica quindi il provvedere sulle spese a favore delle ricorrenti.
4. [OSCURATO:PERSONA]
Riassumendo, concludo che i ricorsi presentati devono essere respinti perché irricevibili, ma che l'[OSCURATO:PERSONA] deve sopportare le spese giudiziali a norma del paragrafo 69, comma 3, del Regolamento di procedura.