CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 novembre 1951
Cassazione n. 20448/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/11/1951 avverso la sentenza del 19/12/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze ne ha confermato la condanna per il reato ex art. 220 legge fall. (capo 2); Considerato che il primo motivo di ricorso, relativo alla sussistenza del reato contestato, è generico e manifestamente infondato, perché, nonostante la chiara risposta contenuta alle pagine 3 e 4 della sentenza impugnata, l'imputato continua a sostenere di aver tenuto correttamente le scritture contabili senza avvedersi che il fatto tipico oggetto di addebito riguarda la mancata ottemperanza all'ordine del tribunale di depositare i bilanci e le altre scritture contabili eni:ro il termine di tre giorni dalla comunicazione della sentenza dichiarativa di fallimento (omissione riferita dal curatore e ritenuta acclarata dal giudice di merito); Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che attiene al trattamento sanzionatorio in relazione agli artt. 133 e 62 bis, cod. pen., è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata) mentre le attenuanti generiche erano state già concesse dal giudice di primo grado; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis