CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26852/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del 7 aprile 2021 del Tribunale di Roma che aveva affermato la penale responsabilità [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di lesione personale aggravata e li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia; - che i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che si duole della mera apparenza della motivazione in ordine ai motivi di appello concernenti l'affermazione di penale responsabilità e il trattamento sanzionatorio, sono manifestamente infondati, atteso che la Corte territoriale ha fornito adeguata motivazione in ordine a tali punti della decisione; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1