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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 47007/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di TERNIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio.

Ritenuto in fatto

1. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Terni ha condannato AMORINI Mario per il reato di lesioni colpose ai danni di SUATONI Rodolfo, posto in essere in occasione di un incidente di caccia per avere l'imputato cagionato alla persona offesa ferite multiple da arma da fuoco alla coscia sinistra e alla regione pubica per colpa generica, nell'esercizio dell'attività venatoria, avendo esploso due colpi in direzione di un cespuglio, credendo di colpire un animale nascosto e colpendo invece il SUATONI che si trovava dietro il cespuglio stesso (in Narni, il 2/9/2015).

2. La difesa dell'AMORINI ha proposto ricorso avverso la sentenza del Giudice di pace, formulando due motivi.

Con il primo, ha dedotto vizio della motivazione, quanto alla richiesta subordinata di declaratoria di estinzione del reato per condotta riparatoria ai sensi dell'art. 35 d.

Igs. n. 74/2000, come risulterebbe dal verbale dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]: il difensore era stato autorizzato alla produzione documentale relativa all'incidente proprio al fine di corroborare la richiesta di estinzione (pendenza giudizio civile per il risarcimento, offerta della compagnia assicuratrice della somma di euro 15.000,00, ribadita il 19/1/2021).

La stessa p.o., peraltro, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva confermato la esistenza dell'offerta ritenendola tuttavia irrisoria.

Secondo la difesa, ai fini di interesse, non rileverebbe la congruità dell'offerta, quanto la sua formulazione nel corso del dibattimento, dalla stessa derivando un onere motivazionale in capo al giudice che intenda disattenderla.

Nel caso di specie, il giudice avrebbe omesso qualsiasi riferimento al tema introdotto.

Con il secondo motivo, sempre con riferimento all'istituto di cui all'art. 35 cit., la difesa ha dedotto violazione di legge per non avere il giudice disposto la sospensione del procedimento onde valutare la congruità dell'offerta, richiamando Sezioni Unite penali Sbaiz del 2015, per affermare che, ai fini della declaratoria di estinzione, una volta formulata l'offerta, il giudice deve sentire le parti, senza che sia necessario il consenso della persona offesa, il cui dissenso, al contrario, non impedisce la declaratoria di estinzione in esame.

In tal caso, il giudice dovrà pronunciare il proscioglimento alla stregua dell'art. 129, cod. proc. pen., essendogli preclusa attività istruttoria intesa ad accertare l'esistenza o meno del reato, il termine dell'udienza di comparizione avendo natura perentoria, sempre che l'imputato sia stato effettivamente edotto della possibilità di estinzione del reato mediante condotta riparatoria, ciò che, nella specie, non era avvenuto, avendo in ogni caso l'imputato formulato l'offerta.

Il giudice, dal canto suo, non ne aveva valutato la congruità, eventualmente sospendendo il procedimento per il relativo accertamento.

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Luca TAMPIERI, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'annullamento con rinvio.Considerato in diritto

1. Il ricorso va rigettato.

2. Dagli atti processuali, accessibili da parte di questo giudice di legittimità, stante la natura della questione rassegnata con il ricorso, emerge che, all'udienza di comparizione del 15/6/2016, il giudice aveva concesso un rinvio, sollecitato dalle parti, al fine di tentare la conciliazione tra le stesse; ulteriori rinvii erano stati poi concessi al medesimo fine (tranne per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], differita per l'adesione dei difensori alla astensione dalle udienze proclamata dagli organismi di categoria); all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], quindi, il giudice, constatato il fallimento delle trattative, disponeva procedersi oltre, istruendo il processo.

Disposti ulteriori rinvii, a causa degli eventi pandemici da Covid-19 e per la rinnovazione degli atti, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la difesa dell'imputato produceva documentazione relativa all'incidente venatorio al fine di valutare la personalità dell'imputato.

3. I motivi sono infondati.

Deve, intanto, premettersi che l'art. 35 d.

Igs. 28 agosto 2000, n. 274 prevede una particolare ipotesi di estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie, coerentemente alla funzione conciliatrice del giudice di pace e al suo ruolo di mediatore («

1. Il giudice di pace, sentite le parti e l'eventuale persona offesa, dichiara con sentenza estinto il reato, enunciandone la causa nel dispositivo, quando l'imputato dimostra di aver proceduto, prima dell'udienza di comparizione, alla riparazione del danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e di aver eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato.

2. Il giudice di pace pronuncia la sentenza di estinzione del reato di cui al comma 1, solo se ritiene le attività risarcitorie e riparatorie idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione.

3. Il giudice di pace può disporre la sospensione del processo, per un periodo non superiore a tre mesi, se l'imputato chiede nell'udienza di comparizione di poter provvedere agli adempimenti di cui al comma 1 e dimostri di non averlo potuto fare in precedenza; in tal caso, il giudice può imporre specifiche prescrizioni.

4. Con l'ordinanza di sospensione, il giudice incarica un ufficiale di polizia giudiziaria o un operatore di servizio sociale dell'ente locale di verificare l'effettivo svolgimento delle attività risarcitorie e riparatorie, fissando nuova udienza ad una data successiva al termine del periodo di sospensione.

5. Qualora accerti che le attività risarcitorie o riparatorie abbiano avuto esecuzione, il giudice, sentite le parti e l'eventuale persona offesa, dichiara con sentenza estinto il reato enunciandone la causa nel dispositivo.

6. Quando non provvede ai sensi dei commi 1 e 5, il giudice dispone la prosecuzione del procedimento».

L'art. 35 cit., nel correlare l'estinzione del reato alla valutazione di congruità del giudice, presuppone poi che siano state sentite le parti, ma non che sia stato acquisito il consenso della persona offesa; ne deriva, come correttamente evidenziato dalla difesa in ricorso, che è legittima la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta riparazione del danno qualora, pur nel dichiarato dissenso della persona offesa per l'inadeguatezza della somma di denaro posta a sua disposizione dall'imputato quale risarcimento, il giudice esprima una motivata valutazione di congruità con riferimento alla soddisfazione tanto delle esigenze compensative quanto di quelle retributive e preventive (Sez.

U, n. 33864 del 23/4/2015, Sbaiz, Rv. 264240).

Peraltro, in applicazione di tale principio, si è anche successivamente chiarito che, il giudice di pace, richiesto di dichiarare estinto il reato allorché l'imputato dimostri di aver proceduto, prima della udienza di comparizione, alla riparazione del danno cagionato dal reato mediante le restituzioni o il risarcimento e di aver eliminato le conseguenze dannose e pericolose del reato, è tenuto a pronunciare sentenza di assoluzione, ex art. 129 cod. proc. pen., Quando risulti "evidente" la ricorrenza di una delle condizioni che impongono il proscioglimento nel merito, ovvero che l'azione penale non poteva essere promossa o non può essere proseguita; gli è di conseguenza preclusa, all'interno del meccanismo applicativo dell'istituto previsto dall'art. 35 del d.

Igs. n. 274 del 2000, un'attività istruttoria volta ad accertare l'esistenza o meno del reato in tutte le sue componenti, giacché la disposizione ultima citata richiede solo che il giudice "senta" le parti ed eventualmente la persona offesa, all'unico fine di valutare la congruità dell'offerta sotto il duplice profilo risarcitorio e social-preventivo (sez. 5, n. 32791 del 13/5/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 267461 La estinzione consegue, dunque, ad alcune attività poste in essere prima del giudizio (risarcimento o riparazione e eliminazione delle conseguenze dannose e pericolose, ove sussistenti), alla instaurazione del contraddittorio tra le parti sul punto, ma non all'acquisizione del consenso della persona offesa.

Trattasi, peraltro, di una causa estintiva del reato che, come tale, può essere dichiarata immediatamente sia prima che dopo l'esercizio dell'azione penale, in qualsiasi stato e grado del procedimento ai sensi dell'art. 129, cod. proc. pen e la sua operatività presuppone una stretta correlazione tra l'effetto estintivo e la valutazione di congruità rimessa al giudice, la verifica della correttezza di tale verifica essendo condizionata dalla prova concreta della ricerca del risultato riparatorio.

4. Tale essendo la cornice di diritto nella quale esaminare le questioni poste con il ricorso, deve tuttavia preliminarmente sindacarsi la natura del termine (prima dell'udienza di comparizione) entro il quale l'imputato può chiedere di accedere alla speciale causa di estinzione.

Questa Corte non ignora che qualche pronuncia ha negato la natura perentoria di tale termine, affermando che la sua violazione non determina alcuna nullità o decadenza non essendo tali sanzioni previste espressamente dall'art. 173 cod. proc. pen., né potendo il giudice qualificare perentorio un termine che la legge non definisce espressamente tale (sez. 5, n. 40027 del 10/7/2014, Corbolíni, Rv. 260933) e che, in un altro caso, pur riconosciuto il carattere perentorio dello stesso, si è affermato che la sua operatività è condizionata al fatto che l'imputato - prima dell'udienza di comparizione - sia stato effettivamente edotto della possibilità di estinguere il reato contestatogli, dando corso alle attività riparatorie (sez. 5, n. 41282 del 24/4/2015, Candellero, Rv. 265205; n. 30094 del 14/3/2018, Salimbene, Rv. 273328).

Tuttavia, si è ormai andato consolidando il condivisibile orientamento che riconosce la natura perentoria di tale termine (sez. 4, n. 15882 del 28/2/2013, Pastorino, Rv. 255021), con la conseguenza che, in caso di sua inosservanza, non può essere dichiarata l'estinzione del reato, salvo che il giudice non abbia disposto la sospensione del processo per consentire all'imputato, che ne abbia fatto richiesta, di porre in essere le condotte riparatorie (sez. 5, n. 9877 del 18/2/2014, Beraldi, Rv. 260479), poiché l'imputato decade dal relativo diritto di accesso al trattamento di favore (sez. 4, n. 35273 del 28/2/2014, Caponetto, Rv. 262690; n. 36280 del 18/2/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 267599; n. 50020 del 20/9/2017, Catalano, Rv. 271178, in cui si è precisato che, in caso di decadenza dal diritto all'accesso al trattamento di favore, il giudice non è neppure gravato dall'onere di informare l'imputato della possibilità di provvedere alle condotte riparatorie e, in applicazione del suddetto principio, si è perciò ritenuta immune da vizi la decisione del giudice di merito che aveva escluso l'applicabilità della causa di estinzione del reato prevista dall'art. 35 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 per essere stato effettuato in data successiva all'udienza di comparizione il deposito della documentazione attestante l'avvenuto risarcimento, non idonea a dimostrare la data di sottoscrizione degli atti di quietanza ad opera delle parti civili).

L'orientamento prevalente fa rinvio, in maniera condivisibile, da un lato, alla lettera della disposizione menzionata e al suo coordinamento sistematico con quanto previsto nello stesso art. 35, comma 3 (che, consentendo la sospensione del procedimento per provvedere all'adempimento tardivo, pone come condizione, altrimenti inutile, che l'imputato non abbia potuto tempestivamente procedere al risarcimento); ma anche alla ratio della disposizione, che vuole promuovere in chiave deflattiva composizioni comunque conciliatorie del conflitto scaturito dal reato.

In tale ottica è, dunque, logico che il legislatore abbia condizionato l'accesso all'effetto estintivo alla garanzia del più elevato risparmio sui tempi processuali, prevenendo altresì possibili tecniche dilatorie da parte dell'imputato (sez. 5, n. 43174 del 04/10/2012, Iachini, Rv. 253750, in motivazione, richiamata anche in sez. 4, n. 15882 del 2013, cit.).

5. Nella specie, non risulta che il termine perentorio di che trattasi sia stato osservato, avendo le parti chiesto plurimi rinvii per trattative in corso non esitate in un accordo, non emergendo peraltro neppure quanto asserito dalla difesa in ricorso e cioè che la produzione documentale (operata, si ribadisce, ben oltre l'udienza di comparizione) ed effettuata a fini diversi da quelli previsti dall'art. 35 cit.

In ogni caso e conclusivamente, il ricorrente non ha neppure allegato una istanza di sospensione del procedimento finalizzata agli adempimenti di cui all'art. 35, comma 3, d.

Igs. n. 274/2000.

6. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento della spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di TERNIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio. Ritenuto in fatto 1. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Terni ha condannato AMORINI Mario per il reato di lesioni colpose ai danni di SUATONI Rodolfo, posto in essere in occasione di un incidente di caccia per avere l'imputato cagionato alla persona offesa ferite multiple da arma da fuoco alla coscia sinistra e alla regione pubica per colpa generica, nell'esercizio dell'attività venatoria, avendo esploso due colpi in direzione di un cespuglio, credendo di colpire un animale nascosto e colpendo invece il SUATONI che si trovava dietro il cespuglio stesso (in Narni, il 2/9/2015). 2. La difesa dell'AMORINI ha proposto ricorso avverso la sentenza del Giudice di pace, formulando due motivi. Con il primo, ha dedotto vizio della motivazione, quanto alla richiesta subordinata di declaratoria di estinzione del reato per condotta riparatoria ai sensi dell'art. 35 d. Igs. n. 74/2000, come risulterebbe dal verbale dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]: il difensore era stato autorizzato alla produzione documentale relativa all'incidente proprio al fine di corroborare la richiesta di estinzione (pendenza giudizio civile per il risarcimento, offerta della compagnia assicuratrice della somma di euro 15.000,00, ribadita il 19/1/2021). La stessa p.o., peraltro, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva confermato la esistenza dell'offerta ritenendola tuttavia irrisoria. Secondo la difesa, ai fini di interesse, non rileverebbe la congruità dell'offerta, quanto la sua formulazione nel corso del dibattimento, dalla stessa derivando un onere motivazionale in capo al giudice che intenda disattenderla. Nel caso di specie, il giudice avrebbe omesso qualsiasi riferimento al tema introdotto. Con il secondo motivo, sempre con riferimento all'istituto di cui all'art. 35 cit., la difesa ha dedotto violazione di legge per non avere il giudice disposto la sospensione del procedimento onde valutare la congruità dell'offerta, richiamando Sezioni Unite penali Sbaiz del 2015, per affermare che, ai fini della declaratoria di estinzione, una volta formulata l'offerta, il giudice deve sentire le parti, senza che sia necessario il consenso della persona offesa, il cui dissenso, al contrario, non impedisce la declaratoria di estinzione in esame. In tal caso, il giudice dovrà pronunciare il proscioglimento alla stregua dell'art. 129, cod. proc. pen., essendogli preclusa attività istruttoria intesa ad accertare l'esistenza o meno del reato, il termine dell'udienza di comparizione avendo natura perentoria, sempre che l'imputato sia stato effettivamente edotto della possibilità di estinzione del reato mediante condotta riparatoria, ciò che, nella specie, non era avvenuto, avendo in ogni caso l'imputato formulato l'offerta. Il giudice, dal canto suo, non ne aveva valutato la congruità, eventualmente sospendendo il procedimento per il relativo accertamento. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Luca TAMPIERI, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'annullamento con rinvio.Considerato in diritto 1. Il ricorso va rigettato. 2. Dagli atti processuali, accessibili da parte di questo giudice di legittimità, stante la natura della questione rassegnata con il ricorso, emerge che, all'udienza di comparizione del 15/6/2016, il giudice aveva concesso un rinvio, sollecitato dalle parti, al fine di tentare la conciliazione tra le stesse; ulteriori rinvii erano stati poi concessi al medesimo fine (tranne per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], differita per l'adesione dei difensori alla astensione dalle udienze proclamata dagli organismi di categoria); all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], quindi, il giudice, constatato il fallimento delle trattative, disponeva procedersi oltre, istruendo il processo. Disposti ulteriori rinvii, a causa degli eventi pandemici da Covid-19 e per la rinnovazione degli atti, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la difesa dell'imputato produceva documentazione relativa all'incidente venatorio al fine di valutare la personalità dell'imputato. 3. I motivi sono infondati. Deve, intanto, premettersi che l'art. 35 d. Igs. 28 agosto 2000, n. 274 prevede una particolare ipotesi di estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie, coerentemente alla funzione conciliatrice del giudice di pace e al suo ruolo di mediatore (« 1. Il giudice di pace, sentite le parti e l'eventuale persona offesa, dichiara con sentenza estinto il reato, enunciandone la causa nel dispositivo, quando l'imputato dimostra di aver proceduto, prima dell'udienza di comparizione, alla riparazione del danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e di aver eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato. 2. Il giudice di pace pronuncia la sentenza di estinzione del reato di cui al comma 1, solo se ritiene le attività risarcitorie e riparatorie idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione. 3. Il giudice di pace può disporre la sospensione del processo, per un periodo non superiore a tre mesi, se l'imputato chiede nell'udienza di comparizione di poter provvedere agli adempimenti di cui al comma 1 e dimostri di non averlo potuto fare in precedenza; in tal caso, il giudice può imporre specifiche prescrizioni. 4. Con l'ordinanza di sospensione, il giudice incarica un ufficiale di polizia giudiziaria o un operatore di servizio sociale dell'ente locale di verificare l'effettivo svolgimento delle attività risarcitorie e riparatorie, fissando nuova udienza ad una data successiva al termine del periodo di sospensione. 5. Qualora accerti che le attività risarcitorie o riparatorie abbiano avuto esecuzione, il giudice, sentite le parti e l'eventuale persona offesa, dichiara con sentenza estinto il reato enunciandone la causa nel dispositivo. 6. Quando non provvede ai sensi dei commi 1 e 5, il giudice dispone la prosecuzione del procedimento». L'art. 35 cit., nel correlare l'estinzione del reato alla valutazione di congruità del giudice, presuppone poi che siano state sentite le parti, ma non che sia stato acquisito il consenso della persona offesa; ne deriva, come correttamente evidenziato dalla difesa in ricorso, che è legittima la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta riparazione del danno qualora, pur nel dichiarato dissenso della persona offesa per l'inadeguatezza della somma di denaro posta a sua disposizione dall'imputato quale risarcimento, il giudice esprima una motivata valutazione di congruità con riferimento alla soddisfazione tanto delle esigenze compensative quanto di quelle retributive e preventive (Sez. U, n. 33864 del 23/4/2015, Sbaiz, Rv. 264240). Peraltro, in applicazione di tale principio, si è anche successivamente chiarito che, il giudice di pace, richiesto di dichiarare estinto il reato allorché l'imputato dimostri di aver proceduto, prima della udienza di comparizione, alla riparazione del danno cagionato dal reato mediante le restituzioni o il risarcimento e di aver eliminato le conseguenze dannose e pericolose del reato, è tenuto a pronunciare sentenza di assoluzione, ex art. 129 cod. proc. pen., Quando risulti "evidente" la ricorrenza di una delle condizioni che impongono il proscioglimento nel merito, ovvero che l'azione penale non poteva essere promossa o non può essere proseguita; gli è di conseguenza preclusa, all'interno del meccanismo applicativo dell'istituto previsto dall'art. 35 del d. Igs. n. 274 del 2000, un'attività istruttoria volta ad accertare l'esistenza o meno del reato in tutte le sue componenti, giacché la disposizione ultima citata richiede solo che il giudice "senta" le parti ed eventualmente la persona offesa, all'unico fine di valutare la congruità dell'offerta sotto il duplice profilo risarcitorio e social-preventivo (sez. 5, n. 32791 del 13/5/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 267461 La estinzione consegue, dunque, ad alcune attività poste in essere prima del giudizio (risarcimento o riparazione e eliminazione delle conseguenze dannose e pericolose, ove sussistenti), alla instaurazione del contraddittorio tra le parti sul punto, ma non all'acquisizione del consenso della persona offesa. Trattasi, peraltro, di una causa estintiva del reato che, come tale, può essere dichiarata immediatamente sia prima che dopo l'esercizio dell'azione penale, in qualsiasi stato e grado del procedimento ai sensi dell'art. 129, cod. proc. pen e la sua operatività presuppone una stretta correlazione tra l'effetto estintivo e la valutazione di congruità rimessa al giudice, la verifica della correttezza di tale verifica essendo condizionata dalla prova concreta della ricerca del risultato riparatorio. 4. Tale essendo la cornice di diritto nella quale esaminare le questioni poste con il ricorso, deve tuttavia preliminarmente sindacarsi la natura del termine (prima dell'udienza di comparizione) entro il quale l'imputato può chiedere di accedere alla speciale causa di estinzione. Questa Corte non ignora che qualche pronuncia ha negato la natura perentoria di tale termine, affermando che la sua violazione non determina alcuna nullità o decadenza non essendo tali sanzioni previste espressamente dall'art. 173 cod. proc. pen., né potendo il giudice qualificare perentorio un termine che la legge non definisce espressamente tale (sez. 5, n. 40027 del 10/7/2014, Corbolíni, Rv. 260933) e che, in un altro caso, pur riconosciuto il carattere perentorio dello stesso, si è affermato che la sua operatività è condizionata al fatto che l'imputato - prima dell'udienza di comparizione - sia stato effettivamente edotto della possibilità di estinguere il reato contestatogli, dando corso alle attività riparatorie (sez. 5, n. 41282 del 24/4/2015, Candellero, Rv. 265205; n. 30094 del 14/3/2018, Salimbene, Rv. 273328). Tuttavia, si è ormai andato consolidando il condivisibile orientamento che riconosce la natura perentoria di tale termine (sez. 4, n. 15882 del 28/2/2013, Pastorino, Rv. 255021), con la conseguenza che, in caso di sua inosservanza, non può essere dichiarata l'estinzione del reato, salvo che il giudice non abbia disposto la sospensione del processo per consentire all'imputato, che ne abbia fatto richiesta, di porre in essere le condotte riparatorie (sez. 5, n. 9877 del 18/2/2014, Beraldi, Rv. 260479), poiché l'imputato decade dal relativo diritto di accesso al trattamento di favore (sez. 4, n. 35273 del 28/2/2014, Caponetto, Rv. 262690; n. 36280 del 18/2/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 267599; n. 50020 del 20/9/2017, Catalano, Rv. 271178, in cui si è precisato che, in caso di decadenza dal diritto all'accesso al trattamento di favore, il giudice non è neppure gravato dall'onere di informare l'imputato della possibilità di provvedere alle condotte riparatorie e, in applicazione del suddetto principio, si è perciò ritenuta immune da vizi la decisione del giudice di merito che aveva escluso l'applicabilità della causa di estinzione del reato prevista dall'art. 35 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 per essere stato effettuato in data successiva all'udienza di comparizione il deposito della documentazione attestante l'avvenuto risarcimento, non idonea a dimostrare la data di sottoscrizione degli atti di quietanza ad opera delle parti civili). L'orientamento prevalente fa rinvio, in maniera condivisibile, da un lato, alla lettera della disposizione menzionata e al suo coordinamento sistematico con quanto previsto nello stesso art. 35, comma 3 (che, consentendo la sospensione del procedimento per provvedere all'adempimento tardivo, pone come condizione, altrimenti inutile, che l'imputato non abbia potuto tempestivamente procedere al risarcimento); ma anche alla ratio della disposizione, che vuole promuovere in chiave deflattiva composizioni comunque conciliatorie del conflitto scaturito dal reato. In tale ottica è, dunque, logico che il legislatore abbia condizionato l'accesso all'effetto estintivo alla garanzia del più elevato risparmio sui tempi processuali, prevenendo altresì possibili tecniche dilatorie da parte dell'imputato (sez. 5, n. 43174 del 04/10/2012, Iachini, Rv. 253750, in motivazione, richiamata anche in sez. 4, n. 15882 del 2013, cit.). 5. Nella specie, non risulta che il termine perentorio di che trattasi sia stato osservato, avendo le parti chiesto plurimi rinvii per trattative in corso non esitate in un accordo, non emergendo peraltro neppure quanto asserito dalla difesa in ricorso e cioè che la produzione documentale (operata, si ribadisce, ben oltre l'udienza di comparizione) ed effettuata a fini diversi da quelli previsti dall'art. 35 cit. In ogni caso e conclusivamente, il ricorrente non ha neppure allegato una istanza di sospensione del procedimento finalizzata agli adempimenti di cui all'art. 35, comma 3, d. Igs. n. 274/2000. 6. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento della spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
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