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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 marzo 2023

Cassazione n. 20602/2023

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a seguente ORDINANZA nel conflitto di competenza tra il Tribunale di Caltanissetta, e il Tribunale di Palermo, nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], proposto con ordinanza del Tribunale di Caltanissetta in data 22/12/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 22/12/2022, il Tribunale di Caltanissetta ha sollevato conflitto positivo di competenza nel procedimento n. 2408/2019 R.G.N.R. iscritto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rilevando che la persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], era un magistrato in servizio presso il Tribunale di Palermo, sicché la competenza, ai sensi dell'art. 11 cod. proc. pen., avrebbe dovuto appartenere allo stesso Tribunale nisseno. 0/-x

2. Con successiva ordinanza in data 27/12/2022, il Tribunale di Palermo ha disposto la trasmissione degli atti del fascicolo R.G.T. 5721/21 ai sensi dell'art. 31, comma 2, cod. proc. pen., rilevando l'insussistenza del conflitto positivo, atteso che, con sentenza in data 26/09/2022, il predetto procedimento era già stato deciso e che, nel corso dello stesso, nessuna parte aveva sollevato eccezione di competenza territoriale.

3. Tanto premesso, osserva il Collegio che il conflitto positivo di competenza presuppone la contemporanea cognizione del medesimo fatto da parte di due o più giudici (Sez. 1, n. 45845 del 17/12/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 248997 - 01).

Nel caso di specie, tuttavia, come osservato dal Tribunale di Palermo con l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], lo stesso Tribunale, con sentenza in data 26/09/2022, aveva già definito il procedimento iscritto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel corso del quale nessuna parte aveva sollevato eccezione di competenza, sicché lo stesso Tribunale aveva ormai completamente esaurito la propria cognizione del fatto.

4. Pertanto, deve dichiararsi, de plano, la manifesta insussistenza del prospettato conflitto positivo di competenza. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara insussistente il conflitto di competenza.

Così deciso in data 17/03/2023 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA nel conflitto di competenza tra il Tribunale di Caltanissetta, e il Tribunale di Palermo, nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], proposto con ordinanza del Tribunale di Caltanissetta in data 22/12/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 22/12/2022, il Tribunale di Caltanissetta ha sollevato conflitto positivo di competenza nel procedimento n. 2408/2019 R.G.N.R. iscritto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rilevando che la persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], era un magistrato in servizio presso il Tribunale di Palermo, sicché la competenza, ai sensi dell'art. 11 cod. proc. pen., avrebbe dovuto appartenere allo stesso Tribunale nisseno. 0/-x 2. Con successiva ordinanza in data 27/12/2022, il Tribunale di Palermo ha disposto la trasmissione degli atti del fascicolo R.G.T. 5721/21 ai sensi dell'art. 31, comma 2, cod. proc. pen., rilevando l'insussistenza del conflitto positivo, atteso che, con sentenza in data 26/09/2022, il predetto procedimento era già stato deciso e che, nel corso dello stesso, nessuna parte aveva sollevato eccezione di competenza territoriale. 3. Tanto premesso, osserva il Collegio che il conflitto positivo di competenza presuppone la contemporanea cognizione del medesimo fatto da parte di due o più giudici (Sez. 1, n. 45845 del 17/12/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 248997 - 01). Nel caso di specie, tuttavia, come osservato dal Tribunale di Palermo con l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], lo stesso Tribunale, con sentenza in data 26/09/2022, aveva già definito il procedimento iscritto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel corso del quale nessuna parte aveva sollevato eccezione di competenza, sicché lo stesso Tribunale aveva ormai completamente esaurito la propria cognizione del fatto. 4. Pertanto, deve dichiararsi, de plano, la manifesta insussistenza del prospettato conflitto positivo di competenza. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara insussistente il conflitto di competenza. Così deciso in data 17/03/2023 Il Consigliere estensore
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