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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 43870/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( PAKISTAN) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di ASCOLI PICENOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], intervenuto per iscritto in ragione della disciplina emergenziale, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza.

Ritenuto in fatto

1. [OSCURATO:PERSONA] di pace di [OSCURATO:PERSONA] ha condannato alla pena della multa di euro 10000,00 [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.

Igs. n. 286 del 1998, per essersi intrattenuto illegalmente nel territorio dello Stato oltre il termine previsto dall'ordine del Questore di [OSCURATO:PERSONA] emesso 14 marzo 2019, in violazione delle disposizioni del suddetto decreto legislativo, in [OSCURATO:PERSONA] il 27 gennaio 2020.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato più motivi.

2.1. Con il primo motivo ha dedotto difetto di motivazione. [OSCURATO:PERSONA] di pace ha posto illegittimamente a carico dell'imputato l'onere di prova in ordine all'impossibilità dell'allontanamento dal territorio dello Stato.

2.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge per eccessività della pena.

2.3. Con il terzo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge in punto di omessa traduzione nella lingua nota all'imputato alloglotto degli atti prodromici all'espulsione, del provvedimento di espulsione e dell'ordine di allontanamento.

3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio.

Considerato in diritto

1. Il ricorso merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.

2. La sentenza impugnata è priva di una sufficiente motivazione.

Ha affermato la penakesponsabilità del ricorrente esclusivamente sulla base del rinvio alla documentazione in atti, non meglio illustrata, e non ha quindi dato modo di comprendere le ragioni della condanna.

Non ha esposto gli elementi probatori, non ha in alcun modo giustificato la determinazione della pena nella misura indicata in dispositivo.

3. In assenza dei requisiti minimi di motivazione, la sentenza deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione fisica.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione fisica.

Così deciso,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( PAKISTAN) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di ASCOLI PICENOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], intervenuto per iscritto in ragione della disciplina emergenziale, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza. Ritenuto in fatto 1. [OSCURATO:PERSONA] di pace di [OSCURATO:PERSONA] ha condannato alla pena della multa di euro 10000,00 [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d. Igs. n. 286 del 1998, per essersi intrattenuto illegalmente nel territorio dello Stato oltre il termine previsto dall'ordine del Questore di [OSCURATO:PERSONA] emesso 14 marzo 2019, in violazione delle disposizioni del suddetto decreto legislativo, in [OSCURATO:PERSONA] il 27 gennaio 2020. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato più motivi. 2.1. Con il primo motivo ha dedotto difetto di motivazione. [OSCURATO:PERSONA] di pace ha posto illegittimamente a carico dell'imputato l'onere di prova in ordine all'impossibilità dell'allontanamento dal territorio dello Stato. 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge per eccessività della pena. 2.3. Con il terzo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge in punto di omessa traduzione nella lingua nota all'imputato alloglotto degli atti prodromici all'espulsione, del provvedimento di espulsione e dell'ordine di allontanamento. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio. Considerato in diritto 1. Il ricorso merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte. 2. La sentenza impugnata è priva di una sufficiente motivazione. Ha affermato la penakesponsabilità del ricorrente esclusivamente sulla base del rinvio alla documentazione in atti, non meglio illustrata, e non ha quindi dato modo di comprendere le ragioni della condanna. Non ha esposto gli elementi probatori, non ha in alcun modo giustificato la determinazione della pena nella misura indicata in dispositivo. 3. In assenza dei requisiti minimi di motivazione, la sentenza deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione fisica. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione fisica. Così deciso,
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