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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 febbraio 1954

Cassazione n. 26640/2025

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iato la seguente SENTENZA sul ricorso diAnselmi Giuseppe, nato ad Ancona il 09/02/1954, avverso la sentenza in data 09/09/2024 della Corte di appello di Ancona, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Consentenza in data 9 settembre 2024 la Corte di appello di Ancona, in riforma della sentenza assolutoria in data 15 dicembre 2022 del Tribunale di Ancona, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il reato dell’art. 10-terd.lgs. n. 74 del 2000.

2. Il ricorrente eccepisce con il primo motivo la violazione di legge e il vizio di motivazione perché difettava il dolo, in quanto mera testa di legno, e con il secondo motivo la violazione di legge perché il reato era prescritto in epoca anteriore alla pronuncia di secondo grado. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorsoèmanifestamente infondato.

Il Tribunale ha assolto l’imputato in assenza del dolo del reato tributario contestato perché l’ha considerato un mero prestanome.

La Corte di appello, sul ricorso del Procuratore generale, rinnovata l’istruttoria con l’esame della funzionaria dell’Agenzia delle Entrate, ha rivalutato il compendio probatorio e ha accertato che il ricorrente aveva accettato la carica di amministratore della società verso corrispettivo; che era perfettamente consapevole, fin dal primo momento, della mancanza di liquidità della società e della volontà dell’amministratore di fatto di garantirsi l’impunità per i reati a commettersi; che era perfettamente consapevole degli adempimenti giuridici connessi alla carica; che aveva ricoperto il ruolo di amministratore per tre anni; che aveva addirittura compiuto operazioni su capitale di un certo livello perché la società si era fusa per incorporazione con altra società sempre da lui amministrata.

Ha quindi logicamente concluso che il ricorrente aveva accettato il rischio connesso all’esercizio dell’attività di impresa e della carica di amministratore.

Nei reati tributari l’amministratore di diritto risponde con l’amministratore di fatto per cui la prova del dolo del prestanome, che in questo caso è generico (Sez. 3, n. 3098 del 05/11/2015, dep. 2016, Vanni, Rv. 265939 – 01) può essere desunta dal complesso dei rapporti tra questi e l'amministratore di fatto, nell'ambito dei quali assumono decisiva valenza la macroscopica illegalità dell'attività svolta e la consapevolezza di tale illegalità (Sez. 6, n. 15772 del 04/02/2025, Bonofiglio, Rv. 287969 – 01 e Sez. 3, n. 2570 del 28/09/2018, 2019, Marni, Rv. 275830 – 01).

La sentenza impugnata ha fatto puntuale applicazione di tale principio di diritto.

Del pari inconsistente è il secondo motivo, perché il reato dell’art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000 è stato contestato come commesso il 27 dicembre 2017, circostanza non confutata dal ricorrente, per cui, anche solo a voler considerare il termine di sette anni e sei mesi, tenuto conto dell’atto interruttivo del decreto di citazione a giudizio, il termine di prescrizione si è maturato al più presto al 27 giugno 2025, in data successiva, quindi, alla deliberazione della presente decisione.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso diAnselmi Giuseppe, nato ad Ancona il 09/02/1954, avverso la sentenza in data 09/09/2024 della Corte di appello di Ancona, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Consentenza in data 9 settembre 2024 la Corte di appello di Ancona, in riforma della sentenza assolutoria in data 15 dicembre 2022 del Tribunale di Ancona, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il reato dell’art. 10-terd.lgs. n. 74 del 2000. 2. Il ricorrente eccepisce con il primo motivo la violazione di legge e il vizio di motivazione perché difettava il dolo, in quanto mera testa di legno, e con il secondo motivo la violazione di legge perché il reato era prescritto in epoca anteriore alla pronuncia di secondo grado. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorsoèmanifestamente infondato. Il Tribunale ha assolto l’imputato in assenza del dolo del reato tributario contestato perché l’ha considerato un mero prestanome. La Corte di appello, sul ricorso del Procuratore generale, rinnovata l’istruttoria con l’esame della funzionaria dell’Agenzia delle Entrate, ha rivalutato il compendio probatorio e ha accertato che il ricorrente aveva accettato la carica di amministratore della società verso corrispettivo; che era perfettamente consapevole, fin dal primo momento, della mancanza di liquidità della società e della volontà dell’amministratore di fatto di garantirsi l’impunità per i reati a commettersi; che era perfettamente consapevole degli adempimenti giuridici connessi alla carica; che aveva ricoperto il ruolo di amministratore per tre anni; che aveva addirittura compiuto operazioni su capitale di un certo livello perché la società si era fusa per incorporazione con altra società sempre da lui amministrata. Ha quindi logicamente concluso che il ricorrente aveva accettato il rischio connesso all’esercizio dell’attività di impresa e della carica di amministratore. Nei reati tributari l’amministratore di diritto risponde con l’amministratore di fatto per cui la prova del dolo del prestanome, che in questo caso è generico (Sez. 3, n. 3098 del 05/11/2015, dep. 2016, Vanni, Rv. 265939 – 01) può essere desunta dal complesso dei rapporti tra questi e l'amministratore di fatto, nell'ambito dei quali assumono decisiva valenza la macroscopica illegalità dell'attività svolta e la consapevolezza di tale illegalità (Sez. 6, n. 15772 del 04/02/2025, Bonofiglio, Rv. 287969 – 01 e Sez. 3, n. 2570 del 28/09/2018, 2019, Marni, Rv. 275830 – 01). La sentenza impugnata ha fatto puntuale applicazione di tale principio di diritto. Del pari inconsistente è il secondo motivo, perché il reato dell’art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000 è stato contestato come commesso il 27 dicembre 2017, circostanza non confutata dal ricorrente, per cui, anche solo a voler considerare il termine di sette anni e sei mesi, tenuto conto dell’atto interruttivo del decreto di citazione a giudizio, il termine di prescrizione si è maturato al più presto al 27 giugno 2025, in data successiva, quindi, alla deliberazione della presente decisione. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro
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