CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 marzo 2021
Cassazione n. 37165/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza resa in data 2 luglio 2020 la Corte di Appello di Palermo ha confermato l'affermazione di penale responsabilità per il delitto di cui all'art. 650 cod. pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], già emessa in primo grado dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con condanna alla pena di mesi due di arresto. La contestazione riguarda - in fatto - la mancata ottemperanza, in data 31 luglio 2015, all'ordine di presentarsi all'Autorità di pubblica sicurezza, contenuto nel foglio di via obbligatorio emesso dal Questore di Terni in data 30 luglio 2015. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi. Al primo si deduce erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 650 cod. pen. e 1 e 2 L. 1423/1956 e assoluta mancanza di motivazione. Non sarebbero stati verificati i requisiti di pericolosità sociale posti a base del provvedimento originario, essendosi la Corte basata su meri sospetti per desumere l'appartenenza del ricorrente ad una delle categorie criminologiche di cui all'art. 1 L. 1423/1956. Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge penale in relazione all'art. 131 bis cod. pen. e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della speciale causa di non punibilità. 3. A fronte di ricorso che non va dichiarato inammissibile - per le ragioni che si diranno-, va rilevata l'intervenuta prescrizione della contravvenzione. 3.1 Invero, la mancata presentazione alla autorità di pubblica sicurezza di [OSCURATO:PERSONA] deriva dalla emissione di un provvedimento di allontanamento dal territorio di Terni (ai sensi dell'art. 2 d.lgs. n.159 del 2011). La Corte di Appello, investita della richiesta di valutare la legittimità del provvedimento di allontanamento, ne ha affermato in modo non esaustivo la validità, non essendo stata compiuta una congrua analisi dei profili di pericolosità sociale del Porgi. Da qui la ammissibilità del primo profilo di critica introdotto dal ricorrente. 3.2 L'effetto di tale valutazione, in ragione di quanto previsto dall'art.129 cod.proc.pen., è rappresentato dalla declaratoria di estinzione del reato (commesso il 31 luglio 2015) per intervenuta prescrizione (la decorrenza è pari ad anni cinque dal fatto, compresi gli atti interruttivi e non risultando sospensioni incidenti). Per quanto detto sopra, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in data 25 marzo 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]