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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 4 maggio 2026

Cassazione n. 34548/2026

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09/01/1979, avverso la sentenza emessa il 04/05/2026 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza, e relativo al mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p.; Ritenuto il motivo inammissibile perché non consentito dalla legge e perché del tutto generico; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e P.Q.MIL A. ',--d 4'ET 2026 I ,

09/01/1979, avverso la sentenza emessa il 04/05/2026 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza, e relativo al mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p.; Ritenuto il motivo inammissibile perché non consentito dalla legge e perché del tutto generico; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e P.Q.MIL A. ',--d 4'ET 2026 I ,
Sentenza Cassazione n. 34548/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris