CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 31 luglio 2025
Cassazione n. 41563/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente sul conflitto di competenza sollevato da: MAGISTRATO di SORVEGLIANZA di FIRENZE con ordinanza del 31/07/2025 nei confronti di TRIBUNALE di FIRENZEnel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A SIEVE il [OSCURATO:DATA_NASCITA]: udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]'OLIO, che ha chiesto dichiararsi la competenza del Magistrato di sorveglianza [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Firenze in composizione monocratica - in funzione di giudice dell’esecuzione - ha declinato la propria competenza a provvedere sull’istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA] e volta al riconoscimento della liberazione anticipata, con riferimento ad un periodo scontato con lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità ex art. 56-bis legge 24 novembre 1981, n. 689, per essere invece competente il Magistrato di sorveglianza, al quale ha disposto trasmettersi gli atti. 2. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Magistrato di sorveglianza di Firenze, a sua volta, si è ritenuto incompetente e, consequenzialmente, ha sollevato conflitto negativo ex art. 28 cod. proc. pen. 3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi la competenza del Magistrato di sorveglianza di Firenze. [OSCURATO:PERSONA] 1.Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità, in rito, del proposto conflitto di competenza. Il principio di diritto pacificamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, è che le condizioni necessarie – ai fini della configurabilità del conflitto negativo – siano rappresentate dal doppio rifiuto di provvedere sulla medesima questione, in ragione della ritenuta propria incompetenza, espresso da due giudici, i quali si indichino reciprocamente come competenti; viene in tal modo a determinarsi la stasi del procedimento, che non può essere risolto senza l'intervento della Corte regolatrice (Sez. 1, n. 4960 del 12/10/1995, [OSCURATO:PERSONA]. 202673; Sez. 1, n. 1858 del 28/04/1992, Becchimanzi, Rv. 190522). Tanto premesso in punto di ammissibilità del conflitto, deve dichiararsi la competenza del Magistrato di sorveglianza di Firenze. 2. Secondo quanto già sintetizzato in parte espositiva, viene in rilievo un conflitto negativo di competenza, inerente alla decisione circa la concedibilità della liberazione anticipata, nei confronti di un condannato ammesso al lavoro di pubblica utilità sostitutivo. [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione, adito dall’interessato, ha declinato la competenza in favore del Magistrato di sorveglianza. 2.1. La declinatoria di competenza pronunciata dal [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione, in effetti, origina dall’applicazione di un principio di diritto più volte affermato da questa Corte. Numerose sentenze, infatti, si sono espresse nel senso della concedibilità - al condannato ammesso alla sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità - della liberazione anticipata, con decisione ricompresa nell’ambito delle competenze funzionali assegnate al Magistrato di sorveglianza (si veda Sez. 1, n. 10302 del 10/01/2025, Ardissone, Rv. 287687 – 01; nello stesso senso si sono espresse Sez. 1, n. 34563 del 23/10/2025, Conflitto di competenza Gip Tribunale di Bologna – Magistrato di sorveglianza di Bologna, non mass.; Sez. 1, n. 34562 del 23/10/2025, Conflitto di competenza Gip Tribunale di Bologna – Magistrato di sorveglianza di Bologna, non mass.; Sez., 1, n. 30637 del 04/06/2025, Conflitto di competenza Gip Tribunale di Cosenza – Magistrato di sorveglianza di Cosenza, non mass.; Sez. 1, n. 22662 del 17/06/2025, Quartararo, non mass.; Sez. 1, n. 26963 del 16/04/2025, Canli, non mass.; Sez. 1, n. 18955 del 20/03/2025, Maccarinelli, non mass.). [OSCURATO:PERSONA], in realtà, non ravvisa ragioni per discostarsi da tale, ormai consolidato, orientamento di legittimità. 2.2. Giova solo aggiungere che il conflitto si cristallizza fra il Magistrato di sorveglianza e il [OSCURATO:PERSONA] che ha emesso il provvedimento dispositivo del lavoro di pubblica utilità; quest’ultimo, ovviamente, potrebbe non coincidere con il giudice dell’esecuzione inteso in senso proprio, ossia quello competente ai sensi dell’art. 665 cod. proc. pen., per ogni questione che si venga a porre in executivis. È al giudice della cognizione della specifica sentenza dispositiva del lavoro di pubblica utilità sostitutiva, infatti, che spetta il compito di curarne l’esecuzione, secondo il dettato dell’art. 661, comma 1-bis, cod. proc. pen. e secondo le modalità dettagliate dalle norme della legge n. 689 del 1981, rivisitate dalla riforma Cartabia (si veda, in particolare, l’art. 63 legge 24 novembre 1981, n. 689, come novellato dall’art. 71 comma 1 lett. m del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150). 3. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve essere dichiarata la competenza del Magistrato di sorveglianza di Firenze, al quale dovranno essere trasmessi gli atti. P.Q.M Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Magistrato di sorveglianza