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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 29 gennaio 2025

Cassazione n. 28582/2025

Testo disponibile della fonte

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di SIENAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/s9tite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]. rite- 21-1 t e-t.t irre dze X CA9rA--,D ' ( C4) (-42_ [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa in data 29 gennaio 2025 il GIP del Tribunale di Siena - quale giudice della esecuzione - ha accolto la domanda di riduzione di un sesto della pena in ragione della mancata impugnazione della sentenza (del 13 settembre 2023), introdotta da [OSCURATO:PERSONA].

Contestualmente, sono state respinte: a) la domanda di riduzione della metà della pena inflitta in cognizione, trattandosi di contravvenzione e non di delitto; b) la riduzione di durata della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida, riportando la stessa alla misura di sei mesi di cui al decreto penale opposto.

2. In motivazione, premesso che con la sentenza emessa in cognizione [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato - per il reato di guida in stato di ebbrezza aggravato - alla pena di mesi due e giorni venti di arresto ed euro mille di ammenda, con sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un anno, il giudice della esecuzione osserva che : a) non può procedersi alla variazione in sede esecutiva dell'entità della diminuzione per un errore fatto dal giudice della cognizione, che ha diminuito la pena di un terzo e non della metà, come del resto ritenuto da Sez.

U del 2022; b) la diminuente correlata alla scelta del rito non si estende, per costante orientamento interpretativo di legittimità, alle pene accessorie.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso è affidato a tre motivi. 2.1 Al primo motivo si deduce omessa motivazione circa il diniego della domanda di riduzione della sanzione accessoria alla misura di mesi sei.

Secondo il ricorrente non si tratta di estendere la diminuente del rito alla pena accessoria, ma vi sarebbe un obbligo per il giudice di non aumentare - in seguito alla opposizione - l'entità della pena accessoria indicata nel decreto penale di condanna. 2.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla omessa riduzione di pena in senso correttivo della decisione emessa in cognizione (riduzione della metà in luogo di un terzo). _ 2 Il giudice della esecuzione si è limitato ad applicare la riduzione di un sesto della pena correlata al mancato esercizio della facoltà di impugnazione ma non ha realizzato la correzione 'a monte' della pena inflitta in cognizione.

Secondo il ricorrente lì dove l'errore verta - come nel caso in esame - sulla entità della diminuzione pena dovrebbe sempre essere corretto in sede esecutiva, altrimenti la parte privata è costretta ad impugnare (per ottenere quanto dovuto) ed a perdere l'ulteriore beneficio della riduzione di un sesto di cui all'art. 442 comma 2 bis cod . proc. pen . . 2.3 Al terzo motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento al diniego di riduzione 'premiale' della sanzione amministrativa accessoria.

Secondo la difesa si tratterebbe di sanzione sostanzialmente penale (natura punitiva) e dunque dovrebbe essere ricompresa nella diminuente correlata alla scelta del rito. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. Quanto al primo motivo, vero è che il giudice della esecuzione non esprime motivazione specifica su tale punto della domanda (la pretesa corrispondenza, quanto alla sanzione accessoria, tra contenuto del decreto penale e decisione successiva alla opposizione) ma si tratta di una prospettazione del tutto infondata in diritto e pertanto l'omissione argomentativa non rileva a fini di annullamento della decisione impugnata.

La opposizione determina la chiusura della fase monitoria e l'apertura del giudizio in contraddittorio con revoca del decreto penale.

Non vi è pertanto alcun obbligo del giudice di attenersi alla pena indicata nell' originario decreto e ciò vale tanto per la pena principale (sul punto la disposizione di cui all'art. 464 comma 4 cod.proc.pen. è meramente esplicativa e non certo costitutiva del potere) che per le pene accessorie o sanzioni amministrative accessorie.

3. Quanto al secondo motivo va rilevato che le Sezioni Unite di questa Corte (sent.

Savini del 2022) nella ipotesi di un errore commesso in cognizione circa l'entità della diminuzione di pena correlata alla scelta del rito hanno escluso il potere di intervento del giudice della esecuzione, affermando che la pena è illegittima ma non illegale : qualora la pena concretamente irrogata rientri nei limiti edittali, l'erronea applicazione da parte del giudice di merito della misura della diminuente, prevista per un reato contravvenzionale giudicato con rito abbreviato, integra un'ipotesi di pena illegittima e non già di pena illegale.

Partendo da tale assunto, è evidente che la situazione non cambia lì dove la decisione contenente la statuizione erronea non venga impugnata e il condannato chieda la riduzione del sesto per la mancata impugnazione.

La riduzione del sesto è infatti frutto di una scelta legislativa che 'premia' la mancata impugnazione, dunque non è possibile da un lato 'recuperare' ciò che potrebbe essere realizzato dal giudice della impugnazione (riduzione della metà in luogo di un terzo) e dall'altro ottenere ciò che la legge ricollega alla mancanza della impugnazione.

Non vi è pertanto alcun vizio in diritto nella decisione impugnata.

4. Quanto al terzo motivo questa Corte di legittimità ha già affermato che le pene accessorie - categoria assimilabile alle sanzioni amministrative accessorie - fondano la loro ratio sulla inibizione di attività pericolose, con natura essenzialmente preventiva e non punitiva, sicchè la riduzione di durata correlata alla scelta del rito non è applicabile (v.

Sez.

I n.21906 del 18.05.2021, rv281390).

Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di SIENAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/s9tite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]. rite- 21-1 t e-t.t irre dze X CA9rA--,D ' ( C4) (-42_ [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 29 gennaio 2025 il GIP del Tribunale di Siena - quale giudice della esecuzione - ha accolto la domanda di riduzione di un sesto della pena in ragione della mancata impugnazione della sentenza (del 13 settembre 2023), introdotta da [OSCURATO:PERSONA]. Contestualmente, sono state respinte: a) la domanda di riduzione della metà della pena inflitta in cognizione, trattandosi di contravvenzione e non di delitto; b) la riduzione di durata della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida, riportando la stessa alla misura di sei mesi di cui al decreto penale opposto. 2. In motivazione, premesso che con la sentenza emessa in cognizione [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato - per il reato di guida in stato di ebbrezza aggravato - alla pena di mesi due e giorni venti di arresto ed euro mille di ammenda, con sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un anno, il giudice della esecuzione osserva che : a) non può procedersi alla variazione in sede esecutiva dell'entità della diminuzione per un errore fatto dal giudice della cognizione, che ha diminuito la pena di un terzo e non della metà, come del resto ritenuto da Sez. U del 2022; b) la diminuente correlata alla scelta del rito non si estende, per costante orientamento interpretativo di legittimità, alle pene accessorie. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è affidato a tre motivi. 2.1 Al primo motivo si deduce omessa motivazione circa il diniego della domanda di riduzione della sanzione accessoria alla misura di mesi sei. Secondo il ricorrente non si tratta di estendere la diminuente del rito alla pena accessoria, ma vi sarebbe un obbligo per il giudice di non aumentare - in seguito alla opposizione - l'entità della pena accessoria indicata nel decreto penale di condanna. 2.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla omessa riduzione di pena in senso correttivo della decisione emessa in cognizione (riduzione della metà in luogo di un terzo). _ 2 Il giudice della esecuzione si è limitato ad applicare la riduzione di un sesto della pena correlata al mancato esercizio della facoltà di impugnazione ma non ha realizzato la correzione 'a monte' della pena inflitta in cognizione. Secondo il ricorrente lì dove l'errore verta - come nel caso in esame - sulla entità della diminuzione pena dovrebbe sempre essere corretto in sede esecutiva, altrimenti la parte privata è costretta ad impugnare (per ottenere quanto dovuto) ed a perdere l'ulteriore beneficio della riduzione di un sesto di cui all'art. 442 comma 2 bis cod . proc. pen . . 2.3 Al terzo motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento al diniego di riduzione 'premiale' della sanzione amministrativa accessoria. Secondo la difesa si tratterebbe di sanzione sostanzialmente penale (natura punitiva) e dunque dovrebbe essere ricompresa nella diminuente correlata alla scelta del rito. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Quanto al primo motivo, vero è che il giudice della esecuzione non esprime motivazione specifica su tale punto della domanda (la pretesa corrispondenza, quanto alla sanzione accessoria, tra contenuto del decreto penale e decisione successiva alla opposizione) ma si tratta di una prospettazione del tutto infondata in diritto e pertanto l'omissione argomentativa non rileva a fini di annullamento della decisione impugnata. La opposizione determina la chiusura della fase monitoria e l'apertura del giudizio in contraddittorio con revoca del decreto penale. Non vi è pertanto alcun obbligo del giudice di attenersi alla pena indicata nell' originario decreto e ciò vale tanto per la pena principale (sul punto la disposizione di cui all'art. 464 comma 4 cod.proc.pen. è meramente esplicativa e non certo costitutiva del potere) che per le pene accessorie o sanzioni amministrative accessorie. 3. Quanto al secondo motivo va rilevato che le Sezioni Unite di questa Corte (sent. Savini del 2022) nella ipotesi di un errore commesso in cognizione circa l'entità della diminuzione di pena correlata alla scelta del rito hanno escluso il potere di intervento del giudice della esecuzione, affermando che la pena è illegittima ma non illegale : qualora la pena concretamente irrogata rientri nei limiti edittali, l'erronea applicazione da parte del giudice di merito della misura della diminuente, prevista per un reato contravvenzionale giudicato con rito abbreviato, integra un'ipotesi di pena illegittima e non già di pena illegale. Partendo da tale assunto, è evidente che la situazione non cambia lì dove la decisione contenente la statuizione erronea non venga impugnata e il condannato chieda la riduzione del sesto per la mancata impugnazione. La riduzione del sesto è infatti frutto di una scelta legislativa che 'premia' la mancata impugnazione, dunque non è possibile da un lato 'recuperare' ciò che potrebbe essere realizzato dal giudice della impugnazione (riduzione della metà in luogo di un terzo) e dall'altro ottenere ciò che la legge ricollega alla mancanza della impugnazione. Non vi è pertanto alcun vizio in diritto nella decisione impugnata. 4. Quanto al terzo motivo questa Corte di legittimità ha già affermato che le pene accessorie - categoria assimilabile alle sanzioni amministrative accessorie - fondano la loro ratio sulla inibizione di attività pericolose, con natura essenzialmente preventiva e non punitiva, sicchè la riduzione di durata correlata alla scelta del rito non è applicabile (v. Sez. I n.21906 del 18.05.2021, rv281390). Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così dec
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