CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26091/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2023 della CdRTF APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre, per hl tramite del proprio difensore, avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma, che ne ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello e ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 110 e 216, comma 2, L.F.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che si duole dell'intervenuta declaratoria di inammissibilità dell'appello, è inammissibile in quanto prospetta deduzioni del tutto generiche e prive di specificità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2