CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 luglio 2024
Cassazione n. 28548/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 28987/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliat o in Roma , [OSCURATO:PERSONA] n. 61 , rappresentato e difes o d a ll’avv. [OSCURATO:PERSONA] , come da procura allegata al ricorso, domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - contro AGENZIA DELLE [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché MINISTERO DELLA GIUSTIZIA , in persona del Ministro pro tempore, rappresentat i e difes i per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, sono domiciliati, domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente - e contro N. 28987/22R.G. EQUITALIA GIUSTIZIAs.p.a., in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain Roma, [OSCURATO:PERSONA] da Palestrina, rappresentatae difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , come da procura allegata al controricorso, domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente - avverso la sentenza n. 1852/2022della Corte d’appello di Milano, depositata il 30.5.2022; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija . [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione in opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c., [OSCURATO:PERSONA] il Tribunale di Milano al fine di ottenere, previa sospensione, l’annullamento della comunicazione preventiva d’ipoteca n. 06876201800002299000, dell’intimazione di pagamento ex art. 50 d.P.R. n. 602/ 19 73 n. 206820189012176122000 e delle cartelle esattoriali n. 06820160090393008000 e n. 06820170054256322000, a lui notificate per il recupero di un credito per spese di giustizia penali. Il Ministero della Giustizia e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione convenuti resistetteroalle domande avversarie e chiesero l’autorizzazione a chiamare in causa [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] la chiamata ed espletato l’incombente, il Tribunale di Milano, rigettata l’istanza di sospensione, con sentenza n. 4960 del 5.8.2020 rigettò l’opposizione di [OSCURATO:PERSONA] relativa alla contestazione degli atti impugnati, nonché alla pretesa invalidità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecariae dichiarò inammissibile, per il resto, l’opposizionestessa. [OSCURATO:PERSONA] propose gravame, che la Corte d’a ppello N. 28987/22R.G. di Milano dichiarò inammissibile con sentenza n. 1852/2022 del 30.5.2022, ritenendol’impugnazione tardiva. Avverso detta sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, basato su un unico motivo, illustrato da memoria, cui resistono con unico controricorso il Ministero della Giustizia e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER), nonché, con ulteriore controricorso, [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] ha riservato il deposito dell’ordinanza entro sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 –Con l’unico motivo si lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 742/1969, per aver la Corte d’appello erroneamente ritenuto che all’opposizione da esso Sciumè spiegata, in relazione alla comunicazione preventiva d’ipoteca, non sia applicabile la sospensione feriale dei termini, benché l’opposizione stessa non assurgesse a vera e propria opposizione esecutiva, ma consistesse in una azione di accertamento negativo del credito. 2.1 – Il ricorso è palesemente infondato , giacché la sentenza impugnata ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per mutare l’orientamento della stessa; da ciò deriva, dunque, l’inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 360- bis, n. 1, c.p.c. Nella specie, il ricorrente non contesta che la domanda dallo stesso spiegata sia stata qualificatadal Tribunale di Milano, con la sentenza del 7.8.2020 (riportata in ricorso), come opposizione esecutiva, ciò che costituisce il presupposto della sentenza d’appello, che pure ne sottolinea la congruenza con quanto testualmente riportato nell’atto introduttivo dello Sciumè. N. 28987/22R.G. Del tutto correttamente, dunque, la Corte ambrosiana ha ritenuto che l’impugnazione avverso detta sentenza avrebbe dovuto proporsi entro il termine di sei mesi dalla sua pubblicazione ex art. 327 c.p.c., dovendo escludersi l’applicabilità della sospensione feriale dei termini, proprio in forza della suddetta qualificazione, operata dal primo giudice. E’ ben noto, infatti, che “Ai sensi degli artt. 1 e 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, e dell'art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, lasospensione dei termini processuali nel periodo feriale non si applica alle opposizioni esecutive, riferendosi tale disciplina al processo di opposizione all'esecuzione in ogni sua fase, compreso il giudizio di cassazione, a prescindere dal contenuto della sentenza e dai motivi diimpugnazione, ed operando, al riguardo, il principio dell'apparenza, per cui il regime diimpugnazione, e, di conseguenza, anche le norme relative al computo deitermini per impugnare, vanno individuati in base alla qualificazione che il giudice "a quo" abbia dato all'azione proposta in giudizio e non in base al rito applicabile” (Cass. n. 171/2012, e molte altre). Da tanto discende che la valutazione della C orte d’appello circa la tardività dell’impugnazione, in quanto notificatasolo in data 1.3.2021, risulta ineccepibile e conforme alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, da considerarsi alla stregua di “diritto vivente”. Né, del resto, il ricorso in esame si sofferma minimamente sulla questione dell’apparenza, evidentemente reputando di poterne prescindere, benché essa costituisse l’esplicito presupposto della pronuncia qui impugnata. N. 28987/22R.G. 4.1 –In definitiva, il ricorso è inammissibile. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza nei confronti di ciascun gruppo di controricorrenti. In relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228). P.Q.M La Corte dichiara il ricorso inammissibilee condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore deicontroricorrenti, che liquida per AdER e Ministero della Giustizia in € 4.200,00 per compensi, oltre spese eventualmente prenotate a debito, e per [OSCURATO:SOCIETA]. in € 4.200,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovu