CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 36132/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con cui la Corte di appello di L'Aquila, ehe in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pescara, ha rideterminato la pena inflitta all'imputato in anni uno, mesi dieci di reclusione ed C 700 di multa per il reato di furto in privata dimora; 2. Considerato che il primo motivo di ricorso, il quale denuncia il vizio di motivazione ed il travisamento della prova in relazione alla operata identificazione dell'imputato, è meramente riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese in sede di merito. In particolare, l'identificazione è stata ritenuta attendibile dal giudice di appello, con valutazione insindacabile, avendo la teste notato l'imputato in zona già in precedenti occasioni; la Corte territoriale ha poi valorizzato il momento della perquisizione del prevenuto, all'esito della quale erano rinvenuti nella sua disponibilità diversi oggetti sottratti durante il furto. Inammissibile è pertanto anche il secondo motivo, relativo al riconoscimento della torcia sottratta dall'imputato, avendo i giudici del merito ritenuto attendibile la versione della p.o., pur in difetto di un verbale di restituzione del bene; 3. Manifestamente infondato è il terzo motivo, che contesta la mancata derubricazione del fatto nel delitto ex art. 648 c.p., essendo certa la responsabilità dell'imputato - compiutamente identificato - per la sottrazione dei beni; 4. Anche l'ultimo motivo - che contesta la configurabilità del furto in abitazione - è manifestamente infondato, non potendo certamente negarsi la natura di luogo di privata dimora alle parti accessorie e pertinenziali di un edificio, quale, nella specie, il cortile della Scuola di Polizia, sede degli alloggi del personale e teatro dei fatti. Come chiarito dalla recente giurisprudenza, ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 624-bis cod. pen., rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale (Sez. U, n. 31345 del 23/03/2017, D'Amico, Rv. 270076); 5. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis