CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 40066/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza jcon la quale in data 15 gennaio 2024,1a Corte d'appello di Roma ha confermato la condanna emessa a suo carico dal Tribunale di Cassino, in relazione al delitto p. e p. dall' art.186, comma 2 lett. c) codice della strada; 2. il ricorso consta di un unico motivo, con il quale il ricorrente si duole per violazione di legge e per vizio di motivazione, in relazione alla applicazione della sanzione accessoria della revoca della patente di guida, posto che difetterebbe nel caso di specie il presupposto della recidiva nel biennio, come già era stato segnalato nell'atto di appello; 3. il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità e del tutto aspecifico, in quanto non si relaziona alla sentenza impugnata, che, sui punto della revoca della patente di guida, ha confermato la sentenza di primo grado, facendo corretta applicazione dei principi espressi dalla Corte di cassazione (Sez. 4, Sentenza n. 8491 del 03/03/2022, Rv. 282794 - 01, Sez. 4, n. 7950 del 11/02/2021; Rv. 280951 - 01) in materia di revoca obbligatoria della patente di guida, nella ipotesi di reato per cui si procede, art. 186, comma 2 lettera c) cod.strada, aggravato dall'orario notturno e dall'incidente stradale (comma 2 bis). 3. Alla declaratoria d'inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17 ottobre 2