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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 2021

Cassazione n. 09603/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 02A5IW2 ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi sono consentiti dalla legge in sede di legittimità; ritenuto in particolare che in relazione all'episodio del 19 febbraio 2014 le doglianze prospettate, a fronte di una motivazione non manifestamente illogica ( segnata da una lettura complessiva delle emergenze indiziarie valorizzate anche alla luce dei contegni illeciti del ricorrente riscontrati il giorno precedente e il 2 aprile successivo), all'evidenza sono volte a prefigurare una rivalutazione o comunque a sollecitare una alternativa rilettura delle fonti probatorie, così da rilevarsi estranee al sindacato di legittimità anche perché avulse dalla pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali; in relazione all'episodio dell'8 aprile 2014, il ricorso reitera rilievi già addotti in appello in ordine alla inadeguatezza del materiale probatorio di riferimento, superati dalla Corte del merito con motivazione esente da vuoti argomentativi e incongruenze logiche che la difesa non contrasta, del resto, con la dovuta specificità critica ( con riguardo in particolare al rilievo da ascrivere al servizio di osservazione reso dalla P.G.); in relazione all'aggravante ex ad 80, comma 1, d,P.R. n. 309 del 1990 riferita all'episodio del 18 febbraio 2014, ancora una volta viene sollecitata una rivalutazione o comunque una alternativa rilettura delle fonti probatorie a fronte di una ricostruzione delle vicenda che, facendo leva sul criterio di imputazione ex art 59 comma 2 cod. pen. e su elementi di fatto ben individuati ( si veda dal terzo capoverso della pagina 4 della sentenza), porta anche in parte qua la sentenza al riparo da rilievi utilmente prospettabili in sede di legittimità; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24/11/2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 02A5IW2 ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi sono consentiti dalla legge in sede di legittimità; ritenuto in particolare che in relazione all'episodio del 19 febbraio 2014 le doglianze prospettate, a fronte di una motivazione non manifestamente illogica ( segnata da una lettura complessiva delle emergenze indiziarie valorizzate anche alla luce dei contegni illeciti del ricorrente riscontrati il giorno precedente e il 2 aprile successivo), all'evidenza sono volte a prefigurare una rivalutazione o comunque a sollecitare una alternativa rilettura delle fonti probatorie, così da rilevarsi estranee al sindacato di legittimità anche perché avulse dalla pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali; in relazione all'episodio dell'8 aprile 2014, il ricorso reitera rilievi già addotti in appello in ordine alla inadeguatezza del materiale probatorio di riferimento, superati dalla Corte del merito con motivazione esente da vuoti argomentativi e incongruenze logiche che la difesa non contrasta, del resto, con la dovuta specificità critica ( con riguardo in particolare al rilievo da ascrivere al servizio di osservazione reso dalla P.G.); in relazione all'aggravante ex ad 80, comma 1, d,P.R. n. 309 del 1990 riferita all'episodio del 18 febbraio 2014, ancora una volta viene sollecitata una rivalutazione o comunque una alternativa rilettura delle fonti probatorie a fronte di una ricostruzione delle vicenda che, facendo leva sul criterio di imputazione ex art 59 comma 2 cod. pen. e su elementi di fatto ben individuati ( si veda dal terzo capoverso della pagina 4 della sentenza), porta anche in parte qua la sentenza al riparo da rilievi utilmente prospettabili in sede di legittimità; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/11/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 09603/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris