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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 38090/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2021 della Corte d'appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio; letta la memoria difensiva dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nell'accoglimento dei ricorsi; lette le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] con cui ha insistito nell'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnata sentenza, la Corte d'appello di Bologna, ha confermato la sentenza del Tribunale di Forlì, appellata dai difensori di ufficio degli imputati, avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], e dagli imputati personalmente, con la quale: D'[OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione, in relazione al reato di cui all'art. 10 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 (capo 4) limitatamente ai documenti contabili degli anni 2012, 2013 e 2014, al reato di cui all'art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, (capi 5 e 6) e D'[OSCURATO:PERSONA], alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione, in relazione al reato di cui all'art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 (capo 3) e al reato di cui all'art. 10 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 (capo 4) limitatamente ai documenti contabili dell'anno di imposta 2011.

2. Avverso la sentenza di condanna hanno presentato ricorsi i difensori di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA] (nomina in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]) e avv. [OSCURATO:PERSONA] (nomina in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]), e ne hanno chiesto l'annullamento deducendo i seguenti motivi di ricorso.

L'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di entrambi deduce: -Violazione di cui all'art. 606 comma 1, lett. b) cod.proc.pen. intervenuta prescrizione dei reati: segnatamente il capo 3) - art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, commesso il 30/09/2011, capo 4) - art. 10 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, quanto agli anni 2011, 2012 e 2013, capo 5) — art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, commesso il 31/12/2012. - Violazione di cui all'art. 606 comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'affermazione della responsabilità di D'[OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti di cui al capo 3).

La sentenza impugnata avrebbe illogicamente ritenuto l'inesistenza delle fatture emessa dalla [OSCURATO:SOCIETA] sulla scorta delle dichiarazioni testimoniali di Corfiati, contraddittorie e inattendibili avendo negato di essere stato amministratore della società emittente nel 2010 e di non aver avuto rapporti con la società del D'Alessandro.

Allo stesso modo illogica sarebbe la motivazione in relazione alla ritenuta inesistenza delle fatture emesse dalla ditta individuale di Chourabi potendo il pagamento delle prestazioni indicate in fattura essere avvenuto per contanti. - Violazione di cui all'art. 606 comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'affermazione della responsabilità di D'[OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 10 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, nella veste di concorrente con D'[OSCURATO:PERSONA], fondata sulla mera circostanza che il D'Alessandro era stato amministratore negli anni 2010, 2011, mancanza di motivazione sul dolo specifico, assenza di prova dell'istituzione della documentazione contabile e illogica motivazione sull'impossibilità di ricostruzione del volume di affari. - Violazione di cui all'art. 606 comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'affermazione della responsabilità di D'[OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 10 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74.

Mancanza del dolo specifico, il venir meno del rapporto professionale con il tenutario delle scritture contabili a causa della crisi economica avrebbe dovuto essere valutato dai giudici del merito al fine di escludere il dolo del reato ragione per cui non aveva più avuto modo di tenere la contabilità.

Motivazione contraddittoria là dove la sentenza impugnata ritiene utilizzabili le dichiarazioni confessorie dell'imputato circa la non istituzione dei libri contabili del bar [OSCURATO:PERSONA] e dall'altro lato lo condanna per il reato di cui all'art. 10 che richiede un quid pluris alla mera mancata istituzione dei libri contabili, e cioè la distruzione o l'occultamento.

Contraddittorietà della motivazione là dove condanna l'imputato per l'art. 10 cit. e allo stesso tempo del reato di omessa dichiarazione al fine di evadere le imposte di cui ai capi 5) e 6). - Violazione di cui all'art. 606 comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'affermazione della responsabilità di D'[OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 per mancanza di prova del superamento della soglia di non punibilità.

Secondo l'informativa di PG risulterebbe un'imposta evasa di C 37.047,95 per l'anno 2011, anche per l'anno 2014 non sarebbe stata superata la soglia tenuto conto del disposto di cui all'art. 21 comma 7 del d.P.R. 633 del 1972, sicchè non sarebbe dovuta l'iva sulle fatture per operazioni inesistenti.

Né sarebbero stati considerati gli elementi passivi di reddito. - Vizio di motivazione, contraddittorietà della motivazione in relazione all'errore di calcolo della pena inflitta a D'[OSCURATO:PERSONA].

La corte territoriale avrebbe confermato la misura della pena e l'aumento di pena, indicato dal primo giudice in mesi due di reclusione per "le residue imputazioni" ritenendo che i reati satelliti in continuazione fossero cinque, e non due.

L'avv. [OSCURATO:PERSONA] deduce nell'interesse di entrambi gli imputati: - Violazione di cui all'art. 606 comma 1, lett. c) cod.proc.pen., nullità ex art. 178 cod.proc.pen.

Mancata notificazione dell'avviso del decreto che dispone il giudizio di appello al difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], nominato all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] avanti al Tribunale di Forlì. - Violazione di cui all'art. 606 comma 1, lett. e) cod.proc.pen. in relazione al calcolo di pena per D'[OSCURATO:PERSONA] là dove la corte territoriale avrebbe erroneamente confermato l'aumento per i reati satelliti nella misura indicata dal giudice di primo grado che, invece, aveva determinato in due mesi l'aumento "per le rimanenti violazioni" e non per "ciascuna violazione", sicchè l'aumento per i reati satellite sarebbe unicamente pari a mesi due di reclusione. -Violazione di cui all'art. 606 comma 1, lett. b) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 110 cod.pen. e 10 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74.

Mancanza dell'elemento costitutivo del reato di distruzione delle scritture contabili, illogicità della motivazione in relazione alla possibile ricostruzione del volume degli affari essendo ricostruibile il risultato economico, vizio di motivazione sul dolo specifico di evasione.

Insussistenza del reato poiché è stata presentata la dichiarazione Iva per l'anno di imposta 2010, al [OSCURATO:DATA_NASCITA], di tal chè non può ritenersi sussistente il reato in questione mancando il fine di evadere in capo a chi presenta le dichiarazioni fiscali. -Violazione di cui all'art. 606 comma 1, lett. c) cod.proc.pen. in relazione all'affermazione della responsabilità penale di D'[OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui al capo 3), dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, mancanza di prova della inesistenza delle operazioni delle fatture di cui ai capi 1) e 2) per cui è intervenuta declaratoria di estinzione del reato, inutilizzabilità di tali elementi in mancanza di impugnazione.

Il giudicato formatosi impedisce di ritenere inesistenti le fatture utilizzate dall'imputato a seguito di declaratoria di prescrizione del reato di emissione ex art. 8 cit. -Violazione di cui all'art. 606 comma 1, lett. b) cod.proc.pen. in relazione all'affermazione della responsabilità di D'[OSCURATO:PERSONA] per il capo 3) tenuto conto che quattro fatture per operazioni inesistenti sarebbero state emesse motu proprio da D'[OSCURATO:PERSONA] apparentemente riferibili a [OSCURATO:SOCIETA] e delle dichiarazioni di Corfiati che avrebbe negato di avere emesso tali fatture e che questi avrebbe ceduto al D'Alessandro la società [OSCURATO:SOCIETA] e non la [OSCURATO:SOCIETA]. - Rettifica ai sensi dell'art. 619 cod.proc.pen. della misura della pena inflitta a D'[OSCURATO:PERSONA] per errore di calcolo.

L'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria scritta con cui ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

3. Va, anzitutto, scrutinato il primo motivo di ricorso svolto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] con cui deduce la prescrizione dei reati e segnatamente del reato di cui al capo 3) - art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, commesso il 30/09/2011, di cui al capo 4) - art. 10 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, accertato il 10/11/2015, e di cui al capo 5) - art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, commesso il 31/12/2012, il quale, secondo quanto si dirà, appare manifestamente infondato.

L'art. 17, comma 1 bis del d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, prevede che "i termini di prescrizioni per i delitti previsti dagli artt. da 2 a 10 del presente decreto sono elevati di un terzo".

Tale norma trova applicazione ai fatti commessi successivamente al 17 settembre 2011, data di entrata in vigore della legge di conversione n. 148/2011 del di. n. 138 del 2011.

Consegue che il reato di cui al capo 3) si è prescritto in data 30/09/2021, successivamente alla sentenza impugnata del 9 aprile 2021 e, in presenza di ricorso inammissibile, come si dirà, di D'[OSCURATO:PERSONA], non è rilevabile in questa sede la sopravvenuta prescrizione del reato rispetto alla sentenza impugnata.

Il reato di cui al capo 4), accertato il 10/11/2015, si prescriverà al 10/11/2025, tenuto conto che il reato di occultamento delle scritture contabili e degli altri documenti contabili ha natura permanente.

Questa Corte ha, in più occasioni, affermato che il delitto di occultamento della documentazione contabile ha natura di reato permanente, in quanto la condotta penalmente rilevante si protrae sino al momento dell'accertamento fiscale, che coincide con il "dies a quo" da cui decorre il termine di prescrizione (Sez. 3, n. 46049 del 28/03/2018, Carestia, Rv. 274697 - 02; Sez. 3, n. 14461 del 25/05/2016, Quaglia, Rv. 269898 - 01; Sez. 3, n. 38376 del 09/07/2015, Palermo, Rv. 264676 - 01; Sez. 3, n. 5974 del 05/12/2012, P.G. in proc.

Buonocore, Rv. 254425; Sez. 3, n. 3055/08 del 14/11/2007, Allocca, Rv. 238612), pertanto tenuto conto dell'accertamento in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il reato non è a tutt'oggi prescritto, maturando la prescrizione al 10/11/2025, ai sensi dell'art. 17 comma 1 bis del d.lgs n. 74 del 2000.

Infine, l'art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, commesso il 31/12/2012 si prescriverò al 31/12/2022 e, dunque, non è a tutt'oggi prescritto.

4. Va, ancora in via preliminare, scrutinato il primo motivo processuale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] con cui deduce la mancata notificazione dell'avviso del decreto che dispone il giudizio di appello al difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], nominato all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] avanti al Tribunale di Forlì.

La censura è manifestamente infondata.

Dagli atti processuali, a cui questa Corte ha accesso, risulta che l'avv. [OSCURATO:PERSONA], sebbene nominato difensore degli imputati all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], era stato sospeso dall'albo professionale dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 15/10/2018, sicchè agli imputati erano stati nominati difensori di ufficio gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (difensore di D'[OSCURATO:PERSONA]) e [OSCURATO:PERSONA] (difensore di D'[OSCURATO:PERSONA]).

Tali difensori avevano presentato atto di appello avverso alla sentenza di condanna del Tribunale di Forli ed erano presenti nel giudizio di appello celebratosi davanti alla Corte d'appello.

Al momento della celebrazione del giudizio di appello, gli imputati erano difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Romagnoli ai quali è stato dato avviso dell'udienza di appello.

La nomina dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in calce al ricorso per cassazione, è stata effettuata dagli imputati in data 18/07/2021, dunque, in epoca successiva al giudizio di appello.

Da cui la manifesta infondatezza della censura.

5. Nel merito i motivi dei separati ricorsi che attengono all'affermazione di responsabilità degli imputati, che possono essere trattati congiuntamente, sono inammissibili, salvo il motivo sul calcolo della pena nei confronti di D'[OSCURATO:PERSONA].

5.1. Sono inammissibili per manifesta infondatezza i motivi di ricorso (terzo motivo avv. [OSCURATO:PERSONA] e il terzo e quarto motivo avv. [OSCURATO:PERSONA]) in relazione all'affermazione della responsabilità per il reato di cui agli artt. 110 cod.pen. e 10 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, capo 4), oggetto di doppio conforme accertamento.

Vero è che il reato di occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74) presuppone l'istituzione della documentazione contabile e la produzione di un reddito, e pertanto non contempla anche la condotta di omessa tenuta delle scritture contabili, sanzionata amministrativamente dall'art. 9, comma 1, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 (Sez. 3, n. 1441 del 12/07/2017, Andriola, Rv. 272034), non essendo sufficiente un mero comportamento omissivo, ossia la omessa tenuta delle scritture contabili, ma è necessario un quid pluris a contenuto commissivo consistente nell'occultamento o nella distruzione dei documenti contabili, la cui istituzione e tenuta è obbligatoria per legge (Sez. 5, n. 35591 del 20/06/2017, Fagioli e altro, Rv. 270809).

Non di meno la sentenza impugnata - nel ritenere integrato il reato- ha appunto osservato, con motivazione certamente non illogica ed ancor meno manifestamente illogica, che era stata riscontrata l'assenza di n. 21 fatture di vendita del 2011, mai esibite, che erano state registrate nel registro Iva, che l'imputato D'[OSCURATO:PERSONA] aveva genericamente dichiarato di avere distrutto le scritture contabili e la documentazione, ammettendone così la loro istituzione, che tali dichiarazioni erano certamente utilizzabili atteso che vi era stato consenso delle parti, ex art. 493 cod.proc.pen., all'acquisizione della comunicazione di reato che le conteneva, che a seguito di invio di questionari, emergevano ulteriori fatture (n. 31 per gli anni 2011-2014) che non erano state esibite.

Infine, era accertata la mancanza del registro corrispettivi del bar Picchio per il 2011.

La sentenza impugnata risulta correttamente motivata sul rilievo che, poiché la fattura deve essere emessa in duplice esemplare, il rinvenimento di uno di essi presso il terzo destinatario dell'atto può far desumere che il mancato rinvenimento dell'altra copia presso l'emittente sia conseguenza della sua distruzione o del suo occultamento (Sez. 3, n. 41683 del 02/03/2018, Vitali, Rv. 274862).

La corte territoriale, con motivazione scevra da rilievi di illogicità manifesta, ha congruamente ritenuto sussistente il reato di occultamento dei documenti contabili e di scritture contabili, disattendendo la generica dichiarazione della distruzione di "alcune fatture" da parte di D'[OSCURATO:PERSONA], nonché l'impossibilità della ricostruzione del volume degli affari e dei redditi che la Guardia di finanza aveva comunque accertato a seguito del reperimento dei documenti aliunde (cfr. pag. 11 e 19), nonché il fine specifico del dolo, atteso che non erano state depositate le dichiarazioni fiscali a fine delle imposte sui redditi e sull'Iva per gli anni 2011-2012- 2013 e 2014, di cui quelle penalmente rilevanti erano quelle degli anni 2011 e 2014, stante il superamento della soglia di punibilità, ora contestate nei capi 4) e 5) al legale rappresentante D'[OSCURATO:PERSONA].

In tale contesto del tutto infondata la prospettazione difensiva secondo cui il reato sarebbe escluso nel caso di presentazione delle dichiarazioni fiscali non potendosi ritenere sussistente il reato in questione mancando il fine di evadere in capo a chi presenta le dichiarazioni fiscali.

La ratio dell'incriminazione risiede proprio nella necessità che il contribuente conservi le scritture contabili e gli altri documenti fiscale proprio per consentire il controllo della correttezza delle dichiarazioni fiscali.

Peraltro, negli anni in questione non vennero presentate le dichiarazioni fiscali, mentre è del tutto irrilevante, ai fini dell'esclusione della sussistenza del reato, la circostanza che fosse stata presentata la dichiarazione fiscale per l'anno 2010.

Il concorso nel reato di D'[OSCURATO:PERSONA] è stato congruamente argomentato, essendo egli il legale rappresentante fino al 23/02/2012, tenuto conto che la parziale omissione della contabilità risaliva agli anni 2010-2011 (segnatamente erano mancanti le fatture del bar Capitol e Picchio degli anni 2010- 2011, idem il registro iva e dei corrispettivi dei medesimi esercizi commerciali per gli stessi anni, cfr. pag. 17, né furono esibiti i libri contabili).

5.2. Anche i motivi (quarto e quinto avv. [OSCURATO:PERSONA] e secondo avv. [OSCURATO:PERSONA]) in merito all'affermazione della responsabilità di D'[OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di dichiarazioni fraudolenta di cui al capo 3) sono inammissibili.

I motivi sono in larga misura meramente ripetitivi di quelli già devoluti ai giudici dell'impugnazione ed anche manifestamente infondati.

La corte territoriale con motivazione che non appare manifestamente illogica, sulla scorta di un accertamento di fatto non qui rivisitabile, ha argomentato l'inesistenza delle prestazioni indicate nelle fatture emesse da [OSCURATO:SOCIETA] e dalla ditta di Chourabi (per la cui emissione erano stati processati per la violazione dell'art. 8 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 sia D'[OSCURATO:PERSONA], emittente le fatture [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] per la omonima ditta) sul rilievo che, quanto alla [OSCURATO:SOCIETA], questa era società inattiva dal 2010, non aveva apparato contabile e secondo le dichiarazioni rese dal Corfiati, precedente legale rappresentante, egli aveva ceduto la società al D'Alessandro nel 2010 (cfr. pag. 8) non avendo così, coeretemente, riconosciuto le fatture emesse e registrate in contabilità della società D'Alessandro e utilizzate nelle dichiarazioni fiscali per esporre costi fittizi.

Quanto alle fatture emesse dalla ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], la corte territoriale rilevava che si trattava di una generica indicazione di lavori relativi ad un contratto mai prodotto, che la prospettazione difensiva secondo cui sarebbero stati lavori in subappalto non trovata conferme (cfr. pag. 9-10), da cui ha tratto la dimostrazione dell'inesistenze delle fatture utilizzate per ridurre i costi.

Infine, manifestamente infondata è la tesi difensiva secondo cui, stante l'intervenuta prescrizione dei reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui ai capi 1) e 2) - a carico dei soggetti emittenti le fatture utilizzate nella dichiarazione fraudolenta di cui al capo 3) non sarebbero utilizzabili gli elementi di prova per il reato di cui al capo 3), elementi di prova acquisiti nel medesimo procedimento cumulativo nell'ambito del quale è stata pronunciata la declaratoria di prescrizione per i capi 1) e 2) e di condanna per il capo 3).5.4.

Infine, non si sottrae alla medesima sorte dell'inammissibilità il quinto motivo di ricorso (avv. [OSCURATO:PERSONA]) in relazione all'affermazione della responsabilità penale di D'[OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 di cui ai capi 5) e 6).

Ferma e incontestata l'omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali negli anni 2011 (capo 5) e 2014 (capo 6), la sentenza impugnata ha congruamente argomentato il superamento della soglia di punibilità come prevista ratione temporis.

Sotto un primo profilo, è indirizzo interpretativo consolidato nella giurisprudenza di legittimità, quello secondo cui, nei reati tributari, spetta esclusivamente al giudice penale il compito di determinare l'ammontare dell'imposta evasa, da intendersi come l'intera imposta dovuta e non versata in base a una verifica che può venire a sovrapporsi ed anche entrare in contraddizione con quella eventualmente effettuata dal giudice tributario, non essendo configurabile alcuna pregiudiziale tributaria (Sez. 3, n. 50157 del 27/09/2018, Fiusco, Rv. 275439 - 01).

La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, per il principio di atipicità dei mezzi di prova, di cui è espressione l'art. 189 cod. proc. pen., il giudice può avvalersi dell'accertamento induttivo, compiuto mediante gli studi di settore dagli Uffici finanziari, per la determinazione dell'imposta dovuta, ferma restando l'autonoma valutazione degli elementi emersi secondo i criteri generali previsti dall'art. 192, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 36207 del 17/04/2019, Menegoli, Rv. 277581 - 01) e, quanto alla verifica del superamento della soglia di punibilità di cui all'art. 5 D.Lgs. n. 74 del 2000, il giudice penale può legittimamente avvalersi dell'accertamento induttivo, mediante gli studi di settore, compiuto dagli Uffici finanziari per la determinazione dell'imponibile (Sez. 3, n. 40992 del 14/05/2013, Ottaiano, Rv. 257619 - 01; Sez.3, n. 24811 del 28/4/2011, Rocco, Rv. 250647).

La sentenza impugnata, in continuità con quella di primo grado, è pervenuta alla determinazione della imposta evasa sulla scorta dell'accertamento compiuto dalla Guardia di Finanza, i cui esiti sono stati acquisiti nel processo penale su accordo delle parti, di cui ne ha condiviso le conclusioni (pag. 20).

Sulla base di tale accertamento ha ritenuto dimostrato il superamento delle soglie di punibilità in relazione a ciascuna imposta negli anni di riferimento, evidenziando, il Collegio, che quanto al reato commesso nel 2011, la soglia di punibilità era di € 30.000,00 che risulta superata, e che, ai sensi dell'art. 21 comma 7 d.P.R. 633 del 197, l'iva è dovuta anche a fronte di fatture per operazioni inesistenti e dunque non possono essere scomputate nella verifica del superamento della soglia di punibilità (Sez. 3, n. 20901 del 26/06/2020, Rv.279509 - 02; Sez. 3, n. 29977 del 12/02/2019, Rv. 276289; Sez. 3, n. 6935 del 23/11/2017, non mass.; Sez. 3, n. 24540 del 20/03/2013, Rv. 256424 - 01).

6. È fondato il motivo sul calcolo della pena nei confronti di D'[OSCURATO:PERSONA], frutto di un errore di diritto che può essere rimediato da Questa Corte di legittimità senza pronunciare l'annullamento con rinvio.

Ed invero, la corte territoriale, nel confermare la misura della pena irrogata dal Tribunale di Forlì, ha operato l'aumento per la continuazione tra i reati reputando cinque reati satelliti: ovvero il capo 4), il capo 5) e il capo 6) e tre distinti reati di cui all'art. 10 cit. in relazione agli anni di imposta, non considerando che l'omissione punita dalli 10 cit. non si perfeziona anno per anno, ma è un'unica condotta permanente, da cui l'erroneo aumento di pena a titolo di continuazione, sicchè il calcolo della pena deve essere rimodulato per ovviare all'errore di diritto nei seguenti termini, rispettando i singoli segmenti di pena indicati dai giudici del merito: pena base per il reato di cui all'art. 10 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 - capo 4) - anni uno e mesi otto di reclusione, aumentata per i capi 5) e 6) di mesi due di reclusione e così pervenendo alla pena finale di anni due di reclusione.

La sentenza va, sul punto, annullata senza rinvio, nei confronti di D'[OSCURATO:PERSONA] limitatamente al trattamento sanzionatorio con rideterminazione in anni due di reclusione.

Il ricorso nel resto va dichiarato inammissibile.

7. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso di D'[OSCURATO:PERSONA] consegue la condanna al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Va, infine, ricordato che, nella consolidata interpretazione di questa Corte, un ricorso per cassazione inammissibile, per manifesta infondatezza dei motivi o per altra ragione, "non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p." (Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463, Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv 217266; Sez. 4, n. 18641 del 20/01/2004, Tricorni) cosicché è preclusa la dichiarazione di prescrizione del reato di cui al capo 3) maturato dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello (Sez. 5, n. 15599 del 19/11/2014, Zagarella, Rv. 263119).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di D'[OSCURATO:PERSONA], limitatamente al trattamento sanzionatorio relativo alla pena principale, rideter

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2021 della Corte d'appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio; letta la memoria difensiva dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nell'accoglimento dei ricorsi; lette le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] con cui ha insistito nell'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte d'appello di Bologna, ha confermato la sentenza del Tribunale di Forlì, appellata dai difensori di ufficio degli imputati, avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], e dagli imputati personalmente, con la quale: D'[OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione, in relazione al reato di cui all'art. 10 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 (capo 4) limitatamente ai documenti contabili degli anni 2012, 2013 e 2014, al reato di cui all'art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, (capi 5 e 6) e D'[OSCURATO:PERSONA], alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione, in relazione al reato di cui all'art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 (capo 3) e al reato di cui all'art. 10 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 (capo 4) limitatamente ai documenti contabili dell'anno di imposta 2011. 2. Avverso la sentenza di condanna hanno presentato ricorsi i difensori di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA] (nomina in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]) e avv. [OSCURATO:PERSONA] (nomina in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]), e ne hanno chiesto l'annullamento deducendo i seguenti motivi di ricorso. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di entrambi deduce: -Violazione di cui all'art. 606 comma 1, lett. b) cod.proc.pen. intervenuta prescrizione dei reati: segnatamente il capo 3) - art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, commesso il 30/09/2011, capo 4) - art. 10 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, quanto agli anni 2011, 2012 e 2013, capo 5) — art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, commesso il 31/12/2012. - Violazione di cui all'art. 606 comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'affermazione della responsabilità di D'[OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti di cui al capo 3). La sentenza impugnata avrebbe illogicamente ritenuto l'inesistenza delle fatture emessa dalla [OSCURATO:SOCIETA] sulla scorta delle dichiarazioni testimoniali di Corfiati, contraddittorie e inattendibili avendo negato di essere stato amministratore della società emittente nel 2010 e di non aver avuto rapporti con la società del D'Alessandro. Allo stesso modo illogica sarebbe la motivazione in relazione alla ritenuta inesistenza delle fatture emesse dalla ditta individuale di Chourabi potendo il pagamento delle prestazioni indicate in fattura essere avvenuto per contanti. - Violazione di cui all'art. 606 comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'affermazione della responsabilità di D'[OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 10 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, nella veste di concorrente con D'[OSCURATO:PERSONA], fondata sulla mera circostanza che il D'Alessandro era stato amministratore negli anni 2010, 2011, mancanza di motivazione sul dolo specifico, assenza di prova dell'istituzione della documentazione contabile e illogica motivazione sull'impossibilità di ricostruzione del volume di affari. - Violazione di cui all'art. 606 comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'affermazione della responsabilità di D'[OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 10 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74. Mancanza del dolo specifico, il venir meno del rapporto professionale con il tenutario delle scritture contabili a causa della crisi economica avrebbe dovuto essere valutato dai giudici del merito al fine di escludere il dolo del reato ragione per cui non aveva più avuto modo di tenere la contabilità. Motivazione contraddittoria là dove la sentenza impugnata ritiene utilizzabili le dichiarazioni confessorie dell'imputato circa la non istituzione dei libri contabili del bar [OSCURATO:PERSONA] e dall'altro lato lo condanna per il reato di cui all'art. 10 che richiede un quid pluris alla mera mancata istituzione dei libri contabili, e cioè la distruzione o l'occultamento. Contraddittorietà della motivazione là dove condanna l'imputato per l'art. 10 cit. e allo stesso tempo del reato di omessa dichiarazione al fine di evadere le imposte di cui ai capi 5) e 6). - Violazione di cui all'art. 606 comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'affermazione della responsabilità di D'[OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 per mancanza di prova del superamento della soglia di non punibilità. Secondo l'informativa di PG risulterebbe un'imposta evasa di C 37.047,95 per l'anno 2011, anche per l'anno 2014 non sarebbe stata superata la soglia tenuto conto del disposto di cui all'art. 21 comma 7 del d.P.R. 633 del 1972, sicchè non sarebbe dovuta l'iva sulle fatture per operazioni inesistenti. Né sarebbero stati considerati gli elementi passivi di reddito. - Vizio di motivazione, contraddittorietà della motivazione in relazione all'errore di calcolo della pena inflitta a D'[OSCURATO:PERSONA]. La corte territoriale avrebbe confermato la misura della pena e l'aumento di pena, indicato dal primo giudice in mesi due di reclusione per "le residue imputazioni" ritenendo che i reati satelliti in continuazione fossero cinque, e non due. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] deduce nell'interesse di entrambi gli imputati: - Violazione di cui all'art. 606 comma 1, lett. c) cod.proc.pen., nullità ex art. 178 cod.proc.pen. Mancata notificazione dell'avviso del decreto che dispone il giudizio di appello al difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], nominato all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] avanti al Tribunale di Forlì. - Violazione di cui all'art. 606 comma 1, lett. e) cod.proc.pen. in relazione al calcolo di pena per D'[OSCURATO:PERSONA] là dove la corte territoriale avrebbe erroneamente confermato l'aumento per i reati satelliti nella misura indicata dal giudice di primo grado che, invece, aveva determinato in due mesi l'aumento "per le rimanenti violazioni" e non per "ciascuna violazione", sicchè l'aumento per i reati satellite sarebbe unicamente pari a mesi due di reclusione. -Violazione di cui all'art. 606 comma 1, lett. b) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 110 cod.pen. e 10 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74. Mancanza dell'elemento costitutivo del reato di distruzione delle scritture contabili, illogicità della motivazione in relazione alla possibile ricostruzione del volume degli affari essendo ricostruibile il risultato economico, vizio di motivazione sul dolo specifico di evasione. Insussistenza del reato poiché è stata presentata la dichiarazione Iva per l'anno di imposta 2010, al [OSCURATO:DATA_NASCITA], di tal chè non può ritenersi sussistente il reato in questione mancando il fine di evadere in capo a chi presenta le dichiarazioni fiscali. -Violazione di cui all'art. 606 comma 1, lett. c) cod.proc.pen. in relazione all'affermazione della responsabilità penale di D'[OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui al capo 3), dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, mancanza di prova della inesistenza delle operazioni delle fatture di cui ai capi 1) e 2) per cui è intervenuta declaratoria di estinzione del reato, inutilizzabilità di tali elementi in mancanza di impugnazione. Il giudicato formatosi impedisce di ritenere inesistenti le fatture utilizzate dall'imputato a seguito di declaratoria di prescrizione del reato di emissione ex art. 8 cit. -Violazione di cui all'art. 606 comma 1, lett. b) cod.proc.pen. in relazione all'affermazione della responsabilità di D'[OSCURATO:PERSONA] per il capo 3) tenuto conto che quattro fatture per operazioni inesistenti sarebbero state emesse motu proprio da D'[OSCURATO:PERSONA] apparentemente riferibili a [OSCURATO:SOCIETA] e delle dichiarazioni di Corfiati che avrebbe negato di avere emesso tali fatture e che questi avrebbe ceduto al D'Alessandro la società [OSCURATO:SOCIETA] e non la [OSCURATO:SOCIETA]. - Rettifica ai sensi dell'art. 619 cod.proc.pen. della misura della pena inflitta a D'[OSCURATO:PERSONA] per errore di calcolo. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria scritta con cui ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 3. Va, anzitutto, scrutinato il primo motivo di ricorso svolto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] con cui deduce la prescrizione dei reati e segnatamente del reato di cui al capo 3) - art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, commesso il 30/09/2011, di cui al capo 4) - art. 10 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, accertato il 10/11/2015, e di cui al capo 5) - art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, commesso il 31/12/2012, il quale, secondo quanto si dirà, appare manifestamente infondato. L'art. 17, comma 1 bis del d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, prevede che "i termini di prescrizioni per i delitti previsti dagli artt. da 2 a 10 del presente decreto sono elevati di un terzo". Tale norma trova applicazione ai fatti commessi successivamente al 17 settembre 2011, data di entrata in vigore della legge di conversione n. 148/2011 del di. n. 138 del 2011. Consegue che il reato di cui al capo 3) si è prescritto in data 30/09/2021, successivamente alla sentenza impugnata del 9 aprile 2021 e, in presenza di ricorso inammissibile, come si dirà, di D'[OSCURATO:PERSONA], non è rilevabile in questa sede la sopravvenuta prescrizione del reato rispetto alla sentenza impugnata. Il reato di cui al capo 4), accertato il 10/11/2015, si prescriverà al 10/11/2025, tenuto conto che il reato di occultamento delle scritture contabili e degli altri documenti contabili ha natura permanente. Questa Corte ha, in più occasioni, affermato che il delitto di occultamento della documentazione contabile ha natura di reato permanente, in quanto la condotta penalmente rilevante si protrae sino al momento dell'accertamento fiscale, che coincide con il "dies a quo" da cui decorre il termine di prescrizione (Sez. 3, n. 46049 del 28/03/2018, Carestia, Rv. 274697 - 02; Sez. 3, n. 14461 del 25/05/2016, Quaglia, Rv. 269898 - 01; Sez. 3, n. 38376 del 09/07/2015, Palermo, Rv. 264676 - 01; Sez. 3, n. 5974 del 05/12/2012, P.G. in proc. Buonocore, Rv. 254425; Sez. 3, n. 3055/08 del 14/11/2007, Allocca, Rv. 238612), pertanto tenuto conto dell'accertamento in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il reato non è a tutt'oggi prescritto, maturando la prescrizione al 10/11/2025, ai sensi dell'art. 17 comma 1 bis del d.lgs n. 74 del 2000. Infine, l'art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, commesso il 31/12/2012 si prescriverò al 31/12/2022 e, dunque, non è a tutt'oggi prescritto. 4. Va, ancora in via preliminare, scrutinato il primo motivo processuale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] con cui deduce la mancata notificazione dell'avviso del decreto che dispone il giudizio di appello al difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], nominato all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] avanti al Tribunale di Forlì. La censura è manifestamente infondata. Dagli atti processuali, a cui questa Corte ha accesso, risulta che l'avv. [OSCURATO:PERSONA], sebbene nominato difensore degli imputati all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], era stato sospeso dall'albo professionale dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 15/10/2018, sicchè agli imputati erano stati nominati difensori di ufficio gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (difensore di D'[OSCURATO:PERSONA]) e [OSCURATO:PERSONA] (difensore di D'[OSCURATO:PERSONA]). Tali difensori avevano presentato atto di appello avverso alla sentenza di condanna del Tribunale di Forli ed erano presenti nel giudizio di appello celebratosi davanti alla Corte d'appello. Al momento della celebrazione del giudizio di appello, gli imputati erano difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Romagnoli ai quali è stato dato avviso dell'udienza di appello. La nomina dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in calce al ricorso per cassazione, è stata effettuata dagli imputati in data 18/07/2021, dunque, in epoca successiva al giudizio di appello. Da cui la manifesta infondatezza della censura. 5. Nel merito i motivi dei separati ricorsi che attengono all'affermazione di responsabilità degli imputati, che possono essere trattati congiuntamente, sono inammissibili, salvo il motivo sul calcolo della pena nei confronti di D'[OSCURATO:PERSONA]. 5.1. Sono inammissibili per manifesta infondatezza i motivi di ricorso (terzo motivo avv. [OSCURATO:PERSONA] e il terzo e quarto motivo avv. [OSCURATO:PERSONA]) in relazione all'affermazione della responsabilità per il reato di cui agli artt. 110 cod.pen. e 10 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, capo 4), oggetto di doppio conforme accertamento. Vero è che il reato di occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74) presuppone l'istituzione della documentazione contabile e la produzione di un reddito, e pertanto non contempla anche la condotta di omessa tenuta delle scritture contabili, sanzionata amministrativamente dall'art. 9, comma 1, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 (Sez. 3, n. 1441 del 12/07/2017, Andriola, Rv. 272034), non essendo sufficiente un mero comportamento omissivo, ossia la omessa tenuta delle scritture contabili, ma è necessario un quid pluris a contenuto commissivo consistente nell'occultamento o nella distruzione dei documenti contabili, la cui istituzione e tenuta è obbligatoria per legge (Sez. 5, n. 35591 del 20/06/2017, Fagioli e altro, Rv. 270809). Non di meno la sentenza impugnata - nel ritenere integrato il reato- ha appunto osservato, con motivazione certamente non illogica ed ancor meno manifestamente illogica, che era stata riscontrata l'assenza di n. 21 fatture di vendita del 2011, mai esibite, che erano state registrate nel registro Iva, che l'imputato D'[OSCURATO:PERSONA] aveva genericamente dichiarato di avere distrutto le scritture contabili e la documentazione, ammettendone così la loro istituzione, che tali dichiarazioni erano certamente utilizzabili atteso che vi era stato consenso delle parti, ex art. 493 cod.proc.pen., all'acquisizione della comunicazione di reato che le conteneva, che a seguito di invio di questionari, emergevano ulteriori fatture (n. 31 per gli anni 2011-2014) che non erano state esibite. Infine, era accertata la mancanza del registro corrispettivi del bar Picchio per il 2011. La sentenza impugnata risulta correttamente motivata sul rilievo che, poiché la fattura deve essere emessa in duplice esemplare, il rinvenimento di uno di essi presso il terzo destinatario dell'atto può far desumere che il mancato rinvenimento dell'altra copia presso l'emittente sia conseguenza della sua distruzione o del suo occultamento (Sez. 3, n. 41683 del 02/03/2018, Vitali, Rv. 274862). La corte territoriale, con motivazione scevra da rilievi di illogicità manifesta, ha congruamente ritenuto sussistente il reato di occultamento dei documenti contabili e di scritture contabili, disattendendo la generica dichiarazione della distruzione di "alcune fatture" da parte di D'[OSCURATO:PERSONA], nonché l'impossibilità della ricostruzione del volume degli affari e dei redditi che la Guardia di finanza aveva comunque accertato a seguito del reperimento dei documenti aliunde (cfr. pag. 11 e 19), nonché il fine specifico del dolo, atteso che non erano state depositate le dichiarazioni fiscali a fine delle imposte sui redditi e sull'Iva per gli anni 2011-2012- 2013 e 2014, di cui quelle penalmente rilevanti erano quelle degli anni 2011 e 2014, stante il superamento della soglia di punibilità, ora contestate nei capi 4) e 5) al legale rappresentante D'[OSCURATO:PERSONA]. In tale contesto del tutto infondata la prospettazione difensiva secondo cui il reato sarebbe escluso nel caso di presentazione delle dichiarazioni fiscali non potendosi ritenere sussistente il reato in questione mancando il fine di evadere in capo a chi presenta le dichiarazioni fiscali. La ratio dell'incriminazione risiede proprio nella necessità che il contribuente conservi le scritture contabili e gli altri documenti fiscale proprio per consentire il controllo della correttezza delle dichiarazioni fiscali. Peraltro, negli anni in questione non vennero presentate le dichiarazioni fiscali, mentre è del tutto irrilevante, ai fini dell'esclusione della sussistenza del reato, la circostanza che fosse stata presentata la dichiarazione fiscale per l'anno 2010. Il concorso nel reato di D'[OSCURATO:PERSONA] è stato congruamente argomentato, essendo egli il legale rappresentante fino al 23/02/2012, tenuto conto che la parziale omissione della contabilità risaliva agli anni 2010-2011 (segnatamente erano mancanti le fatture del bar Capitol e Picchio degli anni 2010- 2011, idem il registro iva e dei corrispettivi dei medesimi esercizi commerciali per gli stessi anni, cfr. pag. 17, né furono esibiti i libri contabili). 5.2. Anche i motivi (quarto e quinto avv. [OSCURATO:PERSONA] e secondo avv. [OSCURATO:PERSONA]) in merito all'affermazione della responsabilità di D'[OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di dichiarazioni fraudolenta di cui al capo 3) sono inammissibili. I motivi sono in larga misura meramente ripetitivi di quelli già devoluti ai giudici dell'impugnazione ed anche manifestamente infondati. La corte territoriale con motivazione che non appare manifestamente illogica, sulla scorta di un accertamento di fatto non qui rivisitabile, ha argomentato l'inesistenza delle prestazioni indicate nelle fatture emesse da [OSCURATO:SOCIETA] e dalla ditta di Chourabi (per la cui emissione erano stati processati per la violazione dell'art. 8 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 sia D'[OSCURATO:PERSONA], emittente le fatture [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] per la omonima ditta) sul rilievo che, quanto alla [OSCURATO:SOCIETA], questa era società inattiva dal 2010, non aveva apparato contabile e secondo le dichiarazioni rese dal Corfiati, precedente legale rappresentante, egli aveva ceduto la società al D'Alessandro nel 2010 (cfr. pag. 8) non avendo così, coeretemente, riconosciuto le fatture emesse e registrate in contabilità della società D'Alessandro e utilizzate nelle dichiarazioni fiscali per esporre costi fittizi. Quanto alle fatture emesse dalla ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], la corte territoriale rilevava che si trattava di una generica indicazione di lavori relativi ad un contratto mai prodotto, che la prospettazione difensiva secondo cui sarebbero stati lavori in subappalto non trovata conferme (cfr. pag. 9-10), da cui ha tratto la dimostrazione dell'inesistenze delle fatture utilizzate per ridurre i costi. Infine, manifestamente infondata è la tesi difensiva secondo cui, stante l'intervenuta prescrizione dei reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui ai capi 1) e 2) - a carico dei soggetti emittenti le fatture utilizzate nella dichiarazione fraudolenta di cui al capo 3) non sarebbero utilizzabili gli elementi di prova per il reato di cui al capo 3), elementi di prova acquisiti nel medesimo procedimento cumulativo nell'ambito del quale è stata pronunciata la declaratoria di prescrizione per i capi 1) e 2) e di condanna per il capo 3).5.4. Infine, non si sottrae alla medesima sorte dell'inammissibilità il quinto motivo di ricorso (avv. [OSCURATO:PERSONA]) in relazione all'affermazione della responsabilità penale di D'[OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 di cui ai capi 5) e 6). Ferma e incontestata l'omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali negli anni 2011 (capo 5) e 2014 (capo 6), la sentenza impugnata ha congruamente argomentato il superamento della soglia di punibilità come prevista ratione temporis. Sotto un primo profilo, è indirizzo interpretativo consolidato nella giurisprudenza di legittimità, quello secondo cui, nei reati tributari, spetta esclusivamente al giudice penale il compito di determinare l'ammontare dell'imposta evasa, da intendersi come l'intera imposta dovuta e non versata in base a una verifica che può venire a sovrapporsi ed anche entrare in contraddizione con quella eventualmente effettuata dal giudice tributario, non essendo configurabile alcuna pregiudiziale tributaria (Sez. 3, n. 50157 del 27/09/2018, Fiusco, Rv. 275439 - 01). La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, per il principio di atipicità dei mezzi di prova, di cui è espressione l'art. 189 cod. proc. pen., il giudice può avvalersi dell'accertamento induttivo, compiuto mediante gli studi di settore dagli Uffici finanziari, per la determinazione dell'imposta dovuta, ferma restando l'autonoma valutazione degli elementi emersi secondo i criteri generali previsti dall'art. 192, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 36207 del 17/04/2019, Menegoli, Rv. 277581 - 01) e, quanto alla verifica del superamento della soglia di punibilità di cui all'art. 5 D.Lgs. n. 74 del 2000, il giudice penale può legittimamente avvalersi dell'accertamento induttivo, mediante gli studi di settore, compiuto dagli Uffici finanziari per la determinazione dell'imponibile (Sez. 3, n. 40992 del 14/05/2013, Ottaiano, Rv. 257619 - 01; Sez.3, n. 24811 del 28/4/2011, Rocco, Rv. 250647). La sentenza impugnata, in continuità con quella di primo grado, è pervenuta alla determinazione della imposta evasa sulla scorta dell'accertamento compiuto dalla Guardia di Finanza, i cui esiti sono stati acquisiti nel processo penale su accordo delle parti, di cui ne ha condiviso le conclusioni (pag. 20). Sulla base di tale accertamento ha ritenuto dimostrato il superamento delle soglie di punibilità in relazione a ciascuna imposta negli anni di riferimento, evidenziando, il Collegio, che quanto al reato commesso nel 2011, la soglia di punibilità era di € 30.000,00 che risulta superata, e che, ai sensi dell'art. 21 comma 7 d.P.R. 633 del 197, l'iva è dovuta anche a fronte di fatture per operazioni inesistenti e dunque non possono essere scomputate nella verifica del superamento della soglia di punibilità (Sez. 3, n. 20901 del 26/06/2020, Rv.279509 - 02; Sez. 3, n. 29977 del 12/02/2019, Rv. 276289; Sez. 3, n. 6935 del 23/11/2017, non mass.; Sez. 3, n. 24540 del 20/03/2013, Rv. 256424 - 01). 6. È fondato il motivo sul calcolo della pena nei confronti di D'[OSCURATO:PERSONA], frutto di un errore di diritto che può essere rimediato da Questa Corte di legittimità senza pronunciare l'annullamento con rinvio. Ed invero, la corte territoriale, nel confermare la misura della pena irrogata dal Tribunale di Forlì, ha operato l'aumento per la continuazione tra i reati reputando cinque reati satelliti: ovvero il capo 4), il capo 5) e il capo 6) e tre distinti reati di cui all'art. 10 cit. in relazione agli anni di imposta, non considerando che l'omissione punita dalli 10 cit. non si perfeziona anno per anno, ma è un'unica condotta permanente, da cui l'erroneo aumento di pena a titolo di continuazione, sicchè il calcolo della pena deve essere rimodulato per ovviare all'errore di diritto nei seguenti termini, rispettando i singoli segmenti di pena indicati dai giudici del merito: pena base per il reato di cui all'art. 10 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 - capo 4) - anni uno e mesi otto di reclusione, aumentata per i capi 5) e 6) di mesi due di reclusione e così pervenendo alla pena finale di anni due di reclusione. La sentenza va, sul punto, annullata senza rinvio, nei confronti di D'[OSCURATO:PERSONA] limitatamente al trattamento sanzionatorio con rideterminazione in anni due di reclusione. Il ricorso nel resto va dichiarato inammissibile. 7. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso di D'[OSCURATO:PERSONA] consegue la condanna al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Va, infine, ricordato che, nella consolidata interpretazione di questa Corte, un ricorso per cassazione inammissibile, per manifesta infondatezza dei motivi o per altra ragione, "non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p." (Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463, Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv 217266; Sez. 4, n. 18641 del 20/01/2004, Tricorni) cosicché è preclusa la dichiarazione di prescrizione del reato di cui al capo 3) maturato dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello (Sez. 5, n. 15599 del 19/11/2014, Zagarella, Rv. 263119). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di D'[OSCURATO:PERSONA], limitatamente al trattamento sanzionatorio relativo alla pena principale, rideter
Sentenza Cassazione n. 38090/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris