CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 28660/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (AFGHANISTAN) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Viene in esame la sentenza della Corte d'Appello di Milano con cui, in riforma della pronuncia del Tribunale di Como datata 25.11.2019, emessa all'esito di rito abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del delitto di tentato furto in abitazione e condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 150 di multa, per aver sottratto la bicicletta di [OSCURATO:PERSONA] dal portico dell'azienda agric:ola in cui questi viveva, dopo essersi ivi introdotto con il pretesto di cercare lavoro, riconosciute le concesse attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata, specifica, infraquinquennale contestata nei suoi confronti. In primo grado, l'imputato era stato prosciolto, qualificato il reato in furto semplice, perché estinto per remissione di querela. 2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, deducendo un unico motivo con cui contesta la ritenuta configurabilità del tentato furto in abitazione, segnalando come il ricorrente si fosse introdotto nell'edificio, sede di un'azienda agricola, credendolo un luogo di lavoro e non avendo alcuna consapevolezza del fatto che esso fosse adibito ad abitazione dal padre della persona offesa, dipendente dell'azienda, e dalla stessa vittima. 3. Il PG [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto del ricorso con requisitoria scritta. 3.1. Il difensore dell'imputato ha depositato conclusioni scritte con le quali, ritenendo infondate le considerazioni del PG, insiste per l'annullamento della sentenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Anzitutto, deve rammentarsi che la fattispecie in esame rappresenta una tipologia paradigmatica per la giurisprudenza consolidata di questa Corte regolatrice, che ha più volte affermato come integri il reato previsto dall'art. 624-bis cod. pen. la condotta di chi si impossessa di una bicicletta introducendosi in luoghi di pertinenza di altri adibiti a privata dimora (tra le più recenti massimate, cfr. Sez. 5, n. 1278 del 31/10/2018, dep. 2019, Sini, Rv. 274389, avuto riguardo all'androne di un edificio destinato ad abitazioni). Ed è noto che, ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 624-bis cod. pen., rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale (Sez. U, n. 31345 del 23/3/2017, D'Amico, Rv. 270076, cui si conforma la giurisprudenza successiva, pur nella diversità delle fattispecie). 3. Orbene, a prescindere dal fatto che un'azienda agricola, luogo di lavoro dalle ampie necessità di gestione per dimensione e funzionalità, possa costituire di per sé un luogo, in alcune sue parti, destinato a privata dimora di coloro i quali 'vi lavorino stabilmente, nel caso di specie, i giudici di merito hanno accertato la presenza di una vera e propria dimora stabile privata, in cui vivevano la vittima del reato e suo padre, addetto a mansioni lavorative per l'azienda stessa. La tesi difensiva è che il ricorrente non avesse consapevolezza del fatto che la bicicletta sottratta, e poi subito restituita, fosse parcheggiata nelle pertinenze di un luogo adibito a privata dimora. Il ricorso, tuttavia, invoca circostanze affidate a valutazioni di senso comune ed al campo delle ipotesi di più o meno ordinario verificarsi, relativamente alla normale gestione di un'azienda agricola come luogo di lavoro e non di abitazione, mentre altrettanto apoditticamente e congetturalmente rappresenta il dato essenziale dell'inconsapevolezza da parte del ricorrente circa il fatto che, invece, nel caso di specie, l'azienda agricola al suo interno ospitasse anche la dimora privata di alcuni dei lavoratori ivi impiegati e, per quel che qui interessa, del padre della persona derubata, con cui quest'ultimo viveva. La prospettazione è evidentemente inammissibile, sia per l'inevitabile tasso di ipoteticità che, per quanto già chiarito, la caratterizza, sia perché rivela, invero, la volontà del ricorrente di coinvolgere il Collegio in una egualmente inammissibile valutazione relativa alle circostanze di fatto poste a fondamento della contestazione nei confronti del ricorrente. E non può essere compito del giudice di legittimità indagare le condizioni concrete nelle quali l'autore della condotta di reato si sia trovato ad agire, in mancanza di specifiche deduzioni di travisamento della prova in atti ovvero di manifesta illogicità della sua ricostruzione logica nella motivazione del provvedimento impugnato. In tema di giudizio di cassazione, infatti, sono precluse al giudice di legittimità — a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Peraltro, nel caso di specie, se proprio alcuni elementi di fatto possono essere valorizzati, tra questi vi è senz'altro quello del contesto in cui si è sviluppata l'azione criminosa e che avallano la scelta dei giudici di merito di ritenere sussistente la condotta di furto in (pertinenza di) privata dimora: l'imputato, secondo quanto riferito dalla vittima, aveva finto di chiedere informazioni per la ricerca di un lavoro proprio alla persona offesa, che si trovava nel cortile dell'azienda agricola ove affacciava anche la sua abitazione, ed era rimasto all'interno di detto cortile quasi dieci minuti, allontanandosi con la bicicletta solo dopo questo tempo, sicchè ha avuto tempo per acquisire consapevolezza sulla situazione abitativa della vittima. 4. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000 P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremil