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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 febbraio 2023

Cassazione n. 07800/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.32544/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 32, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 60, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 3093/2019 depositata il27/05/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Viene proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia del 25 luglio 2019, n. 3093, che ha respinto l’impugnazione proposta contro la decisione del Tribunale di Venezia il 10 gennaio 2011, il quale – disattesa l’eccezione di nullità dell’atto di chiamata in causa, sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] Ortaklgi, odierna ricorrente – aveva accolto la domanda di accertamento dell’inoperatività della garanzia a prima richiesta, rilasciata da [OSCURATO:SOCIETA]. in favore della [OSCURATO:PERSONA] Ortaklgi, ed aveva ordinato alla banca di non pagare, non addebitare nessuna somma al riguardo e non segnalare alcunché alla Centrale dei rischi, mentre aveva ha respinto la domanda riconvenzionale di pagamento della somma di € 85.000,00, avanzata verso la banca dalla terza chiamata [OSCURATO:PERSONA] Ortaklgi.

Il rapporto di fornitura, sottostante alla garanzia, atteneva alla fornitura, da parte della italiana [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., di una macchina profilatrice alla [OSCURATO:PERSONA] Ortaklgi.

La corte territoriale ha ritenuto, per quanto ancora rileva, che nessuna nullità dell’atto di chiamata fosse sostenibile, contenendo esso ogni necessario riferimento alla pretesa della [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., con domanda estesa alla terza chiamata; nel merito, ha ritenuto, confermando il convincimento del primo giudice, che nulla sia dovuto in pagamento da parte della banca, in relazione alle risultanze dei documenti in atti circa l’inadempimento della [OSCURATO:PERSONA] Ortaklgi al contratto di vendita (di una macchina profilatrice per cavi elettrici), la quale non aveva il diritto di escutere la garanzia.

Quanto ai documenti nuovi, che la medesima società [OSCURATO:PERSONA] Ortaklgi aveva chiesto di produrre in appello, la corte territoriale ha ritenuto che essi –in parte – fossero già stati esaminati dal primo giudice, in quanto ivi prodotti, ed –in altra parte – non fossero comunque indispensabili dalla decisione, dal momento che l’ordinanza di archiviazione del GIP presso il Tribunale di Venezia del 14 febbraio 2012 ha ritenuto, in ogni caso, impossibile procedere all’accertamento processuale della falsità dei documenti di trasporto e della fattura – di cui, mediante i documenti nuovi, la società turca vorrebbe provare la falsità – essendo stati i macchinari rispediti in Italia, e che l’accertamento della falsità di quei documenti non potesse essere effettuato in sede di appello; ha aggiunto che, comunque, con sentenza del 25 marzo 2019 la stessa Corte d’appello, in altro giudizio, ha confermato la pronuncia di primo grado di risoluzione per inadempimento della società turca al contratto di fornitura, cui è riferita la garanzia oggetto del presente giudizio, con condanna della medesima al risarcimento del danno.

Per la cassazione di detta pronuncia ricorre la soccombente [OSCURATO:PERSONA] Ortaklgi, sulla base di due motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]., che del pari deposita memoria, mentre [OSCURATO:SOCIETA]. è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA]

1. – Con il primo motivo, si deduce la violazione o la falsa applicazione degli artt. 115 e 2697 c.p.c., perché la corte d’appello non ha tenuto conto che [OSCURATO:SOCIETA]. non ha mai contestato di dover pagare, semplicemente attenendosi alla ordinanza cautelare che le inibiva il pagamento della garanzia, e quindi la domanda riconvenzionale della odierna ricorrente avrebbe dovuto essere accolta sulla base della non contestazione.

Con il secondo motivo, lamenta la violazione o la falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., perché la corte d’appello avrebbe dovuto ammettere i documenti, estrapolati dal procedimento penale e reperiti solo dopo la sentenza di primo grado, da cui sarebbe emerso l’adempimento inesatto e tardivo della stessa [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].

2. –I due motivi, che possono essere trattati insieme in quanto affetti dal medesimo vizio, sono inammissibili, in quanto non colgono la ratio decidendi, esposta nella sentenza impugnata.

Sotto un primo profilo, invero, essa ha ampiamente argomentato le ragioni per le quali ha ravvisato – condividendo il convincimento del primo giudice – l’inadempimento della stessa società acquirente, per le proprie attività di esecuzione dell’accordo, restando quindi del tutto irrilevante ed estraneo all’ambito decisorio l’atteggiamento tenuto dalla banca.

Quanto al secondo motivo, esso è inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., non permettendo di apprezzare la censura, e non si confronta con l’argomentare della corte territoriale, la quale ha ritenuto tali documenti non indispensabili dalla decisione, altresì precisando sia che non era stato possibile, né innanzi al giudice penale né innanzi alla stessa corte d’appello, procedere all’accertamento processuale della falsità dei documenti di trasporto e della fattura, posti dalla [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. a fondamento del proprio assunto; sia che il contratto è stato ormai risolto, per inadempimento della stessa società turca al contratto di fornitura, al quale era collegata la garanzia oggetto del presente giudizio.

Nella sostanza, allora, la ricorrente finisce per censurare un’insufficienza della motivazione, perché non sorretta da adeguate argomentazioni, tuttavia non ammessa in questa sede.

3. –Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di legittimità in favore della controricorrente, liquidate in € 6.000,00 per compensi, oltre ad € 200,00 per esborsi, alle spese forfetarie nella misura del 15% sui compensi ed agli accessori, come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contrib

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.32544/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 32, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 60, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 3093/2019 depositata il27/05/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Viene proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia del 25 luglio 2019, n. 3093, che ha respinto l’impugnazione proposta contro la decisione del Tribunale di Venezia il 10 gennaio 2011, il quale – disattesa l’eccezione di nullità dell’atto di chiamata in causa, sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] Ortaklgi, odierna ricorrente – aveva accolto la domanda di accertamento dell’inoperatività della garanzia a prima richiesta, rilasciata da [OSCURATO:SOCIETA]. in favore della [OSCURATO:PERSONA] Ortaklgi, ed aveva ordinato alla banca di non pagare, non addebitare nessuna somma al riguardo e non segnalare alcunché alla Centrale dei rischi, mentre aveva ha respinto la domanda riconvenzionale di pagamento della somma di € 85.000,00, avanzata verso la banca dalla terza chiamata [OSCURATO:PERSONA] Ortaklgi. Il rapporto di fornitura, sottostante alla garanzia, atteneva alla fornitura, da parte della italiana [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., di una macchina profilatrice alla [OSCURATO:PERSONA] Ortaklgi. La corte territoriale ha ritenuto, per quanto ancora rileva, che nessuna nullità dell’atto di chiamata fosse sostenibile, contenendo esso ogni necessario riferimento alla pretesa della [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., con domanda estesa alla terza chiamata; nel merito, ha ritenuto, confermando il convincimento del primo giudice, che nulla sia dovuto in pagamento da parte della banca, in relazione alle risultanze dei documenti in atti circa l’inadempimento della [OSCURATO:PERSONA] Ortaklgi al contratto di vendita (di una macchina profilatrice per cavi elettrici), la quale non aveva il diritto di escutere la garanzia. Quanto ai documenti nuovi, che la medesima società [OSCURATO:PERSONA] Ortaklgi aveva chiesto di produrre in appello, la corte territoriale ha ritenuto che essi –in parte – fossero già stati esaminati dal primo giudice, in quanto ivi prodotti, ed –in altra parte – non fossero comunque indispensabili dalla decisione, dal momento che l’ordinanza di archiviazione del GIP presso il Tribunale di Venezia del 14 febbraio 2012 ha ritenuto, in ogni caso, impossibile procedere all’accertamento processuale della falsità dei documenti di trasporto e della fattura – di cui, mediante i documenti nuovi, la società turca vorrebbe provare la falsità – essendo stati i macchinari rispediti in Italia, e che l’accertamento della falsità di quei documenti non potesse essere effettuato in sede di appello; ha aggiunto che, comunque, con sentenza del 25 marzo 2019 la stessa Corte d’appello, in altro giudizio, ha confermato la pronuncia di primo grado di risoluzione per inadempimento della società turca al contratto di fornitura, cui è riferita la garanzia oggetto del presente giudizio, con condanna della medesima al risarcimento del danno. Per la cassazione di detta pronuncia ricorre la soccombente [OSCURATO:PERSONA] Ortaklgi, sulla base di due motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]., che del pari deposita memoria, mentre [OSCURATO:SOCIETA]. è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Con il primo motivo, si deduce la violazione o la falsa applicazione degli artt. 115 e 2697 c.p.c., perché la corte d’appello non ha tenuto conto che [OSCURATO:SOCIETA]. non ha mai contestato di dover pagare, semplicemente attenendosi alla ordinanza cautelare che le inibiva il pagamento della garanzia, e quindi la domanda riconvenzionale della odierna ricorrente avrebbe dovuto essere accolta sulla base della non contestazione. Con il secondo motivo, lamenta la violazione o la falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., perché la corte d’appello avrebbe dovuto ammettere i documenti, estrapolati dal procedimento penale e reperiti solo dopo la sentenza di primo grado, da cui sarebbe emerso l’adempimento inesatto e tardivo della stessa [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. 2. –I due motivi, che possono essere trattati insieme in quanto affetti dal medesimo vizio, sono inammissibili, in quanto non colgono la ratio decidendi, esposta nella sentenza impugnata. Sotto un primo profilo, invero, essa ha ampiamente argomentato le ragioni per le quali ha ravvisato – condividendo il convincimento del primo giudice – l’inadempimento della stessa società acquirente, per le proprie attività di esecuzione dell’accordo, restando quindi del tutto irrilevante ed estraneo all’ambito decisorio l’atteggiamento tenuto dalla banca. Quanto al secondo motivo, esso è inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., non permettendo di apprezzare la censura, e non si confronta con l’argomentare della corte territoriale, la quale ha ritenuto tali documenti non indispensabili dalla decisione, altresì precisando sia che non era stato possibile, né innanzi al giudice penale né innanzi alla stessa corte d’appello, procedere all’accertamento processuale della falsità dei documenti di trasporto e della fattura, posti dalla [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. a fondamento del proprio assunto; sia che il contratto è stato ormai risolto, per inadempimento della stessa società turca al contratto di fornitura, al quale era collegata la garanzia oggetto del presente giudizio. Nella sostanza, allora, la ricorrente finisce per censurare un’insufficienza della motivazione, perché non sorretta da adeguate argomentazioni, tuttavia non ammessa in questa sede. 3. –Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di legittimità in favore della controricorrente, liquidate in € 6.000,00 per compensi, oltre ad € 200,00 per esborsi, alle spese forfetarie nella misura del 15% sui compensi ed agli accessori, come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contrib
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