CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 2023
Cassazione n. 14309/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona che - per quanto ancora qui di interesse - ha confermato la responsabilità del suddetto imputato per il reato di minaccia, furto pluriaggravato e danneggiamento seguito da incendio; - che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi motivazionali in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito attraverso una valutazione in fatto non sindacabile in sede di legittimità ed è comunque manifestamente infondato, dal momento che la norma in esame presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Rv. 269241); principio, questo, cui la Corte territoriale si è fedelmente attenuta nel rigettare, in assenza di specifiche contrarie deduzioni, il motivo di gravame sul punto (vedi pag. 5 del provvedimento impugnato); - che il secondo motivo di ricorso con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della recidiva è manifestamente infondato poiché il giudice di merito ha dato atto del rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, ritenendo come la pregressa condotta criminosa fosse indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che ha influito, quale fattore criminogeno, sulla commissione del reato (cfr. ibidem); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 marzo 2023 Il ler