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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 dicembre 2023

Cassazione n. 03978/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto che il ricorso, con i successivi motivi aggiunti, presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] riproduce deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, in particolare, che, nel conferma re la condanna per il reato ex art. 73, comma , d.P.R. n. 3/990, la Corte ch appello ha adeguatamente motivato l'esclusione del. fatto di lieve entità disciplinato dall'art. 73, comma 5, ci.P.R. n. 309/1990 considerando la condotta nel complesso dei suoi connotati e rimarcando che il ricorrente ha commesso il reato mentre stava agli arresti domiciliari per delitti in materia di stupefacenti e per la partecipazione a una associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990 e ha detenuto per la cessione rilevanti quantità di sostanze stupefacenti di natura diversa così palesando anche il permanere di rapporti con ambienti delinquenziali in grado di fornirgli e recapitargli la sostanza; ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 22 dicembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto che il ricorso, con i successivi motivi aggiunti, presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] riproduce deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, in particolare, che, nel conferma re la condanna per il reato ex art. 73, comma , d.P.R. n. 3/990, la Corte ch appello ha adeguatamente motivato l'esclusione del. fatto di lieve entità disciplinato dall'art. 73, comma 5, ci.P.R. n. 309/1990 considerando la condotta nel complesso dei suoi connotati e rimarcando che il ricorrente ha commesso il reato mentre stava agli arresti domiciliari per delitti in materia di stupefacenti e per la partecipazione a una associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990 e ha detenuto per la cessione rilevanti quantità di sostanze stupefacenti di natura diversa così palesando anche il permanere di rapporti con ambienti delinquenziali in grado di fornirgli e recapitargli la sostanza; ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 03978/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris