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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 agosto 2026

Cassazione n. 24710/2026

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iale,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di curatore del [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA].coop. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoMassimo Pacetti-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 3243/2025depositata il 25/05/2025, notificata in data 29/05/2025Numero registro generale 16401/2025Numero sezionale 3105/2026Numero di raccolta generale 24710/2026Data pubblicazione 19/08/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]Aquino.Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto delricorso.1. [OSCURATO:PERSONA] 76 S.r.l. ha propostocontestazione al rendiconto del curatore del [OSCURATO:PERSONA] 76 S.r.l. (dichiarato con sentenza n. 2962/1999),deducendo – in particolare – l’illegittimità delle procedure di vendita,condotte dalla curatela erroneamente sotto il regime normativo successivoe tali da condurre alla liquidazione del patrimonio immobiliare delladebitrice a prezzo vile o, comunque, incongruo.2.

Il Tribunale di Velletri ha approvato il conto di gestione, ritenendoche le censure del ricorrente attenessero a provvedimenti del giudicedelegato e non alla gestione del curatore, che a questi aveva dato3.

La Corte di Appello di Roma, con la sentenza impugnata, harigettato l’appello della società.

Ha ritenuto il giudice di appello fisiologicala compresenza di due regimi di liquidazione dei beni nel fallimento inoggetto, atteso che l’art. 22 d. lgs. n. 169/2007 ha previsto l’applicazionealle procedure pendenti dell’art. 7, comma 6, d. lgs. ult. cit., in tema sia diprocedure competitive, sia di vendite concorsuali nelle forme del codice dirito.

Ha, poi, ritenuto infondata l’allegazione secondo cui l’applicazione delnuovo regime normativo sarebbe avvenuta in ritardo (nel corso del 2013anziché nel 2008, come previsto dalla normativa sopravvenuta), nonchécensura priva di allegazione relativa al pregiudizio subito dall’appellante acausa della tardiva applicazione della disciplina sopravvenuta.4.

Ha, infine, rigettato la deduzione secondo cui la vendita degliimmobili sarebbe avvenuta a prezzo vile per effetto dell’erroneità dellen. 16401/2025 R.G.Numero registro generale 16401/2025Numero sezionale 3105/2026Numero di raccolta generale 24710/2026Data pubblicazione 19/08/2026perizie effettuate dal fallimento, essendo il compendio immobiliare statovenduto dal curatore a un prezzo (nella specie pari a € 290.000,00)largamente inferiore al prezzo di stima (€ 530.500,00), dopo che laprocedura aveva posto in essere diversi esperimenti di vendita nel corso disei anni, esperimenti sollecitamente posti in essere dal curatore.

È, inoltre,stata valorizzata la circostanza che la curatela aveva disposto ben duediverse valutazioni peritali, una delle quali con il metodo del valore ditrasformazione, senza che la diversa metodologia applicata avesse avutoincidenza sul prezzo base degli immobili.

Ha, infine, rilevato il giudice diappello che l’appellante non avesse svolto specifiche contestazioni allesingole voci del conto di gestione redatto dal curatore.5.

Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] 76S.r.l., affidato a sette motivi, cui resistono con controricorso il creditoreBANCA [OSCURATO:PERSONA] Soc.

Coop. e ilcuratore del Fallimento, anche in proprio.

Ricorrente e controricorrentihanno depositato memorie.

Il ricorrente ha depositato documentazione exart. 372 cod. proc. civ., relativa alla designazione del curatore speciale delricorrente in data 23 luglio 2025.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione dell’art. 22 d.lgs. n. 169/2007, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenutoapplicabile alla procedura pendente la disciplina sopravvenuta in tema diliquidazione giudiziale.

Si osserva che, in applicazione dell’art. 150 d. lgs.n. 5/2006 la nuova disciplina concorsuale non sarebbe applicabile alleprocedure pendenti, norma rispetto alla quale l’art. 22 d. lgs. n. 169/2007non può prevedere in via derogatoria la retroattività di alcune disposizioni(con eccezione dell’art. 104-ter l.fall.), deducendosi che l’irretroattivitàdella nuova disciplina si ricaverebbe da una interpretazione sistematica deld. lgs. n. 169/2007.n. 16401/2025 R.G.Numero registro generale 16401/2025Numero sezionale 3105/2026Numero di raccolta generale 24710/2026Data pubblicazione 19/08/20262.

Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 104-ter l.fall. nonché, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc.civ., nullità della sentenza per motivazione apparente, nella parte in cui lasentenza impugnata ha ritenuto inapplicabile alle procedure pendenti ladisciplina del programma di liquidazione.

Deduce salto logico dellasentenza impugnata per avere ritenuto, da un lato, inapplicabile taledisciplina alle procedure pendenti e, al contempo, applicabile la disciplinasopravvenuta in tema di liquidazione dei beni, nonché contrasto con ladisciplina normativa.3.

I primi due motivi, i quali possono essere esaminaticongiuntamente, sono infondati.

Questa Corte – come ricorda il PubblicoMinistero – ha già affermato in tema di disciplina transitoria del d. lgs. n.169/2007 (art. 22, comma 3, d.lgs. cit.) che «le nuove disposizioni di cuiall'art. 107 l. fall. (anche nella parte in cui non è previsto per ogni singolocreditori) si applicano anche alle procedure concorsuali pendenti al 1°gennaio 2008» (Cass., n. 35349/2021).

La norma, per il suo chiaro tenoreletterale, che non ammette altre interpretazioni, deroga espressamenteall’art. 150 d. lgs. n. 5/2006, che aveva previsto la generale irretroattivitàdella disciplina sopravvenuta ai procedimenti pendenti.

Lo iussuperveniens previsto dalla norma transitoria ha fatto sì che, allo scopo diarmonizzare le precedenti operazioni di vendita fallimentare (disciplinatedalle forme del codice di procedura civile: art. 105 l.fall. abr.) con lenuove vendite competitive, le nuove norme si applicassero alle procedurependenti, prevedendo in aggiunta – per le nuove e per le vecchieprocedure – la possibilità (esclusa dall’originario d. lgs. n. 5/2006) divendere gli immobili anche in forme compatibili con quelle della disciplinaabrogata («effettuate dal giudice delegato secondo le disposizioni deln. 16401/2025 R.G.Numero registro generale 16401/2025Numero sezionale 3105/2026Numero di raccolta generale 24710/2026Data pubblicazione 19/08/2026codice di procedura civile in quanto compatibili»: art. 107, secondocomma, l.fall.).4.

Diversamente, le altre disposizioni del d. lgs. n. 5/2006, ancorchépropedeutiche alla liquidazione dei beni (come nel caso della stesura delprogramma di liquidazione), sono espressamente escluse dall’operativitàdello ius superveniens e rientrano nel generale principio di irretroattivitàdella disciplina sopravvenuta, già previsto in linea generale dall’art. 150 d.lgs. n. 5/2006.

La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione deisuddetti principi.5.

Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di fatto decisivo per il giudiziooggetto di discussione tra le parti, nella parte in cui la sentenza impugnataha ritenuto non provata la deduzione relativa alla tardiva applicazionedella disciplina sopravvenuta, deducendo motivazione apparente, nonchécattivo esame delle produzioni documentali.6.

Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame del «Parere pro Veritate delProf Passeri in atti in Appello, in relazione al Supplemento del 5 Maggio2011 ed alle contestazioni sollevate dalla fallita riguardo allasottovalutazione dell’immobile», nella parte in cui la sentenza impugnataha ritenuto che il supplemento di stima del perito che ha fatto applicazionedel metodo di trasformazione non avrebbe comportato una modifica delprezzo base degli immobili.7.

Con il quinto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di fatto decisivo in relazionealla reale determinazione del valore del compendio immobiliare, costituitodal fatto che nel corso del primo esperimento di vendita – quando ilprezzo base era fissato a € 530.500,00 – erano state presentate diverseofferte di vendita, come risultante dall’ordinanza del giudice delegato deln. 16401/2025 R.G.Numero registro generale 16401/2025Numero sezionale 3105/2026Numero di raccolta generale 24710/2026Data pubblicazione 19/08/202621 settembre 2010, la quale aveva restituito le offerte, circostanza chedimostrerebbe l’interesse del mercato per il compendio.8.

Con il sesto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt.1176, 1218, 2043 cod. civ., nonché dell’art. 116 l.fall., nella parte in cui lasentenza impugnata ha ritenuto insussistente una responsabilità delcuratore nella conduzione delle procedure di vendita.

La responsabilità delcuratore deriverebbe dalla omessa verifica dei valori di stima, dallosvilimento dei valori di cessione del compendio immobiliare, dalla tardivaapplicazione (dal 2013) della disciplina sopravvenuta in tema diliquidazione, con conseguenti danni arrecati al ceto creditorio e allaricorrente.9.

Il terzo motivo e il quarto motivo possono essere esaminaticongiuntamente.

Il quarto motivo è infondato nella parte in cui deduceapparenza di motivazione, essendo la sentenza impugnata non al di sottodel minimo costituzionale (Cass., Sez.

U., n. 8053/2014), avendoritenuto, ai fini della mancanza di adeguate allegazioni che «taliaffermazioni non sono accompagnate dal necessario corredo documentale– risultano allegate una sola ordinanza di vendita del giudice delegato,datata 26.10.2011, e un’istanza del curatore volta all’emissione diun’ordinanza di vendita datata 15.10.2008», motivazione comprensibile ecompiuta.

Il quarto e il quinto motivo sono, invece, inammissibili ovededucono il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove(quarto motivo) e l’omesso esame di un documento decisivo, non essendodeducibile tale vizio anche voler prescindere dall’ostacolo indotto dalla cd.doppia conforme (Cass., n. 26774/2016; Cass., n. 5528/2014).

Difatti ilvizio non è mai deducibile in prospettiva di un mero cattivo esame delmateriale probatorio (Cass., Sez.

U., n. 34476/2019), essendo la censuraincentrata sull’omessa valutazione di un documento anziché sul fatton. 16401/2025 R.G.Numero registro generale 16401/2025Numero sezionale 3105/2026Numero di raccolta generale 24710/2026Data pubblicazione 19/08/2026storico della presentazione di offerte in sede dell’esperimento di venditadel settembre 2010.10.

Il sesto motivo – in disparte l’inammissibilità per essere volto allarivalutazione dell’accertamento in fatto delle condotte del curatore ai finidi dedurne la mala gestio – è, pertanto, assorbito.11.

Con il settimo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 96,terzo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata hacondannato per colpa grave la ricorrente, non essendovi stata condottatemeraria.12.

Il settimo motivo è inammissibile in conformità con le conclusioniscritte del Pubblico Ministero, ove condivisibilmente si osserva che «inmateria di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., ai fini della condannaal risarcimento dei danni, l’accertamento dei requisiti costituiti dall'averagito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, ovvero dal difettodella normale prudenza, implica un apprezzamento di fatto noncensurabile in sede di legittimità (Cass., sez. 5, 19/05/2025 n. 13315;Cass., sez. 3, 29/09/2016 n. 19298)».13.

Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dallasoccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio delcontributo unificato.

Non sussistono i presupposti per la responsabilitàaggravata ex art. 96 cod. proc. civ.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, cheliquida in complessivi € 7.000,00 per compensi ciascuno, oltre € 200,00per esborsi, 15% per rimborso forfetario e accessori di legge; ai sensidell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1,comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulterioren. 16401/2025 R.G.Numero registro generale 16401/2025Numero sezionale 3105/2026Numero di raccolta generale 24710/2026Data pubblicazione 19/08/2026importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13/07/2026.[OSCURATO:PERSONA]. 16401/2025 R.G.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iale,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di curatore del [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA].coop. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoMassimo Pacetti-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 3243/2025depositata il 25/05/2025, notificata in data 29/05/2025Numero registro generale 16401/2025Numero sezionale 3105/2026Numero di raccolta generale 24710/2026Data pubblicazione 19/08/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]Aquino.Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto delricorso.1. [OSCURATO:PERSONA] 76 S.r.l. ha propostocontestazione al rendiconto del curatore del [OSCURATO:PERSONA] 76 S.r.l. (dichiarato con sentenza n. 2962/1999),deducendo – in particolare – l’illegittimità delle procedure di vendita,condotte dalla curatela erroneamente sotto il regime normativo successivoe tali da condurre alla liquidazione del patrimonio immobiliare delladebitrice a prezzo vile o, comunque, incongruo.2. Il Tribunale di Velletri ha approvato il conto di gestione, ritenendoche le censure del ricorrente attenessero a provvedimenti del giudicedelegato e non alla gestione del curatore, che a questi aveva dato3. La Corte di Appello di Roma, con la sentenza impugnata, harigettato l’appello della società. Ha ritenuto il giudice di appello fisiologicala compresenza di due regimi di liquidazione dei beni nel fallimento inoggetto, atteso che l’art. 22 d. lgs. n. 169/2007 ha previsto l’applicazionealle procedure pendenti dell’art. 7, comma 6, d. lgs. ult. cit., in tema sia diprocedure competitive, sia di vendite concorsuali nelle forme del codice dirito. Ha, poi, ritenuto infondata l’allegazione secondo cui l’applicazione delnuovo regime normativo sarebbe avvenuta in ritardo (nel corso del 2013anziché nel 2008, come previsto dalla normativa sopravvenuta), nonchécensura priva di allegazione relativa al pregiudizio subito dall’appellante acausa della tardiva applicazione della disciplina sopravvenuta.4. Ha, infine, rigettato la deduzione secondo cui la vendita degliimmobili sarebbe avvenuta a prezzo vile per effetto dell’erroneità dellen. 16401/2025 R.G.Numero registro generale 16401/2025Numero sezionale 3105/2026Numero di raccolta generale 24710/2026Data pubblicazione 19/08/2026perizie effettuate dal fallimento, essendo il compendio immobiliare statovenduto dal curatore a un prezzo (nella specie pari a € 290.000,00)largamente inferiore al prezzo di stima (€ 530.500,00), dopo che laprocedura aveva posto in essere diversi esperimenti di vendita nel corso disei anni, esperimenti sollecitamente posti in essere dal curatore. È, inoltre,stata valorizzata la circostanza che la curatela aveva disposto ben duediverse valutazioni peritali, una delle quali con il metodo del valore ditrasformazione, senza che la diversa metodologia applicata avesse avutoincidenza sul prezzo base degli immobili. Ha, infine, rilevato il giudice diappello che l’appellante non avesse svolto specifiche contestazioni allesingole voci del conto di gestione redatto dal curatore.5. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] 76S.r.l., affidato a sette motivi, cui resistono con controricorso il creditoreBANCA [OSCURATO:PERSONA] Soc. Coop. e ilcuratore del Fallimento, anche in proprio. Ricorrente e controricorrentihanno depositato memorie. Il ricorrente ha depositato documentazione exart. 372 cod. proc. civ., relativa alla designazione del curatore speciale delricorrente in data 23 luglio 2025.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione dell’art. 22 d.lgs. n. 169/2007, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenutoapplicabile alla procedura pendente la disciplina sopravvenuta in tema diliquidazione giudiziale. Si osserva che, in applicazione dell’art. 150 d. lgs.n. 5/2006 la nuova disciplina concorsuale non sarebbe applicabile alleprocedure pendenti, norma rispetto alla quale l’art. 22 d. lgs. n. 169/2007non può prevedere in via derogatoria la retroattività di alcune disposizioni(con eccezione dell’art. 104-ter l.fall.), deducendosi che l’irretroattivitàdella nuova disciplina si ricaverebbe da una interpretazione sistematica deld. lgs. n. 169/2007.n. 16401/2025 R.G.Numero registro generale 16401/2025Numero sezionale 3105/2026Numero di raccolta generale 24710/2026Data pubblicazione 19/08/20262. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 104-ter l.fall. nonché, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc.civ., nullità della sentenza per motivazione apparente, nella parte in cui lasentenza impugnata ha ritenuto inapplicabile alle procedure pendenti ladisciplina del programma di liquidazione. Deduce salto logico dellasentenza impugnata per avere ritenuto, da un lato, inapplicabile taledisciplina alle procedure pendenti e, al contempo, applicabile la disciplinasopravvenuta in tema di liquidazione dei beni, nonché contrasto con ladisciplina normativa.3. I primi due motivi, i quali possono essere esaminaticongiuntamente, sono infondati. Questa Corte – come ricorda il PubblicoMinistero – ha già affermato in tema di disciplina transitoria del d. lgs. n.169/2007 (art. 22, comma 3, d.lgs. cit.) che «le nuove disposizioni di cuiall'art. 107 l. fall. (anche nella parte in cui non è previsto per ogni singolocreditori) si applicano anche alle procedure concorsuali pendenti al 1°gennaio 2008» (Cass., n. 35349/2021). La norma, per il suo chiaro tenoreletterale, che non ammette altre interpretazioni, deroga espressamenteall’art. 150 d. lgs. n. 5/2006, che aveva previsto la generale irretroattivitàdella disciplina sopravvenuta ai procedimenti pendenti. Lo iussuperveniens previsto dalla norma transitoria ha fatto sì che, allo scopo diarmonizzare le precedenti operazioni di vendita fallimentare (disciplinatedalle forme del codice di procedura civile: art. 105 l.fall. abr.) con lenuove vendite competitive, le nuove norme si applicassero alle procedurependenti, prevedendo in aggiunta – per le nuove e per le vecchieprocedure – la possibilità (esclusa dall’originario d. lgs. n. 5/2006) divendere gli immobili anche in forme compatibili con quelle della disciplinaabrogata («effettuate dal giudice delegato secondo le disposizioni deln. 16401/2025 R.G.Numero registro generale 16401/2025Numero sezionale 3105/2026Numero di raccolta generale 24710/2026Data pubblicazione 19/08/2026codice di procedura civile in quanto compatibili»: art. 107, secondocomma, l.fall.).4. Diversamente, le altre disposizioni del d. lgs. n. 5/2006, ancorchépropedeutiche alla liquidazione dei beni (come nel caso della stesura delprogramma di liquidazione), sono espressamente escluse dall’operativitàdello ius superveniens e rientrano nel generale principio di irretroattivitàdella disciplina sopravvenuta, già previsto in linea generale dall’art. 150 d.lgs. n. 5/2006. La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione deisuddetti principi.5. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di fatto decisivo per il giudiziooggetto di discussione tra le parti, nella parte in cui la sentenza impugnataha ritenuto non provata la deduzione relativa alla tardiva applicazionedella disciplina sopravvenuta, deducendo motivazione apparente, nonchécattivo esame delle produzioni documentali.6. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame del «Parere pro Veritate delProf Passeri in atti in Appello, in relazione al Supplemento del 5 Maggio2011 ed alle contestazioni sollevate dalla fallita riguardo allasottovalutazione dell’immobile», nella parte in cui la sentenza impugnataha ritenuto che il supplemento di stima del perito che ha fatto applicazionedel metodo di trasformazione non avrebbe comportato una modifica delprezzo base degli immobili.7. Con il quinto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di fatto decisivo in relazionealla reale determinazione del valore del compendio immobiliare, costituitodal fatto che nel corso del primo esperimento di vendita – quando ilprezzo base era fissato a € 530.500,00 – erano state presentate diverseofferte di vendita, come risultante dall’ordinanza del giudice delegato deln. 16401/2025 R.G.Numero registro generale 16401/2025Numero sezionale 3105/2026Numero di raccolta generale 24710/2026Data pubblicazione 19/08/202621 settembre 2010, la quale aveva restituito le offerte, circostanza chedimostrerebbe l’interesse del mercato per il compendio.8. Con il sesto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt.1176, 1218, 2043 cod. civ., nonché dell’art. 116 l.fall., nella parte in cui lasentenza impugnata ha ritenuto insussistente una responsabilità delcuratore nella conduzione delle procedure di vendita. La responsabilità delcuratore deriverebbe dalla omessa verifica dei valori di stima, dallosvilimento dei valori di cessione del compendio immobiliare, dalla tardivaapplicazione (dal 2013) della disciplina sopravvenuta in tema diliquidazione, con conseguenti danni arrecati al ceto creditorio e allaricorrente.9. Il terzo motivo e il quarto motivo possono essere esaminaticongiuntamente. Il quarto motivo è infondato nella parte in cui deduceapparenza di motivazione, essendo la sentenza impugnata non al di sottodel minimo costituzionale (Cass., Sez. U., n. 8053/2014), avendoritenuto, ai fini della mancanza di adeguate allegazioni che «taliaffermazioni non sono accompagnate dal necessario corredo documentale– risultano allegate una sola ordinanza di vendita del giudice delegato,datata 26.10.2011, e un’istanza del curatore volta all’emissione diun’ordinanza di vendita datata 15.10.2008», motivazione comprensibile ecompiuta. Il quarto e il quinto motivo sono, invece, inammissibili ovededucono il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove(quarto motivo) e l’omesso esame di un documento decisivo, non essendodeducibile tale vizio anche voler prescindere dall’ostacolo indotto dalla cd.doppia conforme (Cass., n. 26774/2016; Cass., n. 5528/2014). Difatti ilvizio non è mai deducibile in prospettiva di un mero cattivo esame delmateriale probatorio (Cass., Sez. U., n. 34476/2019), essendo la censuraincentrata sull’omessa valutazione di un documento anziché sul fatton. 16401/2025 R.G.Numero registro generale 16401/2025Numero sezionale 3105/2026Numero di raccolta generale 24710/2026Data pubblicazione 19/08/2026storico della presentazione di offerte in sede dell’esperimento di venditadel settembre 2010.10. Il sesto motivo – in disparte l’inammissibilità per essere volto allarivalutazione dell’accertamento in fatto delle condotte del curatore ai finidi dedurne la mala gestio – è, pertanto, assorbito.11. Con il settimo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 96,terzo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata hacondannato per colpa grave la ricorrente, non essendovi stata condottatemeraria.12. Il settimo motivo è inammissibile in conformità con le conclusioniscritte del Pubblico Ministero, ove condivisibilmente si osserva che «inmateria di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., ai fini della condannaal risarcimento dei danni, l’accertamento dei requisiti costituiti dall'averagito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, ovvero dal difettodella normale prudenza, implica un apprezzamento di fatto noncensurabile in sede di legittimità (Cass., sez. 5, 19/05/2025 n. 13315;Cass., sez. 3, 29/09/2016 n. 19298)».13. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dallasoccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio delcontributo unificato. Non sussistono i presupposti per la responsabilitàaggravata ex art. 96 cod. proc. civ. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, cheliquida in complessivi € 7.000,00 per compensi ciascuno, oltre € 200,00per esborsi, 15% per rimborso forfetario e accessori di legge; ai sensidell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1,comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulterioren. 16401/2025 R.G.Numero registro generale 16401/2025Numero sezionale 3105/2026Numero di raccolta generale 24710/2026Data pubblicazione 19/08/2026importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13/07/2026.[OSCURATO:PERSONA]. 16401/2025 R.G.
Sentenza Cassazione n. 24710/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris