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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 aprile 2023

Cassazione n. 12462/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19973/2016 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA](tutti quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]) , [OSCURATO:PERSONA](già [OSCURATO:PERSONA]) -intimati- econtro [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA]) -intimata- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia-sezione staccata di Taranto, n.1561/2015 depositata i l 06/07/2015 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del26/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: L’Agenzia delle Entrate propone ricorso, affidato ad un motivo, avverso la sentenza di cui all’epigrafe, con la quale la Commissione tributaria regionale della Puglia-sezione distaccata di Bari, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall’Amministrazione per la revocazione della sentenza n. 11/2013, con la quale la medesima CTR, in riforma della pronuncia di primo grado - che aveva annullato totalmente due accertamenti bancari, relativi agli anni d’imposta 2003 e 2004, emessi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dante causa degli eredi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - ha confermato la validità degli atti impositivi, riducendo tuttavia l’importo accertato e dichiarando non dovuta l’Irap.

Sono rimasti intimati sia gli eredi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ; sia [OSCURATO:PERSONA] d i [OSCURATO:SOCIETA] (già [OSCURATO:PERSONA] spa).

Considerato che: 1.Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 64, comma 1, d.lgs.31 dicembre 1992,n. 546, per avere la CTR ritenuto che non fosse ammissibile il ricorso per la revocazione della sentenza d’appello nella pendenza dei termini per proporre ricorso per cassazione avverso lo stesso provvedimento, sebbene il ricorso erariale per revocazione avesse per oggetto pretesi errori di mero fatto, consistenti in errori di calcolo commessi nei conteggi necessari per giungere alla rideterminazione del quantum delle imposte operata dal giudice di secondo grado nella decisione appellata.

Il motivo è fondato.

Disponeva infatti l’art. 64, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992 vigente ratione temporis che « Contro le sentenze delle commissioni tributarie che involgono accertamenti di fatto e che sul punto non sono ulteriormente impugnabili o non sono state impugnate è ammessa la revocazione ai sensi dell'art. 395 del codice di procedura civile.».

Nell’interpretare tale disposizione, questa Corte ha già avuto occasione di chiarire che «In tema di contenzioso tributario, l'art. 64, comma primo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nella parte in cui subordina l'ammissibilità della revocazione ordinaria alla non ulteriore impugnabilità della sentenza sul punto dell'accertamento in fatto, non si riferisce all'inoppugnabilità derivante dalla scadenza dei termini per l'impugnazione, ma a quella derivante dalle preclusioni relative all'oggetto del giudizio, ovverosia, per le sentenze di secondo grado, all'impossibilità di contestare l'accertamento in fatto in sede di legittimità: è pertanto ammissibile la revocazione ordinaria avverso una sentenza della commissione tributaria regionale inoppugnabile sotto il profilo dell'accertamento in fatto, ancorché non sia ancora scaduto il termine per la proposizione del ricorso per cassazione.» (Cass. 16/07/2008 , n. 19522 ; conform i Cass.26/09/2017, n. 22385; Cass. 23/05/2018, n. 12784, in relazione alle sentenze che, involgendo accertamenti di fatto, non siano ulteriormente impugnabili sul punto controverso).

Tale orientamento è stato recentemente ribadito anche alla luce della modifica dell’art. 64, comma 1, d.l.gs. n. 546 del 1992,operata da ll’art. 9 del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156 , di per sé non applicabile ratione temporis al caso di specie, secondo cui « Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado dalle commissioni tributarie possono essere impugnate ai sensi dell'articolo 395 del codice di procedura civile.».

Infatti, è stato ritenuto che « Nel processo tributario, l'impugnazione per revocazione per i motivi previsti dai nn. 4 e 5 dell'art. 395 c.p.c. - anche nel regime anteriore all'entrata in vigore dell'art. 9, comma 1, lett. cc), del d.lgs. n. 156 del 2015, che ha modificato l'art. 64, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 - è ammissibile nei confronti delle sentenze d'appello avverso le quali sia stato già proposto ricorso per cassazione o sia pendente il termine per proporlo, poiché nel giudizio di cassazione non sono ammessi nuovi accertamenti di fatto, né rivalutazioni del giudizio sul fatto compiuto dal giudice d'appello.».( Cass.11/05/2022, n. 14893).

Pertanto, secondo costante orientamento di questa Corte, in ragione dell’art. 64, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, tanto nella versione originaria che in quella novellata dal d.lgs. n. 156 del 2015, sono impugnabili per revocazione anche le sentenze d’appello rispetto alle quali sia ancora pendente il termine per proporre ricorso per cassazione, poiché nel giudizio di cassazione non sono ammessi nuovi accertamenti di fatto, né rivalutazioni del giudizio sul fatto compiuto dal giudice d'appello.

La norma,peraltro, è stata anche ulteriormente modificata dall’art. 4 della legge 31agosto 2022, n. 130 , che ha tuttavia inciso unicamente sul nomen degli uffici giudiziari di merito tributari.

Tanto premesso, nel caso di specie ha quindi errato il giudice a quo, che ha rilevato l’inammissibilità della proposta revocazione soltanto perché introdotta nella pendenza del termine per proporre ricorso per cassazione verso la medesima sentenza revocanda, senza verificare se (come risulta per autosufficienza sia dai motivi del ricorso per revocazione trascritti nel ricorso per cassazione; sia dal preambolo sull’antefatto processuale esposto nella sentenza qui impugnata) la stessa domanda revocatoria attingesse, denunciandone errori materiali (nel caso di specie di calcolo) relativi all’ accertamento in fatto.

La sentenza impugnata va quindi cassata, con rinvio al giudice a quo per gli accertamenti che sono stati preclusi dall’ erronea dichiarazione preliminare di inammissibilità.

P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia- sezione staccata di Taranto, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19973/2016 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA](tutti quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]) , [OSCURATO:PERSONA](già [OSCURATO:PERSONA]) -intimati- econtro [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA]) -intimata- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia-sezione staccata di Taranto, n.1561/2015 depositata i l 06/07/2015 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del26/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: L’Agenzia delle Entrate propone ricorso, affidato ad un motivo, avverso la sentenza di cui all’epigrafe, con la quale la Commissione tributaria regionale della Puglia-sezione distaccata di Bari, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall’Amministrazione per la revocazione della sentenza n. 11/2013, con la quale la medesima CTR, in riforma della pronuncia di primo grado - che aveva annullato totalmente due accertamenti bancari, relativi agli anni d’imposta 2003 e 2004, emessi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dante causa degli eredi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - ha confermato la validità degli atti impositivi, riducendo tuttavia l’importo accertato e dichiarando non dovuta l’Irap. Sono rimasti intimati sia gli eredi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ; sia [OSCURATO:PERSONA] d i [OSCURATO:SOCIETA] (già [OSCURATO:PERSONA] spa). Considerato che: 1.Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 64, comma 1, d.lgs.31 dicembre 1992,n. 546, per avere la CTR ritenuto che non fosse ammissibile il ricorso per la revocazione della sentenza d’appello nella pendenza dei termini per proporre ricorso per cassazione avverso lo stesso provvedimento, sebbene il ricorso erariale per revocazione avesse per oggetto pretesi errori di mero fatto, consistenti in errori di calcolo commessi nei conteggi necessari per giungere alla rideterminazione del quantum delle imposte operata dal giudice di secondo grado nella decisione appellata. Il motivo è fondato. Disponeva infatti l’art. 64, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992 vigente ratione temporis che « Contro le sentenze delle commissioni tributarie che involgono accertamenti di fatto e che sul punto non sono ulteriormente impugnabili o non sono state impugnate è ammessa la revocazione ai sensi dell'art. 395 del codice di procedura civile.». Nell’interpretare tale disposizione, questa Corte ha già avuto occasione di chiarire che «In tema di contenzioso tributario, l'art. 64, comma primo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nella parte in cui subordina l'ammissibilità della revocazione ordinaria alla non ulteriore impugnabilità della sentenza sul punto dell'accertamento in fatto, non si riferisce all'inoppugnabilità derivante dalla scadenza dei termini per l'impugnazione, ma a quella derivante dalle preclusioni relative all'oggetto del giudizio, ovverosia, per le sentenze di secondo grado, all'impossibilità di contestare l'accertamento in fatto in sede di legittimità: è pertanto ammissibile la revocazione ordinaria avverso una sentenza della commissione tributaria regionale inoppugnabile sotto il profilo dell'accertamento in fatto, ancorché non sia ancora scaduto il termine per la proposizione del ricorso per cassazione.» (Cass. 16/07/2008 , n. 19522 ; conform i Cass.26/09/2017, n. 22385; Cass. 23/05/2018, n. 12784, in relazione alle sentenze che, involgendo accertamenti di fatto, non siano ulteriormente impugnabili sul punto controverso). Tale orientamento è stato recentemente ribadito anche alla luce della modifica dell’art. 64, comma 1, d.l.gs. n. 546 del 1992,operata da ll’art. 9 del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156 , di per sé non applicabile ratione temporis al caso di specie, secondo cui « Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado dalle commissioni tributarie possono essere impugnate ai sensi dell'articolo 395 del codice di procedura civile.». Infatti, è stato ritenuto che « Nel processo tributario, l'impugnazione per revocazione per i motivi previsti dai nn. 4 e 5 dell'art. 395 c.p.c. - anche nel regime anteriore all'entrata in vigore dell'art. 9, comma 1, lett. cc), del d.lgs. n. 156 del 2015, che ha modificato l'art. 64, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 - è ammissibile nei confronti delle sentenze d'appello avverso le quali sia stato già proposto ricorso per cassazione o sia pendente il termine per proporlo, poiché nel giudizio di cassazione non sono ammessi nuovi accertamenti di fatto, né rivalutazioni del giudizio sul fatto compiuto dal giudice d'appello.».( Cass.11/05/2022, n. 14893). Pertanto, secondo costante orientamento di questa Corte, in ragione dell’art. 64, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, tanto nella versione originaria che in quella novellata dal d.lgs. n. 156 del 2015, sono impugnabili per revocazione anche le sentenze d’appello rispetto alle quali sia ancora pendente il termine per proporre ricorso per cassazione, poiché nel giudizio di cassazione non sono ammessi nuovi accertamenti di fatto, né rivalutazioni del giudizio sul fatto compiuto dal giudice d'appello. La norma,peraltro, è stata anche ulteriormente modificata dall’art. 4 della legge 31agosto 2022, n. 130 , che ha tuttavia inciso unicamente sul nomen degli uffici giudiziari di merito tributari. Tanto premesso, nel caso di specie ha quindi errato il giudice a quo, che ha rilevato l’inammissibilità della proposta revocazione soltanto perché introdotta nella pendenza del termine per proporre ricorso per cassazione verso la medesima sentenza revocanda, senza verificare se (come risulta per autosufficienza sia dai motivi del ricorso per revocazione trascritti nel ricorso per cassazione; sia dal preambolo sull’antefatto processuale esposto nella sentenza qui impugnata) la stessa domanda revocatoria attingesse, denunciandone errori materiali (nel caso di specie di calcolo) relativi all’ accertamento in fatto. La sentenza impugnata va quindi cassata, con rinvio al giudice a quo per gli accertamenti che sono stati preclusi dall’ erronea dichiarazione preliminare di inammissibilità. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia- sezione staccata di Taranto, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle s
Sentenza Cassazione n. 12462/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris