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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 30 settembre 2022

Cassazione n. 43993/2022

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 5 aprile 2022 della Corte d'appello di Napoli; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti.

Il ricorso infatti esula dalle impugnazioni sperimentabili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dal momento che, in sede di pena concordata, le parti hanno precisamente indicato al giudice, che ha condiviso la scelta sanzionatoria, la pena da applicare.

Analogamente alle conclusioni raggiunte in tema di patteggiamento (Sez.

U, n. 5838 del 28/11/2013, dep. 2014, Citarella, Rv. 257824), deve ritenersi che la censura relativa alla determinazione della pena concordata - e stimata corretta dal giudice di merito - non può essere dedotta in sede di legittimità, al di fuori dell'ipotesi di determinazione contra legem.

Ipotesi che, di certo, non ricorre nel caso di specie poiché il reato di cui all'art. 337 cod. pen. è punito con la pena da sei mesi a cinque anni e quella inflitta all'imputato all'esito dell'accordo (mesi otto di reclusione) risulta molto prossima al minimo edittale e correttamente parametrata rispetto al fatto e alla personalità del ricorrente.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 30 settembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 5 aprile 2022 della Corte d'appello di Napoli; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti. Il ricorso infatti esula dalle impugnazioni sperimentabili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dal momento che, in sede di pena concordata, le parti hanno precisamente indicato al giudice, che ha condiviso la scelta sanzionatoria, la pena da applicare. Analogamente alle conclusioni raggiunte in tema di patteggiamento (Sez. U, n. 5838 del 28/11/2013, dep. 2014, Citarella, Rv. 257824), deve ritenersi che la censura relativa alla determinazione della pena concordata - e stimata corretta dal giudice di merito - non può essere dedotta in sede di legittimità, al di fuori dell'ipotesi di determinazione contra legem. Ipotesi che, di certo, non ricorre nel caso di specie poiché il reato di cui all'art. 337 cod. pen. è punito con la pena da sei mesi a cinque anni e quella inflitta all'imputato all'esito dell'accordo (mesi otto di reclusione) risulta molto prossima al minimo edittale e correttamente parametrata rispetto al fatto e alla personalità del ricorrente. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 settembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 43993/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris