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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 maggio 2026

Cassazione n. 15073/2026

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iSalerno;-intimati-per la cassazione della sentenza n. 1624/2024 del TRIBUNALE diSALERNO in grado d’appello, pubblicata il 22 marzo 2024;Numero registro generale 12926/2024Numero sezionale 1472/2026Numero di raccolta generale 15073/2026Data pubblicazione 19/05/2026udìta la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 aprile 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che:1. con sentenza 22 marzo 2024, n. 1624, il Tribunale di Salerno ingrado d’appello, in riforma della sentenza 16 luglio 2015, n.3562, dellocale Giudice di pace, ha rigettato l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA]Milano (condannandola alle spese del giudizio) avverso ilprovvedimento emesso il 22 ottobre 2014 dalla Prefettura di Salerno,contenente l’intimazione di pagare, entro 30 giorni, la somma di Euro82,00 (oltre alle spese quantificate in Euro 32,00), sulla base delverbale di accertamento di infrazione stradale redatto il 5 marzoprecedente dalla [OSCURATO:PERSONA] di Salerno;2. il Tribunale ha preliminarmente rigettato l’eccezione diinammissibilità dell’appello per difetto di specificità, ex art.434 cod.proc. civ. sollevata dall’appellata: al riguardo, richiamati i principienunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 27199del 2017, ha ritenuto che l’impugnazione propostadall’amministrazione statale contenesse la chiara individuazione dellequestioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi,delle relative doglianze, debitamente contrapponendo alleargomentazioni del primo giudice deduzioni idonee a scalfirne ilfondamento giuridico e suggerendo le modifiche da apportare alprovvedimento con riguardo alle prospettate violazioni di legge, nonessendo, del resto, necessaria la redazione di un progetto alternativodi decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto dellapermanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello;ciò posto, nel merito ha accolto le censure con cui l’amministrazioneappellante aveva criticato la statuizione del primo giudice diaccoglimento dell’opposizione, fondata, da un lato, sulla mancataNumero registro generale 12926/2024Numero sezionale 1472/2026Numero di raccolta generale 15073/2026Data pubblicazione 19/05/2026indicazione, nell’ordinanza-ingiunzione, degli estremi delprovvedimento di delega, dal Prefetto al [OSCURATO:PERSONA], delpotere di emettere l’ingiunzione medesima, nonché, dall’altro lato, suldifetto di motivazione del provvedimento;sotto il primo profilo, la sentenza d’appello, oltre a rammentarel’orientamento giurisprudenziale che riconosce al Vice PrefettoAggiunto la legittimazione ad emanare provvedimenti ingiuntivi delpagamento di sanzioni amministrative pecuniarie (è stata citata Cass.n. 3904 del 2014), ha rilevato che sarebbe spettato all’opponentel’onere di provare l’insussistenza della delega di firma in capo alfunzionario che aveva emesso l’ingiunzione in vece del Prefetto,eventualmente sollecitando il giudice ad assumere informazioni alriguardo, ex art.213 cod. proc. civ., sicché, nella fattispecie, l’inerziadell’onerata non aveva consentito di superare la generale presunzionedi legittimità, sotto tale aspetto, del provvedimento amministrativoimpugnato;sotto il secondo profilo, il Tribunale salernitano ha osservato che ilprovvedimento impugnato era stato debitamente motivato, poichéaveva richiamato il verbale della [OSCURATO:PERSONA], aveva dato atto diavere esaminato le doglianze dell’ingiunta ed aveva esposto le ragionidel loro mancato accoglimento, avuto riguardo alla consumazionedell’infrazione (sosta autoveicolare in area a pagamento senza porrein funzione il relativo dispositivo di controllo) in una zona del territoriocomunale legittimamente dichiarata “di particolare rilevanzaurbanistica” (Z.P.R.U.);3. avverso la sentenza del Tribunale di Salerno propone ricorso percassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico, articolato motivo;non svolgono difese le amministrazioni intimate;Numero registro generale 12926/2024Numero sezionale 1472/2026Numero di raccolta generale 15073/2026Data pubblicazione 19/05/2026la trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, aisensi dell’art.380-bis.1 cod. proc. civ.;il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioniscritte;non sono state depositate memorie di parte.Considerato che:1. con l’unico motivo viene denunciata “violazione dell’ art.360, co.1, n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 434 c.p.c. – ex d.l. n.83/2012, conv.toin legge n. 134/2012 - interpretato anteriormente al principio di dirittoenunciato dalla sentenza a sezioni unite della suprema corte n.27199/2017 - “error in iudicando” - violazione del principio “tempusregit actum” – violazione errata e falsa applicazione dell’art. 92, ii coc.p.c. e artt. 3-24-25-97-101-111 cost., art.t. 6-13-14 C.E.D.U.”;vengono articolate tre censure: a) in primo luogo, muovendo dalpresupposto che l’eccezione di aspecificità dell’appello era statasollevata sulla base del rigoroso orientamento giurisprudenzialeaffermatosi presso le Corti d’appello di Roma e Salerno all’indomanidella riforma degli artt.342 e 434 cod. proc. civ. operata con il d.lgs.n.83 del 2012 (è citata, in particolare, la sentenza della Corte d’appellodi Salerno n.139 del 2013), la ricorrente sostiene che nel rigettare lapredetta eccezione sulla base del meno rigoroso orientamento espressodalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 27199 del 2017,il Tribunale di Salerno sarebbe incorso nella «violazione del principio“tempus regit actum” dell’applicazione della norma in esame» (pag.6del ricorso); b) in secondo luogo, muovendo dall’assunto che lapredetta eccezione sarebbe stata respinta sull’erroneo rilievo chel’impugnazione del Ministero dell’Interno – nel formulare deduzioniidonee a scalfire il fondamento giuridico delle argomentazioni delladecisione di primo grado e nel suggerire le modifiche da apportare alNumero registro generale 12926/2024Numero sezionale 1472/2026Numero di raccolta generale 15073/2026Data pubblicazione 19/05/2026provvedimento – fosse stata rispettosa del novellato art.434 cod. proc.civ., la ricorrente si duole che, ben al contrario, nell’atto d’appello nonerano state riportate «le parti motivazionali che dovevano esseresostituite, né un progetto alternativo di sentenza» (pag.7 del ricorso);c) in terzo luogo, muovendo dall’ulteriore assunto di un «mutamentogiurisprudenziale intervenuto allorquando il giudizio d’appello era giàstato incardinato» (pag.7 del ricorso), la ricorrente censura la sentenzaimpugnata per non aver compensato le spese di lite;1.1. il motivo – e con esso l’intero ricorso – è manifestamenteinfondato in tutte le censure in cui si articola;1.1.a. la circostanza che, all’esito della sostituzione degli artt. 342e 434 cod. proc. civ. (operata dall’art.54 del d.lgs. n.83 del 2012), sifosse affermato un orientamento interpretativo di merito rigoroso,successivamente mitigato da quello prevalso nella giurisprudenza dilegittimità, non ha integrato né un fenomeno di successione nel tempodi norme deputate alla disciplina della medesima fattispecieprocessuale, né un fenomeno di overruling per imprevedibilemutamento di un orientamento giurisprudenziale lungamenteconsolidato su una regola del processo; pertanto, nell’applicaredebitamente alla fattispecie (giudizio di appello introdotto nel 2015) lanorma processuale vigente ratione temporis (ovverosia l’art. 434 cod.proc. civ., come sostituito dall’art.54 del d.lgs. n.83 del 2012), ilTribunale salernitano non ha violato né la regola del tempus regitactum né il principio dell’affidamento della parte sulla continuità di unindirizzo giurisprudenziale consolidato; il giudice d’appello, infatti, nonera vincolato dall’interpretazione data alla norma processuale dallaCorte territoriale del proprio distretto nell’immediatezza dell’entrata invigore della novella legislativa (stante l’assenza nel nostro ordinamentodel principio dello stare decisis) mentre, al contrario, doverosamenteNumero registro generale 12926/2024Numero sezionale 1472/2026Numero di raccolta generale 15073/2026Data pubblicazione 19/05/2026(e, comunque, del tutto legittimamente), essendosi formata, almomento della decisione, una situazione di diritto processuale vivente,per essere intervenuta, sul punto, la pronuncia del massimo consessodel giudice della nomofilachia, si è conformato all’orientamentoaffermato da questa Corte di legittimità, non avendo rinvenuto neimotivi offerti dalla parte (né aliunde) ragioni per discostarsi da esso;1.1.b. quanto alla censura diretta a contestare il merito delladecisione di rigetto dell’eccezione di difetto di specificità dell’appello,avuto riguardo al contenuto del relativo atto (che questa Corte èlegittimata ad esaminare quale giudice del “fatto processuale”), deveritenersi che l’impugnazione dell’amministrazione statale soccombentein primo grado – in conformità a quanto già correttamente reputato dalTribunale di Salerno – soddisfaceva pienamente i requisiti di specificitàrichiesti dagli artt.342 e 434 cod. proc. civ. (sui quali v.

Cass., Sez.Un., 13/12/2022, n. 36481; in precedenza, Cass., Sez.

Un.,16/11/2017, n. 27199 e Cass. 30/05/2018, n. 13535), dal momentoche con essa erano state specificamente censurate entrambe lerationes decidendi poste a fondamento della decisione del Giudice dipace di accoglimento dell’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA],ovverosia, tanto la ragione fondata sul difetto di delega del funzionarioche aveva emesso l’ingiunzione, quanto quella basata sul viziomotivazionale del provvedimento (cfr. il contenuto dell’atto in esame,allegato quale documento n. 7 alle produzioni effettuate con il depositodel ricorso in data 7 giugno 2024);1.1.c. infine, la circostanza che nella fattispecie non sia ravvisabileun mutamento di giurisprudenza tra il momento in cui l’appello è statoincardinato e il momento in cui è stato deciso (atteso, da un lato, chela pronuncia delle Sezioni Unite del 2017, non aveva fatto seguito aprecedenti arresti di legittimità diretti a propugnare un differenteNumero registro generale 12926/2024Numero sezionale 1472/2026Numero di raccolta generale 15073/2026Data pubblicazione 19/05/2026orientamento; e considerato, dall’altro, che un indirizzo interpretativodi una novellata disposizione processuale, affermatosi in sedenomofilattica, può normalmente annoverare, tra i suoi effetti, quello dicorreggere o mitigare gli eccessi di rigorismo di singole, precedentidecisioni di merito, senza per questo introdurre un fenomeno direvirement giurisprudenziale), esclude in radice anche la fondatezzadelle ragioni della critica concernente la mancata compensazione dellespese;questa critica, tuttavia, si palesa – prima ancora – inammissibile,dovendosi ricordare che, secondo il consolidato orientamento di questaCorte, la regola che deve guidare il giudice del merito nella regolazionedelle spese processuali è quella fondata sulla soccombenza (art.91 cod.proc. civ.), mentre la compensazione, parziale o totale, al verificarsidelle ragioni previste dall’art.92, secondo comma, cod. proc. civ. (nellaformulazione applicabile ratione temporis), è riservata al prudenteapprezzamento del giudice e trova quindi fondamento in un potere dinatura discrezionale, il cui esercizio è di norma incensurabile in sede dilegittimità – salvo che per illogicità, inesistenza o apparenza dellamotivazione (Cass. 03/07/2019, n. 17816; Cass. 26/07/2021, n.21400) – e che trova il suo unico limite nell’impossibilità di porre lespese a carico della parte totalmente vittoriosa (Cass. 24/06/2003, n.10009; Cass. 26/11/2020, n. 26912);la compensazione delle spese non costituisce, dunque, oggetto diun diritto della parte ma integra una facoltà discrezionale del giudicedi merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressamotivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenzache la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senzaprendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può esserecensurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza diNumero registro generale 12926/2024Numero sezionale 1472/2026Numero di raccolta generale 15073/2026Data pubblicazione 19/05/2026motivazione (Cass., Sez.

Un., 15/07/2005, n. 14989; Cass.31/03/2006, n. 7607; Cas.26/04/2019, n. 11329);non sussistendo, dunque, un diritto della parte soccombente adottenere la compensazione delle spese, non è sindacabile la statuizionedel giudice d’appello che – come nella fattispecie – in una conl’accoglimento dell’impugnazione, abbia condannato la partesoccombente al rimborso delle spese sostenute da quella vittoriosa;2. in definitiva, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essererigettato;non vi è luogo a provedere sulle spese del presente giudizio dilegittimità, dal momento che le amministrazioni intimate non hannosvolto difese in questa sede;3. a norma dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a normadel comma 1-bis del citato art. 13, ove dovuto.[OSCURATO:PERSONA] MotiviLa Corte rigetta il ricorso;dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza SezioneCivile, in data 22 aprile 2026.Il PresidenteLina Rubino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iSalerno;-intimati-per la cassazione della sentenza n. 1624/2024 del TRIBUNALE diSALERNO in grado d’appello, pubblicata il 22 marzo 2024;Numero registro generale 12926/2024Numero sezionale 1472/2026Numero di raccolta generale 15073/2026Data pubblicazione 19/05/2026udìta la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 aprile 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che:1. con sentenza 22 marzo 2024, n. 1624, il Tribunale di Salerno ingrado d’appello, in riforma della sentenza 16 luglio 2015, n.3562, dellocale Giudice di pace, ha rigettato l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA]Milano (condannandola alle spese del giudizio) avverso ilprovvedimento emesso il 22 ottobre 2014 dalla Prefettura di Salerno,contenente l’intimazione di pagare, entro 30 giorni, la somma di Euro82,00 (oltre alle spese quantificate in Euro 32,00), sulla base delverbale di accertamento di infrazione stradale redatto il 5 marzoprecedente dalla [OSCURATO:PERSONA] di Salerno;2. il Tribunale ha preliminarmente rigettato l’eccezione diinammissibilità dell’appello per difetto di specificità, ex art.434 cod.proc. civ. sollevata dall’appellata: al riguardo, richiamati i principienunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 27199del 2017, ha ritenuto che l’impugnazione propostadall’amministrazione statale contenesse la chiara individuazione dellequestioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi,delle relative doglianze, debitamente contrapponendo alleargomentazioni del primo giudice deduzioni idonee a scalfirne ilfondamento giuridico e suggerendo le modifiche da apportare alprovvedimento con riguardo alle prospettate violazioni di legge, nonessendo, del resto, necessaria la redazione di un progetto alternativodi decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto dellapermanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello;ciò posto, nel merito ha accolto le censure con cui l’amministrazioneappellante aveva criticato la statuizione del primo giudice diaccoglimento dell’opposizione, fondata, da un lato, sulla mancataNumero registro generale 12926/2024Numero sezionale 1472/2026Numero di raccolta generale 15073/2026Data pubblicazione 19/05/2026indicazione, nell’ordinanza-ingiunzione, degli estremi delprovvedimento di delega, dal Prefetto al [OSCURATO:PERSONA], delpotere di emettere l’ingiunzione medesima, nonché, dall’altro lato, suldifetto di motivazione del provvedimento;sotto il primo profilo, la sentenza d’appello, oltre a rammentarel’orientamento giurisprudenziale che riconosce al Vice PrefettoAggiunto la legittimazione ad emanare provvedimenti ingiuntivi delpagamento di sanzioni amministrative pecuniarie (è stata citata Cass.n. 3904 del 2014), ha rilevato che sarebbe spettato all’opponentel’onere di provare l’insussistenza della delega di firma in capo alfunzionario che aveva emesso l’ingiunzione in vece del Prefetto,eventualmente sollecitando il giudice ad assumere informazioni alriguardo, ex art.213 cod. proc. civ., sicché, nella fattispecie, l’inerziadell’onerata non aveva consentito di superare la generale presunzionedi legittimità, sotto tale aspetto, del provvedimento amministrativoimpugnato;sotto il secondo profilo, il Tribunale salernitano ha osservato che ilprovvedimento impugnato era stato debitamente motivato, poichéaveva richiamato il verbale della [OSCURATO:PERSONA], aveva dato atto diavere esaminato le doglianze dell’ingiunta ed aveva esposto le ragionidel loro mancato accoglimento, avuto riguardo alla consumazionedell’infrazione (sosta autoveicolare in area a pagamento senza porrein funzione il relativo dispositivo di controllo) in una zona del territoriocomunale legittimamente dichiarata “di particolare rilevanzaurbanistica” (Z.P.R.U.);3. avverso la sentenza del Tribunale di Salerno propone ricorso percassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico, articolato motivo;non svolgono difese le amministrazioni intimate;Numero registro generale 12926/2024Numero sezionale 1472/2026Numero di raccolta generale 15073/2026Data pubblicazione 19/05/2026la trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, aisensi dell’art.380-bis.1 cod. proc. civ.;il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioniscritte;non sono state depositate memorie di parte.Considerato che:1. con l’unico motivo viene denunciata “violazione dell’ art.360, co.1, n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 434 c.p.c. – ex d.l. n.83/2012, conv.toin legge n. 134/2012 - interpretato anteriormente al principio di dirittoenunciato dalla sentenza a sezioni unite della suprema corte n.27199/2017 - “error in iudicando” - violazione del principio “tempusregit actum” – violazione errata e falsa applicazione dell’art. 92, ii coc.p.c. e artt. 3-24-25-97-101-111 cost., art.t. 6-13-14 C.E.D.U.”;vengono articolate tre censure: a) in primo luogo, muovendo dalpresupposto che l’eccezione di aspecificità dell’appello era statasollevata sulla base del rigoroso orientamento giurisprudenzialeaffermatosi presso le Corti d’appello di Roma e Salerno all’indomanidella riforma degli artt.342 e 434 cod. proc. civ. operata con il d.lgs.n.83 del 2012 (è citata, in particolare, la sentenza della Corte d’appellodi Salerno n.139 del 2013), la ricorrente sostiene che nel rigettare lapredetta eccezione sulla base del meno rigoroso orientamento espressodalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 27199 del 2017,il Tribunale di Salerno sarebbe incorso nella «violazione del principio“tempus regit actum” dell’applicazione della norma in esame» (pag.6del ricorso); b) in secondo luogo, muovendo dall’assunto che lapredetta eccezione sarebbe stata respinta sull’erroneo rilievo chel’impugnazione del Ministero dell’Interno – nel formulare deduzioniidonee a scalfire il fondamento giuridico delle argomentazioni delladecisione di primo grado e nel suggerire le modifiche da apportare alNumero registro generale 12926/2024Numero sezionale 1472/2026Numero di raccolta generale 15073/2026Data pubblicazione 19/05/2026provvedimento – fosse stata rispettosa del novellato art.434 cod. proc.civ., la ricorrente si duole che, ben al contrario, nell’atto d’appello nonerano state riportate «le parti motivazionali che dovevano esseresostituite, né un progetto alternativo di sentenza» (pag.7 del ricorso);c) in terzo luogo, muovendo dall’ulteriore assunto di un «mutamentogiurisprudenziale intervenuto allorquando il giudizio d’appello era giàstato incardinato» (pag.7 del ricorso), la ricorrente censura la sentenzaimpugnata per non aver compensato le spese di lite;1.1. il motivo – e con esso l’intero ricorso – è manifestamenteinfondato in tutte le censure in cui si articola;1.1.a. la circostanza che, all’esito della sostituzione degli artt. 342e 434 cod. proc. civ. (operata dall’art.54 del d.lgs. n.83 del 2012), sifosse affermato un orientamento interpretativo di merito rigoroso,successivamente mitigato da quello prevalso nella giurisprudenza dilegittimità, non ha integrato né un fenomeno di successione nel tempodi norme deputate alla disciplina della medesima fattispecieprocessuale, né un fenomeno di overruling per imprevedibilemutamento di un orientamento giurisprudenziale lungamenteconsolidato su una regola del processo; pertanto, nell’applicaredebitamente alla fattispecie (giudizio di appello introdotto nel 2015) lanorma processuale vigente ratione temporis (ovverosia l’art. 434 cod.proc. civ., come sostituito dall’art.54 del d.lgs. n.83 del 2012), ilTribunale salernitano non ha violato né la regola del tempus regitactum né il principio dell’affidamento della parte sulla continuità di unindirizzo giurisprudenziale consolidato; il giudice d’appello, infatti, nonera vincolato dall’interpretazione data alla norma processuale dallaCorte territoriale del proprio distretto nell’immediatezza dell’entrata invigore della novella legislativa (stante l’assenza nel nostro ordinamentodel principio dello stare decisis) mentre, al contrario, doverosamenteNumero registro generale 12926/2024Numero sezionale 1472/2026Numero di raccolta generale 15073/2026Data pubblicazione 19/05/2026(e, comunque, del tutto legittimamente), essendosi formata, almomento della decisione, una situazione di diritto processuale vivente,per essere intervenuta, sul punto, la pronuncia del massimo consessodel giudice della nomofilachia, si è conformato all’orientamentoaffermato da questa Corte di legittimità, non avendo rinvenuto neimotivi offerti dalla parte (né aliunde) ragioni per discostarsi da esso;1.1.b. quanto alla censura diretta a contestare il merito delladecisione di rigetto dell’eccezione di difetto di specificità dell’appello,avuto riguardo al contenuto del relativo atto (che questa Corte èlegittimata ad esaminare quale giudice del “fatto processuale”), deveritenersi che l’impugnazione dell’amministrazione statale soccombentein primo grado – in conformità a quanto già correttamente reputato dalTribunale di Salerno – soddisfaceva pienamente i requisiti di specificitàrichiesti dagli artt.342 e 434 cod. proc. civ. (sui quali v. Cass., Sez.Un., 13/12/2022, n. 36481; in precedenza, Cass., Sez. Un.,16/11/2017, n. 27199 e Cass. 30/05/2018, n. 13535), dal momentoche con essa erano state specificamente censurate entrambe lerationes decidendi poste a fondamento della decisione del Giudice dipace di accoglimento dell’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA],ovverosia, tanto la ragione fondata sul difetto di delega del funzionarioche aveva emesso l’ingiunzione, quanto quella basata sul viziomotivazionale del provvedimento (cfr. il contenuto dell’atto in esame,allegato quale documento n. 7 alle produzioni effettuate con il depositodel ricorso in data 7 giugno 2024);1.1.c. infine, la circostanza che nella fattispecie non sia ravvisabileun mutamento di giurisprudenza tra il momento in cui l’appello è statoincardinato e il momento in cui è stato deciso (atteso, da un lato, chela pronuncia delle Sezioni Unite del 2017, non aveva fatto seguito aprecedenti arresti di legittimità diretti a propugnare un differenteNumero registro generale 12926/2024Numero sezionale 1472/2026Numero di raccolta generale 15073/2026Data pubblicazione 19/05/2026orientamento; e considerato, dall’altro, che un indirizzo interpretativodi una novellata disposizione processuale, affermatosi in sedenomofilattica, può normalmente annoverare, tra i suoi effetti, quello dicorreggere o mitigare gli eccessi di rigorismo di singole, precedentidecisioni di merito, senza per questo introdurre un fenomeno direvirement giurisprudenziale), esclude in radice anche la fondatezzadelle ragioni della critica concernente la mancata compensazione dellespese;questa critica, tuttavia, si palesa – prima ancora – inammissibile,dovendosi ricordare che, secondo il consolidato orientamento di questaCorte, la regola che deve guidare il giudice del merito nella regolazionedelle spese processuali è quella fondata sulla soccombenza (art.91 cod.proc. civ.), mentre la compensazione, parziale o totale, al verificarsidelle ragioni previste dall’art.92, secondo comma, cod. proc. civ. (nellaformulazione applicabile ratione temporis), è riservata al prudenteapprezzamento del giudice e trova quindi fondamento in un potere dinatura discrezionale, il cui esercizio è di norma incensurabile in sede dilegittimità – salvo che per illogicità, inesistenza o apparenza dellamotivazione (Cass. 03/07/2019, n. 17816; Cass. 26/07/2021, n.21400) – e che trova il suo unico limite nell’impossibilità di porre lespese a carico della parte totalmente vittoriosa (Cass. 24/06/2003, n.10009; Cass. 26/11/2020, n. 26912);la compensazione delle spese non costituisce, dunque, oggetto diun diritto della parte ma integra una facoltà discrezionale del giudicedi merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressamotivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenzache la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senzaprendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può esserecensurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza diNumero registro generale 12926/2024Numero sezionale 1472/2026Numero di raccolta generale 15073/2026Data pubblicazione 19/05/2026motivazione (Cass., Sez. Un., 15/07/2005, n. 14989; Cass.31/03/2006, n. 7607; Cas.26/04/2019, n. 11329);non sussistendo, dunque, un diritto della parte soccombente adottenere la compensazione delle spese, non è sindacabile la statuizionedel giudice d’appello che – come nella fattispecie – in una conl’accoglimento dell’impugnazione, abbia condannato la partesoccombente al rimborso delle spese sostenute da quella vittoriosa;2. in definitiva, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essererigettato;non vi è luogo a provedere sulle spese del presente giudizio dilegittimità, dal momento che le amministrazioni intimate non hannosvolto difese in questa sede;3. a norma dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a normadel comma 1-bis del citato art. 13, ove dovuto.[OSCURATO:PERSONA] MotiviLa Corte rigetta il ricorso;dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza SezioneCivile, in data 22 aprile 2026.Il PresidenteLina Rubino
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