CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33501/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; E I [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. La Corte di Appello di Bari ha confermato la sentenza con cui il Tribunale del capoluogo pugliese aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di ricettazione nonché della contravvenzione di cui al capo B) e lo aveva perciò condannato alla pena stimata equa e di giustizia. 2. Ricorre per cassazione il difensore del Montereale articolando due motivi: 2.1 con il primo motivo rileva la mancanza di prova certa sull'elemento soggettivo del delitto di ricettazione e, in particolare, la mancata considerazione delle argomentazioni difensive quanto al fatto che la sentenza impugnata sia stata il frutto di supposizioni e valutazioni aprioristiche anche in ordine alla identificazione dell'odierno ricorrente. Il motivo è inammissibile perché meramente reiterativo di argomentazioni già spese nel corso del giudizio di primo grado e compiutamente affrontate e risolte dai giudici di merito con motivazione di cui la difesa non riesce ad evidenziare profili di illogicità o contraddittorietà riconducibili al novero dei vizi denunciabili ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.; in definitiva, la difesa si limita a sollevare dubbi sulla ricostruzione della vicenda ed a contestare l'approdo decisionale cui sono pervenuti i giudici di merito nell'affermare la penale responsabilità finendo per sottoporre alla Corte doglianze che si risolvono nella formulazione di una diversa ed alternativa ricostruzione dei fatti rispetto a quella posta a fondamento della decisione e che è compito esclusivo del giudice di merito considerato che l'obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto nella sentenza impugnata con valutazione critica degli elementi offerti dall'istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico-giuridico, degli argomenti a sostegno dell'affermazione di responsabilità. 2.2 Con il secondo motivo chiede che la pena sia rideterminata nel minimo edittale. Il motivo è evidentemente inammissibile poiché la richiesta di contenimento nel minimo assoluto di legge finisce per concretizzare una impugnazione di merito caratterizzata dalla formulazione di richieste di modifica della decisione gravata e senza che, in alcun modo la difesa sia stata in grado di indicare i vizi - riconducibili al "catalogo" riportato dall'art. 606 cod. proc. pen. - da cui la sentenza di appello sarebbe afflitta (cfr., Sez. 2, Sentenza n. 24576 del 26/04/2018, Rv. 272809, Ngom, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione che, pur contendo l'indicazione dei motivi, formuli richieste estranee alla fase di legittimità, tra l'altro in violazione del "Protocollo d'intesa tra Corte di Cassazione e [OSCURATO:PERSONA] sulle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia penale", sottoscritto il 17 dicembre 2015, che va considerato quale strumento esplicativo del dato normativo dettato dall'art. 606, cod. proc. pen.). 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue per un verso la impossibilità di rilevare la intervenuta prescrizione del reato maturatasi in data successiva alla sentenza di appello (cfr., Sez. U, Sentenza n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266818 - 01 [OSCURATO:PERSONA]) e, dall'altro, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma, che si stima equa, di Euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Am