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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 1 gennaio 2024

Cassazione n. 24073/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Brescia nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del Giudice indagini preliminari presso il Tribunale di Mantova del 08/11/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la conversione del ricorso in atto d'appello; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Brescia ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Mantova che in data 08/11/2023 ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 7 del d.l. n. 4 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ( capo a), perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, in considerazione della disposta abrogazione con legge n. 197 del 2022, art. 1, comma 318, con efficacia di tale effetto abrogativo fissata dal legislatore alla data del 1 gennaio 2014. 2.A sostegno del ricorso, il Procuratore Generale ricorrente ha dedotto che l'abrogazione della disciplina del reddito di cittadinanza, comprese le norme penali, contenuta nella legge di bilancio 2023 è stata disposta a decorrere dal 1 gennaio 2024 e con decreto legge del 4 maggio 2023 numero 48, coordinato con la legge di conversione 3 luglio 2023 numero 85, è stato previsto che al beneficio del reddito di cittadinanza continuano ad applicarsi le disposizioni di cui hanno norma incriminatrice, articolo 7, vigenti alla data in cui il beneficio è stato concesso commessi fino al 31/12/2023.

Nel caso sottoposto all'esame del Gup il reato risulta essere commesso come esposto in contestazione in data 05/11/2020 dunque, l'abolizione dell'art. 7 del d.l. n. 4 non ha comportato - nemmeno ad effetto differito - una abolito criminis (con applicazione dell'art. 2 comma 2 cod. pen.), bensì una abrogati() sine abolitione, atteso che l'effetto di abrogazione della norma penale incriminatrice, previsto dalla legge di bilancio 2023, non è mai entrato in vigore e "neppure lo sarà al 01/01/2024" per effetto dell'intervento modificativo di quella legge eseguito con il dl. n. 48 del 2023. 3.JoshuaTessy, tramite difensore, ha depositato memoria difensiva nella quale conclude per l'inammissibilità del ricorso del Procuratore Generale. 4.11 ricorso per cassazione del Procuratore generale, ammissibile ai sensi dell'art. 593 bis, comma 2 cod. proc. pen., in presenza di acquiescenza del ricorso del Procuratore della Repubblica di Mantova (SU. n. 21716 del 23/02/2023, Rv. 284490) dev'essere qualificato come appello e trasmesso alla Corte d'appello cli Brescia.

Questa Corte di legittimità ha ripetutamente evidenziato, infatti, che, ai sensi dell'art. 428 cod. proc. pen., la sentenza di non luogo a procedere, emessa dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, medificativa dell'art. 428 cod. proc. pen., è impugnabile soltanto mediante appello, e avverso la stessa non è ammissibile il ricorso immediato in cassazione ai sensi dell'art. 569 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 18305 del 23/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275916).

Ciò in quanto, nel vigente ordinamento processuale, il ricorso per saltum è limitato alla sola fase della cognizione, come si desume dalla lettera del richiamato art. 569, comma 1, cod. proc. pen., che attribuisce tale facoltà alla parte che ha diritto ad appellare la sentenza di primo grado e, dunque, il provvedimento con cui si chiude il giudizio di cognizione di primo grado (Sez. 3, n. 5452 del 27/10/2022, Rv. 284138; Sez. 5, n. 18305 del 23/01/2019; Sez. 4, n. 34872 del 21/06/2018, Rv. 273426; Sez. 4, n. 27526 del 09/05/2018, Rv. 272963; Sez. 4, n. 27526 del 08/05/2018, Rv. 272963; Sez. 4, n. di4872 del 21/06/2018, Rv. 273426). 5.11 provvedimento impugnato è stato emesso in data 5/11/2020, successivamente all'entrata in vigore della modifica apportata all'art. 428 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Qualificato il ricorso per cassazione come appello, dispone la trasmissione degli atti alla Corte di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Brescia nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del Giudice indagini preliminari presso il Tribunale di Mantova del 08/11/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la conversione del ricorso in atto d'appello; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Brescia ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Mantova che in data 08/11/2023 ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 7 del d.l. n. 4 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ( capo a), perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, in considerazione della disposta abrogazione con legge n. 197 del 2022, art. 1, comma 318, con efficacia di tale effetto abrogativo fissata dal legislatore alla data del 1 gennaio 2014. 2.A sostegno del ricorso, il Procuratore Generale ricorrente ha dedotto che l'abrogazione della disciplina del reddito di cittadinanza, comprese le norme penali, contenuta nella legge di bilancio 2023 è stata disposta a decorrere dal 1 gennaio 2024 e con decreto legge del 4 maggio 2023 numero 48, coordinato con la legge di conversione 3 luglio 2023 numero 85, è stato previsto che al beneficio del reddito di cittadinanza continuano ad applicarsi le disposizioni di cui hanno norma incriminatrice, articolo 7, vigenti alla data in cui il beneficio è stato concesso commessi fino al 31/12/2023. Nel caso sottoposto all'esame del Gup il reato risulta essere commesso come esposto in contestazione in data 05/11/2020 dunque, l'abolizione dell'art. 7 del d.l. n. 4 non ha comportato - nemmeno ad effetto differito - una abolito criminis (con applicazione dell'art. 2 comma 2 cod. pen.), bensì una abrogati() sine abolitione, atteso che l'effetto di abrogazione della norma penale incriminatrice, previsto dalla legge di bilancio 2023, non è mai entrato in vigore e "neppure lo sarà al 01/01/2024" per effetto dell'intervento modificativo di quella legge eseguito con il dl. n. 48 del 2023. 3.JoshuaTessy, tramite difensore, ha depositato memoria difensiva nella quale conclude per l'inammissibilità del ricorso del Procuratore Generale. 4.11 ricorso per cassazione del Procuratore generale, ammissibile ai sensi dell'art. 593 bis, comma 2 cod. proc. pen., in presenza di acquiescenza del ricorso del Procuratore della Repubblica di Mantova (SU. n. 21716 del 23/02/2023, Rv. 284490) dev'essere qualificato come appello e trasmesso alla Corte d'appello cli Brescia. Questa Corte di legittimità ha ripetutamente evidenziato, infatti, che, ai sensi dell'art. 428 cod. proc. pen., la sentenza di non luogo a procedere, emessa dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, medificativa dell'art. 428 cod. proc. pen., è impugnabile soltanto mediante appello, e avverso la stessa non è ammissibile il ricorso immediato in cassazione ai sensi dell'art. 569 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 18305 del 23/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275916). Ciò in quanto, nel vigente ordinamento processuale, il ricorso per saltum è limitato alla sola fase della cognizione, come si desume dalla lettera del richiamato art. 569, comma 1, cod. proc. pen., che attribuisce tale facoltà alla parte che ha diritto ad appellare la sentenza di primo grado e, dunque, il provvedimento con cui si chiude il giudizio di cognizione di primo grado (Sez. 3, n. 5452 del 27/10/2022, Rv. 284138; Sez. 5, n. 18305 del 23/01/2019; Sez. 4, n. 34872 del 21/06/2018, Rv. 273426; Sez. 4, n. 27526 del 09/05/2018, Rv. 272963; Sez. 4, n. 27526 del 08/05/2018, Rv. 272963; Sez. 4, n. di4872 del 21/06/2018, Rv. 273426). 5.11 provvedimento impugnato è stato emesso in data 5/11/2020, successivamente all'entrata in vigore della modifica apportata all'art. 428 cod. proc. pen. P.Q.M. Qualificato il ricorso per cassazione come appello, dispone la trasmissione degli atti alla Corte di
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