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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 19 dicembre 2022

Cassazione n. 13311/2023

Testo disponibile della fonte

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- ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 29870-2022 per regolamento di giurisdizione proposto d’ufficio dal [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza n. 7926/2022 depositata il 19/12/2022 nella causa tra: [OSCURATO:PERSONA] - TEATRO D'ANIMAZIONE; -ricorrente non costituita in questa fase - contro [OSCURATO:PERSONA]; -resistente non costituito in questa fase - Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale conclude affinché la Corte di Cassazione dichiari la giurisdizione del giudice ordinario.

Osserva la vicenda al vaglio, per quel che qui rileva, può sintetizzarsi nei termini seguenti: - l’Associazione culturale Compagnia degli Sbuffi - Teatro d’animazione citò davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il Comune di Castellamare di [OSCURATO:PERSONA], il quale, con nota del [OSCURATO:DATA_NASCITA], accertata l’occupazione da parte dell’attrice di taluni locali comunali per la durata di 16 mesi, aveva determinato in € 47.064,00 la dovuta indennità per l’occupazione, con intimazione che decorsi trenta giorni, avrebbe dato corso alle procedure esecutive di cui al r.d. 14/4/1910, n. 639 e all’art. 4 d. l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 2009, convertito nella l. n. 265/2002; -il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] declinò la propria giurisdizione in favore del g.a. - il TAR della Regione Ca mpania, davanti al quale il processo era stato riassunto, con ordinanza pubblicata il 19/12/2022, solleva conflitto di giurisdizione.

Il T.A.R. espone gli antecedenti della vicenda, che avevano visto il Comune approvare il progetto presentato dall’Associazione e concedere all’iniziativa il patrocinio morale per le iniziative segnalate.

Dopo che, al fine di valorizzare collezioni e teatro di marionette e burattini, si stabilì di procedere all’istituzione di un museo civico ad hoc , con nota del 28/2/2018 del [OSCURATO:PERSONA], venne segnalata all’Associazione la necessità di procedere alla stipula di un contratto di locazione.

In mancanza di riscontro, con ordinanza del 21/6/2018, venne ordinato lo sgombero.

Successivamente venne autorizzata l’occupazione temporanea a titolo oneroso per lo svolgimento delle attività programmate nei locali siti nell’ex [OSCURATO:PERSONA] della Reggia di Quisisana, con impegno a stipulare apposito contratto.

Non avendo l’Associazione aderito, il Comune aveva disposto la sgombero e il T.A.R. aveva assegnato tutela cautelare all’associazione al solo fine di potere godere di un termine congruo per liberare l’immobile.

Infine, in data 19/3/2020 il Comune aveva provveduto coattivamente a immettersi nei locali.

Pertanto, il giudizio amministrativo epilogava in una pronuncia d’improcedibilità “per quanto concerne la contrattualizzare il rapporto” e d’inammissibilità per difetto d’interesse, quanto al Comune.

Dalla rappresentazione dei fatti di cui sopra il T.A.R. trae il convincimento che l’occupazione non aveva mai formato oggetto di concessione.

Di conseguenza, la pretesa pecuniaria avanzata dal Comune non attiene a una vicenda concessoria, bensì mira a recuperare dalla Compagnia degli Sbuffi quanto dalla stessa dovuto per avere occupato sostanzialmente sine titulo i locali della Reggia e averne tratto beneficio .

Peraltro, anche in presenza di atti concessori la controversia su canoni e indennità si appartiene al g.o., restando di spettanza del g.a. solo le controversie afferenti al rapporto concessorio sottostante.

Nel caso al vaglio non viene chiesto l’accertamento dell’illegittimità della concessione demaniale, proprio perché mai perfezionatasi.

Né può trovare applicazione l’art. 7, co. 1, cod. proc. amm.vo, non essendovi riconducibilità a un rapporto concessorio.

In definitiva, la richiesta del Comune si fondava sul proprio diritto di proprietà.

Il P.G. ha fatto pervenire le sue conclusioni scritte, con le quali ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario.

I rilievi del T.A.R. sono pienamente condivisibili.

Invero, qui viene in esame un mero rapporto fattuale e la pretesa da parte del Comune di vedersi riconoscere il diritto all’indennità di occupazione.

In definitiva una vicenda privata, nella quale l’attrice non contesta l’esercizio di pubblici poteri, essendosi limitata ad affermare la non sussistenza dei requisiti legali per fare ricorso all’ingiunzione fiscale, per carenza di certezza e liquidità del preteso credito.

Sul punto, a fortiori, va richiamata la pronuncia con la quale si è affermato che in tema di giurisdizione, se l'Amministrazione titolare di un bene demaniale si avvale dei mezzi ordinari a difesa della proprietà, anche qualora la controparte ne abbia la detenzione in virtù di precedente concessione, la controversia meramente patrimoniale rientra nella giurisdizione ordinaria, in quanto concerne un diritto soggettivo, laddove non si pongano questioni sul provvedimento o sull'azione autoritativa. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di indennizzo o risarcimento del danno da occupazione abusiva di bene demaniale, avendo il giudice amministrativo separato le cause scindibili relative alla condanna al rilascio di concessione demaniale marittima ed al risarcimento del danno da ritardato esercizio del potere) – S.U. n. 11988, 15/5/2017, Rv. 644071-02).

Consegue a quanto esposto il riconoscimento della giurisdizione del giudice ordinario.

La natura officiosa del procedimento esclude regolamento delle spese.

P.Q.M. dichiara la giur

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
- ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 29870-2022 per regolamento di giurisdizione proposto d’ufficio dal [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza n. 7926/2022 depositata il 19/12/2022 nella causa tra: [OSCURATO:PERSONA] - TEATRO D'ANIMAZIONE; -ricorrente non costituita in questa fase - contro [OSCURATO:PERSONA]; -resistente non costituito in questa fase - Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale conclude affinché la Corte di Cassazione dichiari la giurisdizione del giudice ordinario. Osserva la vicenda al vaglio, per quel che qui rileva, può sintetizzarsi nei termini seguenti: - l’Associazione culturale Compagnia degli Sbuffi - Teatro d’animazione citò davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il Comune di Castellamare di [OSCURATO:PERSONA], il quale, con nota del [OSCURATO:DATA_NASCITA], accertata l’occupazione da parte dell’attrice di taluni locali comunali per la durata di 16 mesi, aveva determinato in € 47.064,00 la dovuta indennità per l’occupazione, con intimazione che decorsi trenta giorni, avrebbe dato corso alle procedure esecutive di cui al r.d. 14/4/1910, n. 639 e all’art. 4 d. l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 2009, convertito nella l. n. 265/2002; -il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] declinò la propria giurisdizione in favore del g.a. - il TAR della Regione Ca mpania, davanti al quale il processo era stato riassunto, con ordinanza pubblicata il 19/12/2022, solleva conflitto di giurisdizione. Il T.A.R. espone gli antecedenti della vicenda, che avevano visto il Comune approvare il progetto presentato dall’Associazione e concedere all’iniziativa il patrocinio morale per le iniziative segnalate. Dopo che, al fine di valorizzare collezioni e teatro di marionette e burattini, si stabilì di procedere all’istituzione di un museo civico ad hoc , con nota del 28/2/2018 del [OSCURATO:PERSONA], venne segnalata all’Associazione la necessità di procedere alla stipula di un contratto di locazione. In mancanza di riscontro, con ordinanza del 21/6/2018, venne ordinato lo sgombero. Successivamente venne autorizzata l’occupazione temporanea a titolo oneroso per lo svolgimento delle attività programmate nei locali siti nell’ex [OSCURATO:PERSONA] della Reggia di Quisisana, con impegno a stipulare apposito contratto. Non avendo l’Associazione aderito, il Comune aveva disposto la sgombero e il T.A.R. aveva assegnato tutela cautelare all’associazione al solo fine di potere godere di un termine congruo per liberare l’immobile. Infine, in data 19/3/2020 il Comune aveva provveduto coattivamente a immettersi nei locali. Pertanto, il giudizio amministrativo epilogava in una pronuncia d’improcedibilità “per quanto concerne la contrattualizzare il rapporto” e d’inammissibilità per difetto d’interesse, quanto al Comune. Dalla rappresentazione dei fatti di cui sopra il T.A.R. trae il convincimento che l’occupazione non aveva mai formato oggetto di concessione. Di conseguenza, la pretesa pecuniaria avanzata dal Comune non attiene a una vicenda concessoria, bensì mira a recuperare dalla Compagnia degli Sbuffi quanto dalla stessa dovuto per avere occupato sostanzialmente sine titulo i locali della Reggia e averne tratto beneficio . Peraltro, anche in presenza di atti concessori la controversia su canoni e indennità si appartiene al g.o., restando di spettanza del g.a. solo le controversie afferenti al rapporto concessorio sottostante. Nel caso al vaglio non viene chiesto l’accertamento dell’illegittimità della concessione demaniale, proprio perché mai perfezionatasi. Né può trovare applicazione l’art. 7, co. 1, cod. proc. amm.vo, non essendovi riconducibilità a un rapporto concessorio. In definitiva, la richiesta del Comune si fondava sul proprio diritto di proprietà. Il P.G. ha fatto pervenire le sue conclusioni scritte, con le quali ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario. I rilievi del T.A.R. sono pienamente condivisibili. Invero, qui viene in esame un mero rapporto fattuale e la pretesa da parte del Comune di vedersi riconoscere il diritto all’indennità di occupazione. In definitiva una vicenda privata, nella quale l’attrice non contesta l’esercizio di pubblici poteri, essendosi limitata ad affermare la non sussistenza dei requisiti legali per fare ricorso all’ingiunzione fiscale, per carenza di certezza e liquidità del preteso credito. Sul punto, a fortiori, va richiamata la pronuncia con la quale si è affermato che in tema di giurisdizione, se l'Amministrazione titolare di un bene demaniale si avvale dei mezzi ordinari a difesa della proprietà, anche qualora la controparte ne abbia la detenzione in virtù di precedente concessione, la controversia meramente patrimoniale rientra nella giurisdizione ordinaria, in quanto concerne un diritto soggettivo, laddove non si pongano questioni sul provvedimento o sull'azione autoritativa. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di indennizzo o risarcimento del danno da occupazione abusiva di bene demaniale, avendo il giudice amministrativo separato le cause scindibili relative alla condanna al rilascio di concessione demaniale marittima ed al risarcimento del danno da ritardato esercizio del potere) – S.U. n. 11988, 15/5/2017, Rv. 644071-02). Consegue a quanto esposto il riconoscimento della giurisdizione del giudice ordinario. La natura officiosa del procedimento esclude regolamento delle spese. P.Q.M. dichiara la giur
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